BGer 9C_32/2016
 
BGer 9C_32/2016 vom 11.02.2016
{T 0/2}
9C_32/2016
 
Sentenza dell'11 febbraio 2016
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
ricorrente,
contro
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 novembre 2015.
 
Visto:
il giudizio del 16 novembre 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame di A.________, nel senso di riconoscerlo debitore di Mutuel Assicurazione Malattia SA dell'importo di fr. 5'166.40 per premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi al 5% e spese di fr. 590.-,
il ricorso del 12 gennaio 2016 (timbro postale) di  A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale,
 
considerando:
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 23 novembre 2015, 
che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 24 novembre 2015 ed è scaduto l'8 gennaio 2016, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF),
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 12 gennaio 2016, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 11 febbraio 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi