BGer 4D_27/2015 |
BGer 4D_27/2015 vom 14.04.2016 |
{T 0/2}
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4D_27/2015
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Sentenza del 14 aprile 2016 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Kolly, Hohl,
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Cancelliere Thélin
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Partecipanti al procedimento |
A.________Sagl,
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patrocinata dall'avv. Carlo Postizzi,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Luca Zorzi,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di lavoro
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. A partire dal 1° febbraio 2009, B.________ è stato assunto dalla A.________Sagl in qualità d'istruttore fitness. Le parti hanno dapprima pattuito un salario orario lordo di fr. 23.-- per circa venti o trenta ore settimanali. A partire da aprile 2010, hanno pattuito un salario mensile lordo di fr. 4'500.-- per un'attività a tempo pieno, con l'aggiunta di fr. 60.-- l'ora per corsi di aerobica. B.________ ha dato le proprie dimissioni con effetto dal 31 agosto 2011. Con lettera 14 giugno 2011, A.________Sagl ha accettato le dimissioni e esonerato B.________ dal presentarsi sul posto di lavoro fino alla fine dell'impegno.
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2. B.________ ha fatto spiccare nei confronti di A.________Sagl un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 25'000.--. La debitrice ha interposto opposizione.
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Con petizione 14 giugno 2012, B.________ ha citato A.________Sagl in giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Bellinzona. Chiedeva la condanna della convenuta al versamento di fr. 25'000.-- con interessi al 5 % per anno dal 20 settembre 2011, come pure il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo. Quest'importo includeva fr. 15'030.-- relativi alle tre mensilità nette di giugno, luglio e agosto 2011.
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La convenuta ha riconosciuto la pretesa attorea limitatamente a fr. 1'446.-- con interessi dal 14 ottobre 2012. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al versamento di fr. 18'695.85 con interessi dal 21 agosto 2012.
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Il Pretore aggiunto si è pronunciato il 9 gennaio 2014. Ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a pagare fr. 12'213.15 con interessi al 5 % per anno dal 20 settembre 2011; limitatamente a queste pretese, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Ha parzialmente accolto anche la domanda riconvenzionale e ha condannato l'attore a pagare fr. 2'236.75 con interessi dal 21 agosto 2012.
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La convenuta ha appellato dalla sentenza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'446.-- e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 7'087.95. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con sentenza del 27 febbraio 2015.
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3. La convenuta insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia costituzionale; chiede che la sentenza di secondo grado venga "annullata limitatamente alla petizione". Invoca la protezione dall'arbitrio conferita dall'art. 9 Cost.
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L'attore propone la reiezione del ricorso.
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4. Il ricorso al Tribunale federale - sia il ricorso in materia civile che il ricorso sussidiario in materia costituzionale - è un rimedio di natura riformativa (art. 107 cpv. 2 LTF per il ricorso in materia civile, art. 117 e 107 cpv. 2 LTF per quello in materia costituzionale). La parte ricorrente deve pertanto formulare conclusioni che permettano al Tribunale federale di modificare la decisione impugnata. Conclusioni volte sia a accrescere, sia a ridurre la condanna di una parte al versamento di un importo di denaro devono essere tassativamente cifrate (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 235 consid. 2 pag. 236). Tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto o ammesso, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2 pag. 135).
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In sede pretorile e di appello, la convenuta ha sostenuto che le parti avevano pattuito di ritornare al loro contratto iniziale, prevedendo un salario orario lordo di fr. 23.-- per circa venti o trenta ore settimanali, a partire dal 1° giugno 2011. È accertato che l'attore ha presentato una proposta di modificazione del contratto, ma il Pretore e il Tribunale d'appello ritengono sulla scorta delle prove fornite che essa non è stata accettata dalla convenuta. Nella sede federale la ricorrente mantiene la sua argomentazione. Questa non consente al Tribunale federale di riconoscere di primo acchito e con sicurezza l'importo della pretesa attorea ammessa dalla convenuta. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale ne risulta inammissibile a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF.
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5. Per giunta, una critica fondata sulla violazione dell'art. 9 Cost. non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili; la critica è altrimenti inammissibile a norma degli art. 106 cpv. 2 e 117 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266; 137 II 353 consid. 5.1 pag. 356). Nella presente causa l'argomentazione della convenuta non rispetta questi requisiti, il che pure comporta l'inammissibilità del ricorso.
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6. Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. La ricorrente verserà all'opponente un'indennità di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 aprile 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Thélin
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