BGer 9C_356/2016
 
BGer 9C_356/2016 vom 05.07.2016
9C_356/2016 {T 0/2}
 
Sentenza del 5 luglio 2016
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 aprile 2016.
 
Visto:
la decisione del 29 settembre 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino con cui la richiesta di un assegno per grandi invalidi AI inoltrata da A.________ il 1° settembre 2014 è stata respinta,
il ricorso del 1° ottobre 2015, con contestuale domanda di dispensa delle spese e gratuito patrocinio, interposto da A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il giudizio del 18 aprile 2016 con il quale tale autorità ha confermato l'assenza dei presupposti per un assegno grandi invalidi e ha respinto le richieste di designare un avvocato d'ufficio e d'esenzione delle spese di giustizia,
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 17 maggio 2016 (timbro postale),
 
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione di causa, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208 con riferimenti),
che, secondo gli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale concerneva unicamente la questione dell'assegno grandi invalidi,
che la richiesta di riqualifica professionale ancora ampiamente discussa dal ricorrente nel gravame esula pertanto dalla presente vertenza - d'altronde al ricorrente è ben noto che una procedura a tal riguardo è pendente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino - e, rilevandosi manifestamente inammissibile, non vi è entrata nel merito (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF),
che con il gravame il ricorrente si è per di più limitato a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione già espressa davanti al Tribunale cantonale, senza però confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure, sulla base della copiosa documentazione amministrativa e valetudinaria, a confermare l'assenza dei presupposti per la concessione di un assegno grandi invalidi dell'AI, come pure a ritenere non necessaria l'assegnazione di un difensore d'ufficio,
che infine il preteso conflitto d'interessi del giudice Raffaele Guffi resta un'affermazione di parte unilaterale non suffragata da alcunché e dunque sprovvista di qualsivoglia conseguenza giuridica,
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 luglio 2016
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
La Cancelliera: Cometta Rizzi