BGer 5A_596/2016 |
BGer 5A_596/2016 vom 16.08.2016 |
{T 0/2}
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5A_596/2016
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Sentenza del 16 agosto 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituzione comune LAMal, Gibelinstrasse 25,
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casella postale, 4503 Soletta,
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opponente,
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Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa, 6535 Roveredo GR.
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Oggetto
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avviso di pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2016 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
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Considerando: |
che, nell'esecuzione promossa dall'Istituzione comune LAMal nei confronti di A.________ per l'importo di fr. 1'748.35 oltre interessi (riferito a partecipazioni alle spese di cura del marito, deceduto nel 2015), con provvedimento 27 aprile 2016 l'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa ha notificato all'escussa l'avviso di pignoramento;
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che con sentenza 26 maggio 2016 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto il ricorso presentato da A.________ avverso il predetto provvedimento;
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che, secondo l'autorità di vigilanza, nell'avvisare il pignoramento il modo di procedere dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa è stato conforme alla legge applicabile, mentre le obiezioni materiali sul sussistere del credito posto in esecuzione sollevate dalla ricorrente (secondo cui in concreto le partecipazioni alle spese di cura del marito sarebbero a carico dello Stato svizzero o italiano) risultano inammissibili nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF;
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che con scritto 13 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, sostenendo in sostanza di non dovere nulla alla creditrice procedente ed allegando numerosa documentazione;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della decisione impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente si limita infatti a ripresentare le stesse critiche già confutate dall'autorità di vigilanza, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza;
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che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento.
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Losanna, 16 agosto 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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