BGer 2C_422/2015
 
BGer 2C_422/2015 vom 15.03.2016
{T 0/2}
2C_422/2015,
2C_423/2015
 
Sentenza del 15 marzo 2016
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente.
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Rheinstrasse 33, 4410 Liestal.
Oggetto
decisione di assoggettamento,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. A.________, divorziato, di formazione economista, è stato attivo per parecchi anni per la B.________SA, dopo di che ha intrapreso la carriera di consulente aziendale indipendente. Dal 1994, egli si occupa della gestione della ditta C.________ di Lugano, su incarico del titolare e suo cugino D.________. Dal 2000 ha formalmente assunto la funzione di direttore generale, continuando a fatturare come "consulente indipendente" un onorario annuo.
Nel contesto di un controllo dei conti annuali della ditta individuale di D.________, l'ispettorato fiscale si è occupato contemporaneamente della posizione di A.________. Nel rapporto si può leggere che quest'ultimo trascorre la maggior parte del tempo a Lugano, che la gestione di C.________ è di sua esclusiva responsabilità e che nell'attività (...) ha investito ingenti capitali privati. Per questi motivi, l'ispettorato ha raccomandato all'autorità di tassazione competente di iscriverlo nel registro dei contribuenti del Comune citato.
B. Il 13 dicembre 2012, l'ufficio di tassazione di Lugano Città ha comunicato a A.________ che, secondo le informazioni in suo possesso, risultava risiedere in modo stabile a Lugano. Con decisione del 21 maggio successivo, la stessa gli ha quindi notificato di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Cantone Ticino e del Comune di Lugano a far tempo dal 1° gennaio 2008.
Il reclamo interposto contro la menzionata decisione è stato respinto il 1° ottobre 2013; la decisione su reclamo è stata a sua volta confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 30 marzo 2015. Preso atto del fatto che A.________ sosteneva di essersi trasferito in Francia a far tempo dal 30 novembre 2008 e che fino a quel momento il suo domicilio fiscale si trovava a X.________ (BL), la Corte cantonale è infatti giunta alla conclusione: (a) che il contribuente è sempre rimasto illimitatamente imponibile in Svizzera; (b) che a partire dal 1° gennaio 2008 il suo domicilio fiscale primario era a Lugano, nel Cantone Ticino.
C. A.________ ha allora impugnato il giudizio della Camera di diritto tributario con ricorso davanti al Tribunale federale, postulandone l'annullamento rispettivamente la riforma nei seguenti termini: "In Annahme des Rekurses ist das Urteil 30.3.2015 aufgehoben; Der angefochtene Entscheid ist aufgehoben, indem der Rekurrent im Tessin weder feste Wohnung noch Steuerdomizil hat. Eventualiter...".
In corso di procedura, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha espresso seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso e quindi chiesto che, nella misura in cui sia ammissibile, esso sia respinto. Salvo che per quanto riguarda il periodo fiscale 2008, sul quale non si è espressa, stessa richiesta è giunta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Solo in relazione al periodo fiscale 2008, per il quale ha già imposto l'insorgente, il fisco di Basilea-Campagna ha invece domandato che il ricorso venga accolto. Delle ulteriori osservazioni del ricorrente verrà detto, per quanto necessario, più oltre.
 
Diritto:
1. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non vengono però fatte valere ragioni per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione querelata, ovvero in italiano.
Il giudizio impugnato, che esprimendosi esclusivamente sulla questione dell'assoggettamento fa rinvio sia alle norme di diritto federale che a quelle di diritto cantonale senza procedere ad ulteriori distinzioni, giustifica la congiunzione dei due incarti aperti con l'inoltro del ricorso.
 
Erwägung 2
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate con precisione (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, oppure in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF). Nel caso intenda contestare i fatti su cui si basa il giudizio impugnato, il ricorrente deve perciò spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (DTF 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398).
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente argomentare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
 
Erwägung 3
3.1. Per quanto verta su questioni che vanno oltre l'oggetto del litigio - quali concreti aspetti della tassazione da parte delle autorità fiscali come quello indicato al p.to 10.5 dell'impugnativa - o sia ancora diretta contro i contenuti delle decisioni della divisione delle Contribuzioni del Cantone Ticino l'impugnativa è inammissibile (sentenze 2C_33/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 1.4; 2D_17/2014 del 7 luglio 2014 consid. 6; 2C_1047/2014 del 17 agosto 2015 consid. 3.3 e 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 5.2). Per il fatto che è nuova e quindi contraria all'art. 99 cpv. 2 LTF inammissibile è anche la conclusione formulata in via eventuale.
3.2. Preso atto dei contenuti dell'allegato ricorsuale dell'11 maggio 2015 - al quale solo va fatto riferimento, siccome la sua versione corretta del 18 maggio 2015 è tardiva (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 101 LTF) - occorre però constatare che una conclusione di inammissibilità si impone in realtà anche per il resto del gravame.
In effetti:
3.2.1. Prendendo posizione sulla decisione impugnata, il ricorrente si lamenta a più riprese dell'accertamento dei fatti svolto dalla Camera di diritto tributario, commentandolo e precisandolo. Procedendo in tal senso non rispetta tuttavia gli accresciuti obblighi in materia di motivazione indicati nel precedente considerando 2.3, ragione per la quale - preso atto del fatto che nemmeno il fisco basilese adduce nuovi fatti (sentenza 2C_332/2015 del 23 luglio 2015 consid. 2.2) e che la presentazione di nuovi documenti in questa sede risulta inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF) - le condizioni per discostarsi dall'art. 105 cpv. 1 LTF, che prevede che il Tribunale federale fondi la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, non sono date.
3.2.2. Nel contempo l'insorgente non dimostra nemmeno che l'apprezzamento dei fatti accertati dalla Corte cantonale - sul quale in definitiva basa sia la conclusione secondo cui egli è rimasto illimitatamente imponibile in Svizzera, sia quella secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2008, il suo domicilio fiscale primario era a Lugano - sia arbitrario. Come già osservato (precedente considerando 3.3), critiche fondate sulla violazione dell'art. 9 Cost. necessitano di una motivazione dalla quale emerga in che misura l'istanza precedente non abbia compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbia proceduto a deduzioni insostenibili. Ritenuto che il ricorrente, che per altro si confronta con il ragionamento svolto dalla Corte cantonale solo in modo frammentario, si limita in sostanza ad esporre una propria versione di taluni fatti rispettivamente ad addurne di nuovi senza dimostrare il sussistere degli estremi per procedere in tal senso (art. 99 cpv. 1 LTF), una simile motivazione manca però nella fattispecie in esame (sentenza 2C_124/2015 del 1° maggio 2015 consid. 2.1 con ulteriori rinvii).
3.2.3. Un'argomentazione che indica in modo preciso perché il giudizio impugnato sia lesivo delle diverse norme della Costituzione federale richiamate nel ricorso non è infine ravvisabile in relazione alle questioni procedurali sollevate (svolgimento dell'udienza indetta dalla Corte cantonale, mancata assegnazione di un ulteriore termine per esprimersi, carente motivazione della querelata sentenza, ecc.). Pure in questo contesto, l'impugnativa viene infatti redatta come davanti a un Tribunale che riesamina liberamente sia i fatti che il diritto, e sfugge pertanto ad un esame di merito (sentenza 2C_124/2015 del 1° maggio 2015 consid. 2.2 con ulteriori rinvii).
4. Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Le cause 2C_422/2015 e 2C_423/2015 sono congiunte.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, alla Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Losanna, 15 marzo 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli