BGer 1C_514/2015 |
BGer 1C_514/2015 vom 15.07.2016 |
{T 0/2}
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1C_514/2015
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Sentenza del 15 luglio 2016 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Luca Rossi,
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ricorrente,
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contro
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Municipio di X.________,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
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Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia in sanatoria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 agosto 2015
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del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. A.________ è proprietario del fondo yyy di X.________, ubicato in località Z.________, fuori della zona edificabile. Sullo stesso sorge una casa di abitazione (80 m2) censita nella categoria rilevato 4 come edificio meritevole di conservazione nell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili. Il 16 aprile 2013 il proprietario ha chiesto al Municipio la licenza edilizia in sanatoria per alcune opere realizzate senza permesso in contiguità dell'edificio principale: una tettoia munita di tende per la copertura del posto auto (corpo B; 14 m2), una tettoia/portico (corpo C, 20 m2) sul lato sud e infine un ripostiglio (corpo D, 7.50 m2).
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L'istante ha poi precisato di voler mantenere soltanto il corpo accessorio C, domanda alla quale si sono opposti i Servizi generali del Dipartimento del territorio, ritenendo l'opera in contrasto con l'art. 24c LPT (RS 700), essendo inoltre ubicata a diretto contatto (distanza 0 m) con l'area forestale indicativa (non accertata). Preso atto del vincolante avviso negativo cantonale, il 17 gennaio 2014 il Municipio ha negato il permesso richiesto, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 25 agosto 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso.
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B. A.________ impugna questa decisione al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla unitamente a quella governativa e a quella municipale e di rinviare gli atti al Municipio, affinché, con l'avviso favorevole del Dipartimento, valuti la concessione della licenza edilizia a posteriori, subordinatamente la concessione di un permesso eccezionale mediante l'istituto del precario.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale e al gravame è stato conferito effetto sospensivo in via superprovvisionale.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1). Spetta nondimeno al ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, pena l'inammissibilità dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525, 324 consid. 1.1 pag. 328; 133 II 629 consid. 2.3.1).
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1.2. Nell'ambito del diritto pianificatorio ed edilizio è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 133 II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2), con il quale può essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 I 201 consid. 1), motivo per cui quello sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) è improponibile. La legittimazione del ricorrente e la tempestività del gravame sono pacifiche.
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1.3. Nelle conclusioni il ricorrente chiede di annullare anche la decisione governativa e quella municipale. Ora, queste ultime, contrariamente a quella del Tribunale cantonale amministrativo, non costituiscono decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Per l'effetto devolutivo del ricorso, le decisioni adottate dalle autorità precedenti sono infatti sostituite dalla sentenza della Corte cantonale, unico giudizio che può costituire l'oggetto del rimedio esperito (DTF 136 II 539 consid. 1.2, 470 consid. 1.3, 101 consid. 1.2; sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 1.3 e 2C_795/2012 del 1° maggio 2013 consid. 1.3, in: RtiD II-2013 n. 12).
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1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando il ricorrente, come in concreto, invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorrente precisa, come peraltro ritenuto nel giudizio impugnato, che oggetto del litigio è unicamente la questione del rilascio di un'autorizzazione eccezionale per il corpo accessorio C. Al riguardo, egli fa valere una pretesa errata applicazione degli art. 24 e 24a-24d LPT, un accertamento inesatto dei fatti e una violazione del diritto di essere sentito.
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2.2. Egli ravvisa una violazione del diritto di essere sentito per il rifiuto, da parte del Consiglio di Stato prima e della Corte cantonale poi, di assumere la prova da lui offerta, segnatamente l'esperimento di un sopralluogo. Come da lui rettamente rilevato, a determinate condizioni l'autorità può tuttavia rinunciare, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, ad assumere quelle proposte, se è convinta che non potevano condurla a modificare il suo giudizio. Contrariamente all'assunto ricorsuale, nella fattispecie questa rinuncia non adempie gli estremi dell'arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299; 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236). La Corte cantonale ha infatti rilevato che la situazione dei luoghi emerge chiaramente dalle tavole processuali, in particolare dalle fotografie annesse alla domanda di costruzione. Come ancora si vedrà, questa conclusione non solo non è arbitraria, ma corretta.
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Per di più, in tale ambito il ricorrente misconosce che scopo precipuo del sopralluogo non è, come da lui sostenuto, quello di procedere a un esperimento di conciliazione. Ricordato che la realizzazione dell'opera litigiosa è stata accertata nell'ambito di un sopralluogo esperito dal Comune, egli disattende inoltre che non spetta in primo luogo alle autorità di ricorso "concordare" con lui interventi che permettano di correggere eventuali irregolarità, garantendogli la possibilità di mantenere il manufatto in contestazione. In effetti, se lo stesso come in concreto non rispetta le condizioni fissate dalla LPT, non può essere autorizzato.
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2.3. Sempre nel quadro del negato sopralluogo, il ricorrente adduce, chiaramente a torto, che in tale ambito si sarebbe potuta valutare la possibilità di concedere una licenza edilizia a titolo precario. Al riguardo rettamente la Corte cantonale ha osservato che una tale autorizzazione nemmeno può essere concessa a titolo precario. Richiamando la sentenza 1A.190/1990 del 25 agosto 1992 consid. 4, in: RDAT I-1993 n. 72 pag. 190, sentenza con la quale il ricorrente peraltro non si confronta, essa rileva infatti che una costruzione che non adempie i requisiti dell'art. 24 segg. LPT non può essere autorizzata neppure a tale titolo.
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2.4. Il ricorrente si diffonde poi, in relazione alla mancata verifica del rispetto o meno delle distanze dal bosco del manufatto litigioso, sulla portata dell'art. 6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998. Ciò al suo dire costituirebbe un accertamento incompleto e inesatto dei fatti. Certo, la Corte cantonale ha lasciato aperta la questione di sapere se all'opera litigiosa si opponesse questa legge e l'art. 17 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0), poiché il diniego dell'autorizzazione già s'imponeva, come ancora si vedrà, sulla base della LPT. In siffatte circostanze i giudici cantonali, senza violare il diritto federale, potevano rinunciare a verificare se sussistessero ulteriori motivi idonei a negare il rilascio della postulata autorizzazione eccezionale.
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Erwägung 3 |
3.1. Il ricorrente adduce che il manufatto litigioso avrebbe un duplice scopo: da un lato esso sosterrebbe il terreno sovrastante l'abitazione principale, evitando scoscendimenti di materiale in occasioni di forti piogge, dall'altra permetterebbe di utilizzare la terrazza esterna e l'abitazione conformemente alla sua destinazione abitativa. Riguardo a quest'ultimo aspetto in maniera del tutto generica osserva che sarebbe vessato dal continuo transito di automobili circolanti sulla sottostante autostrada A2: per tutelarsi da queste pretese eccessive immissioni foniche, quale soluzione egli avrebbe pertanto eretto l'opera litigiosa. Ne deduce che, contrariamente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato e dalla Corte cantonale, il manufatto in esame, tenuto conto dei due citati scopi, adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata, né allo stesso osterebbero interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'art. 24 lett. b LPT.
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3.2. In tale ambito egli non si confronta tuttavia con gli argomenti posti a fondamento del giudizio impugnato, segnatamente con il fatto che riguardo alla pretesa funzione protettiva dai rumori derivanti dall'autostrada e dagli asseriti scoscendimenti provenienti dal terreno retrostante la casa, non vi è alcuna traccia nell'incarto e nessun accenno neppure nella relazione tecnica. Con i suoi rilievi il ricorrente non dimostra che questi accertamenti dei fatti sarebbero arbitrari (art. 95 e 97 LPT; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560) : essi sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale e corrispondono per di più, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, a quanto emerge dall'incarto cantonale.
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3.3. La Corte cantonale ha inoltre aggiunto che, per la sua natura e configurazione, il manufatto litigioso non è destinato a ridurre le immissioni foniche, né è assimilabile a un'opera di premunizione, trattandosi piuttosto di un impianto collegato con l'uso abitativo esistente, atto a renderlo maggiormente confortevole mediante la copertura del terrazzo esterno ricavato sul lato sud della casa. Ne ha concluso che, come accertato anche dal Consiglio di Stato, la costruzione litigiosa costituisce un impianto dettato da ragioni personali e di comodità, non compatibile con il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT).
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Come visto, i semplici accenni ricorsuali secondo cui scopo del manufatto in contestazione sarebbe di sostenere il terreno sovrastante e la protezione da immissioni foniche, non trovano alcun riscontro negli atti di causa. Dalle fotografie agli atti risulta inoltre chiaramente che la tettoia in esame non è stata ideata e realizzata per adempiere i due invocati obiettivi, ma, come a ragione ritenuto dai giudici cantonali, unicamente per ragioni personali e di comodità, fini che non rientrano nella fattispecie dell'art. 24 lett. a LPT. Il rilievo ricorsuale secondo cui sarebbe inesatto ritenere che il pergolato è stato costruito unicamente per mere ragioni di comodo, non dimostra del resto per niente che si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti insostenibile e quindi arbitrario (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313).
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3.4. La Corte cantonale ha poi stabilito che l'opera in discussione nemmeno può essere autorizzata sulla base degli art. 24c LPT e 41, 42 e 43a OPT (RS 700.1). Ha rilevato che in concreto la data determinante per valutare se il requisito dell'identità della costruzione sia stato rispettato è il 1° luglio 1972 (art. 42 cpv. 2 OPT), ma che dagli atti di causa non risulta se l'edificio del ricorrente, seppure il Consiglio di Stato non lo escluda, adempia questo presupposto, essenziale per beneficiare della tutela delle situazioni acquisite. Ha osservato che, sia come che sia, l'opera litigiosa sotto il profilo dell'identità sostanziale ai sensi dell'art. 42 OPT non può comunque essere autorizzata se non sotto l'aspetto quantitativo per quello qualitativo. Ha accertato che il manufatto, costituito da una struttura eretta con elementi disparati (legno, metallo plexiglas) e di recupero, rappresenta un corpo estraneo che sia per la forma sia soprattutto dal punto di vista dei materiali utilizzati non si integra minimamente nella facciata in muratura intonacata dell'edificio preesistente ricoperto da un tetto in coppi, dal quale sporge. Ne ha concluso ch'esso non adempie il requisito di mantenere inalterata l'identità della casa e dei dintorni.
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3.5. Anche in questo ambito il ricorrente si limita ad accennare, in maniera del tutto generica, al fatto che si sarebbe in presenza di un accertamento inesatto dei fatti e ad addurre che il materiale utilizzato renderebbe più snella la struttura della tettoia. Sostiene inoltre che al riguardo la motivazione del giudizio impugnato sarebbe insufficiente e pertanto lesiva del diritto di essere sentito. Quest'ultima censura è manifestamente priva di fondamento, la criticata decisione si esprime infatti su tutti i punti rilevanti (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237 e rinvii). I contestati accertamenti fattuali non sono d'altra parte inesatti, ma corrispondono a quanto risulta dagli atti cantonali, in particolare dalle fotografie che vi figurano.
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3.6. La Corte cantonale ha inoltre aggiunto che il manufatto risulta incompatibile con le importanti esigenze della pianificazione, poiché lesivo del precetto di integrare gli edifici nel paesaggio previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, rispettivamente dell'inserimento ordinato e armonioso sancito dagli art. 94 cpv. 2 e 99 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e del relativo regolamento.
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Il ricorrente non si confronta del tutto con questo argomento. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).
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4. Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 luglio 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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