BGer 6B_241/2016 |
BGer 6B_241/2016 vom 15.04.2016 |
{T 0/2}
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6B_241/2016
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Sentenza del 15 aprile 2016 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Rüedi,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Vinh Giang,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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patrocinato dall'avv. Ignazio Maria Clemente,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto d'abbandono (coazione sessuale, sfruttamento dello stato di bisogno),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 22 gennaio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Con decreto del 10 luglio 2015 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha abbandonato il procedimento penale avviato, tra gli altri, nei confronti di B.________ per titolo di coazione sessuale, violenza carnale, sfruttamento dello stato di bisogno, coazione, lesioni semplici e minaccia. I fatti all'origine del procedimento concernono un rapporto sessuale di gruppo consumatosi il 14 settembre 2011 con il coinvolgimento di A.________.
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B. A.________ ha interposto reclamo contro il decreto di abbandono limitatamente ai reati di coazione sessuale e sfruttamento dello stato di bisogno. Con sentenza del 22 gennaio 2016, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) lo ha respinto.
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C. Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando la riapertura del procedimento penale a carico di B.________ per i reati di coazione sessuale o sfruttamento dello stato di bisogno con l'aggravante di cui all'art. 200 CP. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
1. La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è proponibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, art. 80 cpv. 1 e art. 90 LTF). Il ricorso è tempestivo e presentato nelle forme richieste (art. 100 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 LTF).
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La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'ultima autorità cantonale. I reati denunciati, ovvero la coazione sessuale (art. 189 CP), rispettivamente lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) costituiscono delle gravi infrazioni contro l'integrità sessuale, di modo che la decisione impugnata, confermando l'abbandono del procedimento, può influire sul giudizio delle pretese civili dell'accusatrice privata. Considerata la natura dei reati ipotizzati, il generico accenno ricorsuale a pretese di risarcimento e riparazione di cui agli art. 46 seg. CO appare dunque sufficiente a fondare la legittimazione dell'insorgente giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
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2. Dopo aver riportato le risultanze della perizia psichiatrica, la CRP ha ritenuto che quanto successo il 14 settembre 2011 sia da inserire nel contesto dei rapporti esistenti tra la ricorrente e l'opponente. La loro relazione, cominciata nel 2007, aveva natura prevalentemente sessuale, con tra l'altro incontri di gruppo in locali per scambisti e rapporti sessuali a tre. L'insorgente si è sempre dimostrata fortemente dipendente dall'uomo, che cercava di assecondare per paura di deluderlo o perderlo. Tra i due vi sono stati numerosi litigi, seguiti da messaggi elettronici in cui l'insorgente si scusava, manifestava il suo amore, si "offriva" fisicamente (con fotografie esplicite) e, contemporaneamente, proferiva minacce, provocazioni e intimidazioni. Secondo la CRP, il rapporto sessuale di gruppo del 14 settembre 2011 si colloca perfettamente in questa relazione per molti versi ossessiva e morbosa. La ricorrente ha sempre acconsentito liberamente ad avere rapporti con l'opponente e anche con altre persone, partecipando più di una volta a incontri per scambisti. Lei stessa cercava l'uomo, proponendosi in modo assai disinibito. L'opponente però non si era accorto, o non era in grado di accorgersi dei gravi scompensi e delle turbe psichiche di cui ella soffriva, approfittando dell'innamoramento incondizionato che quest'ultima provava nei suoi confronti.
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3. A mente della ricorrente, agli atti figurerebbero sufficienti indizi di reato, tali da giustificare la promozione dell'accusa giusta l'art. 324 CPP per il titolo di coazione sessuale o sfruttamento dello stato di bisogno. Ritiene in ogni caso applicabile il principio in dubio pro duriore. Alla luce della sua patologia, segnatamente dell'estrema fragilità caratteriale e del suo rapporto di totale sottomissione all'opponente, l'insorgente ritiene che non si potesse pretendere che si opponesse più di quanto fatto agli atti sessuali impostile. Tenuto conto della relazione instauratasi con l'opponente, le modalità con cui si sarebbero svolti i fatti il 14 settembre 2011 adempirebbero i presupposti delle pressioni psicologiche di cui all'art. 189 CP. A titolo subordinato, sarebbero comunque adempiuti gli estremi del reato di sfruttamento dello stato di bisogno ai sensi dell'art. 193 CP. La ricorrente si sarebbe prestata agli atti sessuali in ragione del suo stato di estrema prostrazione nei confronti dell'opponente, che avrebbe pesantemente compromesso il suo libero arbitrio. Egli non avrebbe potuto non sapere della sua dipendenza emotiva, che l'avrebbe portata a sopportare qualsiasi cosa pur di stare con lui. Nel ritenere che egli non si fosse accorto dei gravi scompensi dell'insorgente, la CRP avrebbe disatteso buona parte della perizia giudiziaria e di "una valanga di documenti e riscontri di segno opposto". Peraltro, l'opponente l'avrebbe frequentata per diverso tempo e si sarebbe accorto di poterla manipolare a suo piacimento. L'insorgente sostiene di non aver mai voluto partecipare ad atti sessuali di gruppo, in particolare quello consumato il 14 settembre 2011.
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Erwägung 4 |
4.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a), non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b), cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa (lett. c), non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere (lett. d), o ancora se una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione (lett. e).
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La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", sgorgante dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare se il reato è grave (v. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; sentenza 1B_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in RtiD 2013 I pag. 160 segg.).
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4.2. Le fattispecie di coazione sessuale (art. 189 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) sono reati intenzionali. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3) che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che la parte ricorrente dimostri che il relativo accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 con rinvii; sulla nozione di arbitrio v. DTF 140 III 267 consid. 2.3 pag. 266), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e che l'eliminazione del vizio può essere determinate per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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4.3. La CRP ha confermato il decreto di abbandono essenzialmente per difetto dell'aspetto soggettivo del reato, ritenendo che l'opponente non si era accorto, o non era in grado di accorgersi dei gravi scompensi e delle turbe psichiche di cui soffre la ricorrente. Le obiezioni ricorsuali al riguardo risultano meramente appellatorie e quindi inammissibili (DTF 141 IV 369 consid. 6.3) : non viene spiegato perché le conclusioni dei giudici cantonali siano non solo opinabili, ma addirittura insostenibili e in aperto contrasto con gli atti di causa. L'insorgente infatti argomenta liberamente, opponendo semplicemente la propria tesi a quanto ritenuto nella sentenza impugnata. Abbondanzialmente si può rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la CRP non ha ignorato le risultanze della perizia psichiatrica, ma si è anzi fondata sulla stessa per trarre le sue conclusioni. Se da un lato il perito ha indicato che durante i periodi di franco scompenso psicologico i disturbi che affliggono l'insorgente sono manifesti anche a una "persona normalmente psichicamente dotata senza competenze psicologiche e/o psichiatriche", dall'altro lato ha riferito che nei periodi di compenso psicologico il comportamento della ricorrente può invece apparire come quello di una ragazzina fragile e immatura, facile da influenzare e manipolare. Ha poi aggiunto che la sua modalità comunicativa interpersonale, di natura passiva-aggressiva e seduttiva, non è sempre leggibile a chi entra in relazione con lei. La ricorrente tuttavia non pretende che i fatti si siano svolti in un momento di scompenso psicologico ravvisabile anche a chi non ha competenze in materia. Certo, nel corso dell'inchiesta di polizia giudiziaria, l'opponente ha affermato di pensare che la ricorrente fosse bipolare e che prendesse psicofarmaci. Questo però non vuol ancora dire che si era accorto, o comunque poteva accorgersi della gravità dei disturbi dell'insorgente, idonei a intaccare la sua capacità di determinazione nell'ambito della sfera sessuale rilevata nella perizia psichiatrica. A ciò aggiungasi che, come accertato dalla CRP, è la stessa ricorrente che cercava l'opponente "proponendosi in modo assai disinibito" e con foto esplicite, avendo già partecipato a incontri per scambisti proprio con l'opponente. In simili circostanze, anche ammettendo che questi abbia approfittato della dipendenza dell'insorgente nei suoi confronti, ottenendo da lei l'appagamento delle sue esigenze sessuali, non sussistono elementi per ritenere che abbia commesso intenzionalmente un reato alla sua integrità e libertà sessuale. Di conseguenza, in assenza di dubbi sulla mancata realizzazione dell'aspetto soggettivo dei reati prospettati, la conferma del decreto di abbandono del procedimento da parte della CRP non viola il diritto federale e nemmeno il principio in dubio pro duriore.
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5. Per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.
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Le conclusioni ricorsuali essendo d'acchito prive di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria dell'insorgente e delle particolari circostanze del caso, si rinuncia in via eccezionale ad addossare alla ricorrente soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo stato ordinato uno scambio di scritti, non v'è spazio per il riconoscimento di ripetibili (art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 aprile 2016
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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