BGer 5A_856/2015 |
BGer 5A_856/2015 vom 05.08.2016 |
{T 0/2}
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5A_856/2015
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Sentenza del 5 agosto 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Nora Jardini Croci Torti,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Ufficio dello stato civile, via Carlo Salvioni 14, casella postale 2170, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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rettifica di dati relativi allo stato civile,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 settembre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. |
A.a. Con sentenza 23 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha sciolto il matrimonio fra B.________ e A.________. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza di prima sede, ma non sul principio del divorzio, bensì sugli effetti accessori. La sentenza di appello è stata pronunciata in data 17 novembre 2014.
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A.b. B.________ è deceduto il 16 dicembre 2014. Su richiesta di A.________, l'ufficiale del Servizio circondariale dello stato civile di Vallemaggia le ha rilasciato in data 19 maggio 2015 un certificato individuale di stato civile, nel quale ella è menzionata siccome "divorziato/a da 10.02.2014". Una sua richiesta 12 giugno 2015 di rettifica del termine "divorziata" con quello di "vedova" è stata respinta dall'Ufficio dello stato civile del Cantone Ticino; quest'ultimo ha confermato la correttezza dell'iscrizione con decisione formale 8 luglio 2015, emessa su richiesta di A.________.
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B. Quest'ultima è insorta con ricorso 10 settembre 2015 al Tribunale di appello del Cantone Ticino, che ha respinto il gravame con la qui impugnata decisione 22 settembre 2015.
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C. Con allegato 24 ottobre 2015, A.________ (di seguito: ricorrente) propone avanti al Tribunale federale contro il giudizio cantonale un ricorso in materia civile. Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. La sentenza impugnata riguarda una richiesta di rettificazione di dati relativi allo stato civile ai sensi dell'art. 42 CC; una decisione di tal genere, in rapporto diretto con il diritto civile ma pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico, è impugnabile avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile giusta l'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF. Essa emana da un'istanza cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF), respinge le conclusioni della ricorrente che esce soccombente dal procedimento cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) e pone fine al medesimo (art. 90 LTF). Nell'ottica dei criteri evocati, il ricorso - tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) - è ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
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2. Adito a discussione dà lo stato civile della ricorrente, che ella fa dipendere dalla crescita in giudicato della sentenza di appello sugli effetti accessori del divorzio: dato che B.________ è deceduto prima di tale momento, ella andrebbe considerata "vedova" e non "divorziata".
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Erwägung 3 |
3.1. Il Tribunale di appello ha avuto premura di spiegare alla ricorrente che l'efficacia e l'esecutività di un giudizio di primo grado sono inibite dall'inoltro di un appello "limitatamente alle conclusioni" (art. 315 cpv. 1 CPC [RS 272]). Poiché il principio del divorzio non ha fatto oggetto di conclusione alcuna in nessuno dei due appelli introdotti dalle parti, esso è allora cresciuto in giudicato in data 10 febbraio 2014, prima del decesso di B.________, mancato in data 16 dicembre 2014. Da cui la correttezza della decisione amministrativa. Il Tribunale di appello ha precisato che a tale conclusione non osta il principio dell'unità della sentenza di divorzio dell'art. 283 CPC, la cui finalità consiste nel favorire un'unitarietà delle decisioni sul principio e sulle conseguenze accessorie del divorzio, ma non fa dipendere la crescita in giudicato di ogni singola parte dalla liquidazione di tutte le questioni controverse. La presunta tardività con la quale la sentenza di divorzio sarebbe stata comunicata al Servizio circondariale dello stato civile di Vallemaggia sarebbe comunque priva di conseguenze, come ininfluente sullo stato civile della ricorrente sarebbe la sua opposizione al rilascio di un certificato ereditario.
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3.2. Le considerazioni dei Giudici cantonali sono conformi al diritto.
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Se è da un lato vero che l'art. 283 cpv. 1 CPC statuisce il principio dell'unità della sentenza di divorzio (v. in merito da ultimo sentenza 5A_633/2015 del 18 febbraio 2016 consid. 4.1.2), è fatta eccezione a detta regola qualora il principio del divorzio sia rimasto inoppugnato in appello (v. art. 315 cpv. 1 CPC) : è, questo, un caso di crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio (DTF 130 III 537 consid. 5.2, riferita all'abrogato art. 148 cpv. 1 CC, norma ora generalizzata nel CPC all'art. 315 cpv. 1; ANNETTE DOLGE, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 283 CPC; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 283 CPC), la quale è in tal caso da qualificarsi quale sentenza parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF (DTF 137 III 421 consid. 1.1). Dalla crescita in giudicato parziale del principio del divorzio dipende, ad esempio, l'applicazione degli art. 122 o 124 CC (sentenza 5A_73/2013 del 20 agosto 2013 consid. 5.1). La relativa sentenza vale quale prova che un matrimonio antecedente è stato sciolto ai sensi dell'art. 96 CC (DOLGE, loc. cit.).
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A torto, dunque, la ricorrente considera determinante la crescita in giudicato della sentenza di appello sulle conseguenze accessorie del divorzio del 17 novembre 2014. L'opinione contraria espressa in modo assai generico nel ricorso è errata.
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4. Oltre ad opporsi, senza seri argomenti, alla motivazione dell'autorità inferiore sulla crescita in giudicato parziale del principio del divorzio, la ricorrente ribadisce avanti al Tribunale federale una serie di lagnanze in parte già proposte nella procedura cantonale, e già in quella sede convincentemente contraddette.
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4.1. La ricorrente lamenta la contraddittorietà di alcuni atti di stato civile (l'atto di morte nel quale il marito viene indicato come "coniugato"; un successivo atto, nel quale lo stato civile del medesimo è indicato come "non accertato"; il proprio atto di stato civile, nel quale ella appare come "divorziata"), derivandone la necessità di impugnare i medesimi "per fare chiarezza sul suo stato civile. Anche perché dallo stesso dipendono tutt'ora importanti conseguenze economiche".
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Ella omette tuttavia di esporre con precisione di quali conseguenze economiche parli, di spiegare perché le stesse dipendano da atti di stato civili asseritamente contraddittori - e non, come in realtà, dalla crescita in giudicato del principio del divorzio -, e soprattutto di indicare le norme di legge che pretende disattese. La censura si rivela pertanto irricevibile.
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4.2. La ricorrente stigmatizza di aver ricevuto in poco tempo tre atti di stato civile contraddittori, e afferma che "qualcosa non è [sic!] sicuramente funzionato come doveva".
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Già il Tribunale di appello aveva stigmatizzato questa censura, della quale i Giudici cantonali non avevano saputo comprendere la rilevanza pratica. La medesima considerazione si impone in questa sede: è possibile che vi siano stati dei disguidi o delle inesattezze nella redazione dei menzionati atti. Ma la ricorrente persiste nel non spiegare il nesso causale fra i medesimi ed il suo stato civile, determinato - come già spiegato - non tanto dagli stessi, quanto dalla crescita in giudicato parziale del principio del suo divorzio. La censura appare dunque manifestamente priva di fondamento.
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4.3. Il Tribunale di appello ha rammentato che l'art. 40 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) non prescrive un termine entro il quale una pronuncia di divorzio debba essere comunicata all'autorità dello stato civile, deducendone che la comunicazione successiva alla sentenza di appello sugli effetti accessori del divorzio sarebbe irrilevante, e comunque non permetterebbe di considerare la ricorrente come coniugata fino ad allora.
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In proposito, la ricorrente si limita ad osservare che "[c]iò non sembra in ogni caso corretto per garantire degli atti di stato civile che siano conformi al diritto ed attuali". Un tale generico commento non riesce certo a sovvertire l'esito dell'interpretazione che i Giudici cantonali hanno dato dell'art. 40 OSC. La censura appare manifestamente infondata.
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4.4. La ricorrente critica in seguito la prassi della Pretura, in virtù della quale la comunicazione all'autorità dello stato civile avverrebbe unicamente al momento della crescita in giudicato della sentenza di appello. A suo giudizio, secondo l'art. 315 CPC tale onere incomberebbe al Tribunale di appello. Ella non spiega, tuttavia, quali conseguenze queste sue considerazioni possano o debbano avere nell'evenienza concreta. Insufficientemente motivata, la censura appare pertanto inammissibile.
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4.5. Da ultimo, la ricorrente discute la correttezza della sentenza di appello sugli effetti accessori del divorzio alla luce dell'art. 242 CPC: a suo dire, la procedura d'appello avrebbe dovuto essere stralciata dai ruoli.
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Oggetto del presente ricorso in materia civile è il giudizio cantonale 22 settembre 2015 concernente la richiesta della ricorrente di rettifica di dati relativi allo stato civile e non la sentenza di appello sugli effetti accessori del divorzio, al momento del presente ricorso già ampiamente cresciuta in giudicato. La censura, del tutto fuori luogo, è manifestamente inammissibile.
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5. Nei ridotti limiti della sua ammissibilità, il ricorso si appalesa manifestamente infondato. Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 2 e contrario e cpv. 3).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 agosto 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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