BGer 5A_19/2015
 
BGer 5A_19/2015 vom 27.07.2016
{T 0/2}
5A_19/2015
 
Sentenza del 27 luglio 2016
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Bruno Cocchi,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Galli,
opponente.
Oggetto
servitù (tutela giurisdizionale nei casi manifesti),
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. A.________ e B.________, componenti la comunione ereditaria fu D.________, sono proprietarie della particella n. 1680 RFD di X.________, sezione di Y.________, non edificata. Tale particella è stata scorporata nel 1965 dall'originaria particella n. 950, sulla quale era iscritta fin dal 1946 una servitù di passo pedonale in favore dell'adiacente fondo n. 1764, ora di proprietà di C.________. All'atto del frazionamento tale servitù non è però stata riportata sulla particella n. 1680, per cui con decisione 14 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC) promossa dall'ufficiale del registro fondiario, ordinando l'iscrizione a carico della particella n. 1680 di una servitù di passo pedonale in favore della particella n. 1764. Tale decisione pretorile è stata confermata in appello.
L'11 agosto 2014 C.________ ha promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti affinché A.________ e B.________ fossero condannate - sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta - a tollerare in ogni momento il passaggio suo e dei suoi familiari sulla particella n. 1680. Con decisione 26 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza.
B. Con sentenza 2 dicembre 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ e B.________ e confermato la decisione pretorile del 26 settembre 2014.
C. Con ricorso in materia civile 7 gennaio 2015 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone in via principale la riforma nel senso di dichiarare inammissibile l'istanza 11 agosto 2014 ed in via subordinata l'annullamento con il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Con risposta 25 giugno 2015 C.________ ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ricevibilità. Il Tribunale d'appello ha invece comunicato di non avere osservazioni da formulare.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) dalle parti soccombenti nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
 
Erwägung 2
2.1. La procedura sommaria prevista dall'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alle procedure ordinaria o semplificata normalmente disponibili, ed è volta ad offrire alla parte istante, nei casi manifesti, una via particolarmente semplice e rapida (sentenza 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4, in SJ 2013 I pag. 129). Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo l'art. 257 cpv. 3 CPC, se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
I fatti sono immediatamente comprovabili ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La condizione della lett. b è invece soddisfatta se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5, in SJ 2016 I pag. 229).
2.2. Secondo la Corte cantonale, le argomentazioni addotte in appello dalle ricorrenti erano tutte volte a contestare l'esistenza del diritto di passo pedonale gravante il loro fondo e cadevano pertanto nel vuoto, poiché la cancellazione di una servitù non può essere ottenuta nel quadro dell'azione confessoria introdotta dal beneficiario, tantomeno in una procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, bensì mediante l'azione prevista dall'art. 736 CC. L'autorità inferiore ha così confermato l'accoglimento dell'istanza dell'opponente, fondata sull'art. 257 CPC, volta ad ottenere il rispetto della servitù prediale regolarmente iscritta a registro fondiario.
2.3. Le ricorrenti pretendono che, in realtà, con il loro appello non avrebbero contestato l'esistenza della servitù, bensì la liquidità della pretesa fatta valere con la procedura dell'art. 257 CPC. Esse sostengono infatti che sia il presupposto di fatti incontestati o immediatamente comprovabili sia quello di una situazione giuridica chiara non sarebbero in concreto adempiuti: a loro dire, dai soli documenti prodotti dall'opponente, e cioè dall'iscrizione a registro fondiario, il tracciato della servitù di passo pedonale non risulterebbe chiaro e di conseguenza non sarebbero chiare le obbligazioni a carico del fondo serviente, che esigerebbero così un apprezzamento - in procedura ordinaria - in base al titolo di acquisto rispettivamente al modo in cui la servitù è stata esercitata nel passato (v. art. 738 cpv. 1 e 2 CC; DTF 137 III 145 consid. 3.1 con rinvii). Secondo le ricorrenti, l'assenza di una chiara situazione di fatto e di diritto riguardante l'estensione del diritto di passo pedonale sarebbe anche avvalorata dalla lettera 27 aprile 2007 dell'Ufficio del registro fondiario federale (che comunica al geometra revisore della mappa catastale di X.________ che il tracciato della servitù gravante la primitiva particella n. 950 non toccava la n. 1680) e dall'inutilità della servitù in discussione (per raggiungere la strada comunale, unico scopo utile del passo pedonale, occorrerebbe ancora attraversare altri fondi non gravati da servitù in favore della particella n. 1764).
2.4. Gli argomenti ricorsuali impongono le seguenti considerazioni.
2.4.1. Per impedire l'accoglimento di un'istanza fondata sull'art. 257 CPC, la parte convenuta non può semplicemente limitarsi a segnalare obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica: tali obiezioni o eccezioni devono anche essere motivate e concludenti (supra consid. 2.1; v. con riferimento ad un asserito abuso di diritto la sentenza 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1).
Nel caso concreto l'obiezione proposta, secondo cui il tracciato della servitù non sarebbe chiaro in virtù della sola iscrizione a registro fondiario, non basta a confutare la liquidità della pretesa dell'opponente. Le ricorrenti, infatti, nemmeno pretendono, né ancor meno sostanziano, che l'esercizio della servitù di passo pedonale sarebbe limitato ad una parte della loro particella (v. sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 8.2.1 e 8.2.2). L'obiezione fondata su un asserito tracciato non appare pertanto né sufficientemente motivata né concludente.
A ben vedere, alle ricorrenti non disturba tanto la (pretesa) assenza di chiarezza circa l'estensione del diritto di passo pedonale, quanto piuttosto l'esistenza stessa di tale diritto. Tuttavia, fintanto che non è cancellata, la servitù iscritta a registro fondiario esiste (sentenza 5A_369/2013 del 15 maggio 2014 consid. 3.2.2 con rinvio, in SJ 2014 I pag. 429) ed il proprietario del fondo serviente la deve rispettare anche se intende ottenerne la cancellazione.
Di conseguenza, il Tribunale d'appello non ha violato il diritto federale ritenendo che l'azione confessoria dell'opponente poteva essere accolta nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
2.4.2. Le ricorrenti non possono nemmeno essere seguite quando sembrano rimproverare alla Corte cantonale di aver violato il suo obbligo di motivazione per non aver discusso l'obiezione menzionata al considerando precedente. Infatti, a prescindere dal sapere se tale obiezione fosse effettivamente già stata presentata in appello, va sottolineato che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non impone al giudice di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti, ma egli può limitarsi alle questioni pertinenti, con una motivazione che permetta agli interessati di capire la portata della decisione ed impugnarla con cognizione di causa (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con rinvii), ciò che in concreto le ricorrenti hanno potuto fare.
3. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
3. Le ricorrenti verseranno all'opponente la somma di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 luglio 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini