BGer 5A_626/2015 |
BGer 5A_626/2015 vom 22.04.2016 |
{T 0/2}
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5A_626/2015
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Sentenza del 22 aprile 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Stefano Rossi,
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opponente.
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Oggetto
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iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani
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e imprenditori,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2015
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. |
A.a. La società A.________ SA ha commissionato a B.________ SA nel novembre 2009 opere da impresario costruttore relative alla ristrutturazione di un palazzo a X.________. Il credito insoluto complessivo vantato da B.________ SA per tali opere ammonta a fr. 1'082'686.43, da cui va dedotto un acconto di fr. 300'000.-- versato da A.________ SA in data 16 marzo 2012.
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A.b. Con istanza 3 agosto 2012 inoltrata al Pretore del Distretto di Lugano, B.________ SA ha chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori sulle nove proprietà per piani che costituiscono l'integralità dell'immobile, per un importo totale di fr. 782'686.35 oltre interessi. Il giorno medesimo, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta in via supercautelare. All'udienza del 14 settembre 2012, preso atto che A.________ SA aveva prodotto una seconda garanzia bancaria che, sommata ad una prima in precedenza consegnata alla B.________ SA, copriva l'intero importo in capitale, il Pretore ha circoscritto il proprio compito alla determinazione degli interessi. Con decisione 21 settembre 2012, ha fissato l'importo della garanzia comprensiva degli interessi in fr. 1'056'626.--. Accertata la consegna a B.________ SA di una corrispondente garanzia, il Pretore ha ordinato la cancellazione a registro fondiario dell'ipoteca legale provvisoria iscritta il 3 agosto precedente.
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Con sentenza 26 febbraio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha mantenuto in essere la garanzia prestata dalla convenuta per le pretese avanzate dall'istante limitatamente all'importo di fr. 717'568.--. Egli ha pertanto ordinato a B.________ SA di restituire a A.________ SA la garanzia di fr. 1'056'626.-- dietro contestuale consegna di una nuova garanzia (di egual tenore) per l'importo di fr. 717'568.-- e ha assegnato all'istante B.________ SA un termine di 60 giorni per depositare l'azione di merito volta alla convalida dell'attualità della garanzia. Il Pretore ha posto le spese giudiziarie a carico di A.________ SA nella misura di due terzi, e l'ha condannata al versamento a B.________ SA di fr. 4'200.-- a titolo di ripetibili.
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B. Adito da A.________ SA con appello 11 marzo 2013, il Tribunale di appello del Cantone Ticino lo ha respinto con la qui impugnata sentenza 15 luglio 2015, confermando il giudizio pretorile e ponendo spese giudiziarie e ripetibili a carico di A.________ SA.
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C. Contro il giudizio cantonale insorge avanti al Tribunale federale A.________ SA (qui di seguito: ricorrente) con un ricorso in materia civile 17 agosto 2015, postulando in via principale l'annullamento della sentenza di appello e l'integrale reiezione dell'istanza di B.________ SA (qui di seguito: opponente), ed in via secondaria il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione i ricorsi che gli sono sottoposti (DTF 138 V 318 consid. 6 con rinvii).
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2. È opportuno precisare preliminarmente che l'opponente non ha impugnato in appello la decisione del Pretore di limitare l'ammontare della garanzia a fr. 717'568.-- (interessi compresi). La questione dell'estensione della garanzia, pertanto, non si pone.
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3. Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, il fatto che l'ipoteca legale sia stata sostituita da una garanzia bancaria in corso di procedura (art. 839 cpv. 3 CC) è senza influsso sullo svolgimento del processo: esso prosegue come se la garanzia non fosse stata prestata. Con la prestazione - e l'accettazione - di una garanzia, le parti evitano infatti al giudice unicamente di pronunciarsi sulla sufficienza della garanzia stessa, e dunque su un eventuale rifiuto dell'iscrizione dell'ipoteca legale per questo preciso motivo. Ma la vertenza di merito, seppur con un contenuto modificato dall'avvenuta prestazione della garanzia, permane: in particolare, incombe sempre all'artigiano o imprenditore istante provare il suo diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale di un determinato importo nonché il rispetto del termine dell'art. 839 CC (DTF 110 II 34 consid. 1b).
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4. Il ricorso, rispettoso dei termini e della forma previsti dalla legge (art. 42 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LTF), è stato introdotto da una parte che ha visto respinte dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima is tanza le proprie conclusioni (art. 75 cpv. 1 e 2, art. 76 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza resa in materia civile con valore di lite superiore al minimo legale (art. 72 cpv. 1 e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Nell'ottica delle disposizioni menzionate, esso sarebbe ammissibile.
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Erwägung 5 |
5.1. Il ricorso in materia civile è per principio ammissibile contro decisioni finali (art. 90 LTF), parziali (art. 91 lett. a e b LTF) e contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF). Altre decisioni pregiudiziali e incidentali, per contro, possono fare l'oggetto di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se sono suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile, oppure se l'accoglimento del gravame comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF); se nessuna di queste due condizioni è soddisfatta, le decisioni pregiudiziali e incidentali potranno essere impugnate con la decisione finale, nella misura in cui esse influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
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5.2. Se confermata, la decisione di rifiuto dell'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori mette fine al procedimento, poiché il diritto di richiedere l'ipoteca cade in perenzione (art. 839 cpv. 2 CC) : essa è pertanto una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 137 III 589 consid. 1.2.2).
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Per contro, la decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di una tale ipoteca legale ha il valore di una misura conservativa ordinata a titolo provvisionale: essa dovrà infatti essere proseguita mediante un'azione di merito, di cui è una mera tappa, avente per scopo l'iscrizione definitiva. È pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Per principio, essa non può portare ad una decisione finale, sicché la variante enunciata all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto; per costante giurisprudenza, poi, essa non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile al proprietario, ciò che esclude l'applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 137 III 589 consid. 1.2.3; sentenze 5A_613/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 1; 5A_541/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 1.2 e 2).
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5.3. Il presente ricorso si appalesa pertanto di primo acchito inammissibile - a maggior ragione considerato che la ricorrente non espone alcun argomento suscettibile di spiegare perché, nel caso concreto, le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbero adempiute (sull'obbligo di motivazione e le conseguenze del suo mancato ossequio v. DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 e 2.4.2; da ultimo sentenza 5A_51/2016 del 1° aprile 2016 consid. 2.3).
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6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, non essendo l'opponente stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 aprile 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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