BGer 8C_157/2016 |
BGer 8C_157/2016 vom 24.03.2016 |
{T 0/2}
|
8C_157/2016
|
Sentenza del 24 marzo 2016 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
|
Giudice federale Maillard, Presidente,
|
Cancelliere Bernasconi.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________,
|
ricorrente,
|
contro
|
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
|
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2016.
|
Visto: |
il ricorso del 23 febbraio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 3 febbraio 2016,
|
lo scritto del 26 febbraio 2016 con il quale, per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
|
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
|
l'atto complementare del 29 febbraio 2016 (timbro postale),
|
considerando: |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
|
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
|
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
|
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
|
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,
|
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione,
|
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. 2 LTF),
|
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
|
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
|
per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
|
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
|
Lucerna, 24 marzo 2016
|
In nome della I Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Maillard
|
Il Cancelliere: Bernasconi
|