BGer 1C_349/2016 |
BGer 1C_349/2016 vom 20.09.2016 |
{T 1/2}
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1C_349/2016
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Sentenza del 20 settembre 2016 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
Giuseppe Sergi,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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votazione cantonale del 25 settembre 2016 sull'iniziativa popolare legislativa generica "Basta con il dumping salariale in Ticino!" (opuscolo informativo; modifiche
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del testo proposto dal comitato d'iniziativa),
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ricorso contro la decisione emanata il 26 luglio 2016 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Il 22 giugno 2016 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha respinto l'iniziativa popolare legislativa generica del 10 ottobre 2011 denominata "Basta con il dumping salariale in Ticino!", accogliendo il controprogetto elaborato dalla Commissione della gestione e delle finanze. La relativa votazione è stata fissata al 25 settembre 2016 (Foglio ufficiale n. 50/2016 del 24 giugno 2016 pag. 5763 e n. 54 dell'8 luglio 2016 pag. 6289).
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B. Nel quadro dell'allestimento dell'opuscolo informativo, ai promotori dell'iniziativa è stata concessa la possibilità di presentare un testo indicante le motivazioni a sostegno della stessa. Il 15 luglio 2016 la Cancelleria dello Stato, rilevato che il testo presentato da Giuseppe Sergi, primo proponente, contenesse espressioni ritenute lesive dell'onore e diffamatorie, preso atto ch'egli non ha aderito alla proposta governativa di modificazione né ha formulato un testo alternativo, gli ha comunicato che l'Esecutivo cantonale ha modificato d'ufficio su quattro distinti punti il relativo testo. Contro queste modifiche Giuseppe Sergi è insorto al Consiglio di Stato, che con decisione del 26 luglio 2016 ne ha respinto il reclamo.
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C. Con ricorso del 3 agosto 2016 Giuseppe Sergi impugna la decisione governativa dinanzi al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, che agli aventi diritto di voto venga inviato il testo così come proposto dal Comitato di iniziativa, senza le modifiche decise dal Consiglio di Stato.
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D. Il Governo cantonale propone la reiezione del gravame. In replica il ricorrente si riconferma nelle sue tesi e conclusioni.
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Con decreto presidenziale del 24 agosto 2016, al ricorso non è stato conferito effetto sospensivo.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. Nelle sue conclusioni formali, il ricorrente, pur chiedendo l'accoglimento del ricorso, si limita a postulare che agli aventi diritto di voto venga inviato il testo, non corretto, proposto dal Comitato d'iniziativa; egli non domanda tuttavia l'annullamento della criticata decisione governativa, unica pronunzia dell'autorità cantonale di ultima istanza che costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF. Certo, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; sentenza 1C_273/2012 del 7 novembre 2012 consid. 2 non pubblicato in DTF 139 I 2); dalla motivazione dell'atto di ricorso risulta nondimeno che il ricorrente, non assistito da un legale, persegue in sostanza lo scopo di annullare la decisione del 26 luglio 2016 del Consiglio di Stato che conferma le criticate modifiche, affinché l'asserito vizio possa essere corretto prima della votazione, della quale non chiede pertanto l'annullamento, ma, in replica, la posticipazione (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 133 II 409 consid. 1.4.1 pag. 415).
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1.3. Un'impugnazione diretta dell'opuscolo informativo a livello cantonale, contrariamente di massima a quella delle spiegazioni del Consiglio federale (vedi al riguardo DTF 138 I 61 consid. 7, 7.2 e 7.3 pag. 85 segg.), è ammissibile (DTF 138 I 61 consid. 6.1 pag. 82; 136 I 389 consid. 3.2; sentenza 1C_174/2010 del 14 dicembre 2010 consid 1.1 non pubblicato in DTF 136 I 389).
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1.4. Il ricorso, vertente su apportate modifiche del testo proposto dal Comitato d'iniziativa da inserire nell'opuscolo informativo, concerne un atto della procedura preparatoria in relazione a una votazione. In Ticino, il legislatore cantonale ha deliberatamente escluso d'introdurre un rimedio giuridico cantonale contro atti del Parlamento e del Governo concernenti atti che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale, per cui essi sono definitivi e possono essere impugnati direttamente dinanzi al Tribunale federale (art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF; sentenza 1C_38/2013 del 26 febbraio 2013 consid. 1.4 e 1.5 con numerosi riferimenti).
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1.5. La legittimazione del ricorrente, cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa e primo proponente dell'iniziativa, è data (art. 89 cpv. 3 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.3 pag. 176).
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1.6. Il ricorso è tempestivo e correttamente l'atto contestato è stato impugnato immediatamente senza attendere l'esito dello scrutinio (DTF 140 I 338 consid. 4.4 pag. 341 e rinvii; 138 I 61 consid. 8.7 pag. 95; sentenza 1C_275/2015 del 10 giugno 2015 consid. 2.6 in fine, in: RtiD II-2015 n. 2 pag. 11).
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1.7. Conformemente all'art. 95 lett. a, c, e d LTF, nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure (DTF 141 I 221 consid. 3.1 pag. 224; 138 I 171 consid. 1.5 e rinvii).
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Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi secondo l'art. 82 lett. c LTF (DTF 141 I 78 consid. 4.1 pag. 82, 36 consid. 1.3 pag. 41; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176).
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Erwägung 2 |
Secondo il nuovo tenore dell'art. 46 cpv. 2 LTF, introdotto con la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP; RS 161.1), la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie, in concreto dal 15 luglio al 15 agosto incluso, non è più applicabile in materia di diritti politici ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF (sui motivi di questa modifica, introdotta in seguito alle DTF 138 II 5 e 13 e alla sentenza 1C_15/2012 del 18 gennaio 2012 consid. 1.3, con le quali il Tribunale federale, pronunciandosi su un sorteggio nell'ambito delle elezioni al Consiglio nazionale, aveva rilevato che in materia di elezioni e votazioni federali la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie contrastava con i principi di celerità e di urgenza vigenti in tale ambito, vedi il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013, in: FF 2013 7909, 7911, 7951 seg.).
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Non sono ravvisabili motivi che impedirebbero di considerare questa modifica anche per i ricorsi presentati contro elezioni e votazioni cantonali.
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Erwägung 3 |
La garanzia della libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto dell'art. 34 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino che siano riconosciuti solo i risultati delle votazioni corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'avente diritto di voto liberamente espressa e pertanto di criticare attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della volontà dei votanti. Questa garanzia tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di essere influenzati in maniera inammissibile nella formazione e nell'espressione della loro volontà politica (DTF 141 I 221 consid. 3.2 pag. 224; 140 I 338 consid. 5 e 5.1 pag. 342 seg.; 139 I 2 consid. 6.2 pag. 13; sentenza 1C_130/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1).
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L'esito di una votazione può infatti essere falsato tra l'altro per il tramite di un'inammissibile influenza esercitata sulla volontà degli aventi diritto di voto da parte delle autorità, segnatamente in relazione agli opuscoli informativi (DTF 135 I 292 consid. 2 pag. 294 e consid. 4.2 pag. 297; sentenza 1C_174/2010, citata, consid. 2.1).
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Erwägung 4 |
4.1. In Ticino, in occasione delle votazioni popolari cantonali, ai cittadini è inviato un opuscolo informativo, che viene distribuito con il materiale di voto (art. 42a del regolamento del 18 novembre 1998 di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici, RALEDP). L'informazione dell'opuscolo dev'essere succinta, accurata, attraente e comprensibile (art. 42b cpv. 1) e nel limite del possibile deve tener conto delle diverse opinioni (cpv. 2). Il ricorrente ha prodotto l'opuscolo relativo alla votazione in esame, approvato con risoluzione del 15 luglio 2016 dal Consiglio di Stato, che ne aveva altresì autorizzato l'avvio del processo di stampa.
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Secondo l'art. 42c RALEDP, per le votazioni cantonali, l'opuscolo deve contenere tra l'altro una breve presentazione dell'oggetto sottoposto a votazione (lett. a), nel caso di iniziativa popolare o di controprogetto le raccomandazioni di voto del Gran Consiglio, con le relative argomentazioni (lett. c), le argomentazioni del comitato che sostiene l'iniziativa popolare costituzionale o legislativa o il referendum (lett. d). Se un controprogetto è opposto a un'iniziativa popolare, l'opuscolo informativo riflette l'opinione di ambedue i temi del Gran Consiglio e del comitato che ha promosso l'iniziativa, come pure, se del caso, l'opinione del comitato che avversa entrambi gli oggetti (cpv. 2).
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La relativa documentazione e un testo di base sono preparati dal Dipartimento competente per materia entro cinque giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio (art. 42d cpv. 1 RALEDP). La Cancelleria dello Stato assegna agli oppositori o ai comitati che hanno promosso l'iniziativa popolare un termine di tre giorni per presentare i loro argomenti nella forma e nelle dimensioni precisate; essa può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe (art. 42d cpv. 2 RALEDP).
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4.2. Nella criticata decisione il Governo cantonale ha stabilito che il testo presentato dal primo proponente contenesse in quattro punti alcune espressioni ritenute lesive dell'onore: accertato che questi non ha aderito alla proposta di modificazione trasmessagli, né ha formulato una proposta di testo alternativo, in applicazione dell'art. 42d RALEDP, ha approvato gli adeguamenti proposti il 13 luglio 2015 dalla Cancelleria dello Stato (sottolineatura da parte del Tribunale federale), segnatamente:
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[...] E, come è già successo, non potranno mantenere le promesse (testo originale: sono costretti a mentire).
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Di fronte all'iniziativa "Basta con il dumping salariale in Ticino!", Governo e Gran Consiglio forniscono le stesse argomentazioni (testo originale: offrono le stesse garanzie fasulle) che, a più riprese, hanno dato quando si è trattato di votare, sugli Accordi bilaterali [...].
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L'iniziativa "Basta con il dumping salariale in Ticino!"
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chiede tre cose:
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- [...]
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- un potenziamento dell'lspettorato del lavoro. Per occuparsi dei controlli dovrà esserci almeno un ispettore ogni 5'000 occupati in Ticino (circa 46 ispettori). Gli ispettori dovranno essere presenti sui luoghi di lavoro in modo sistematico, controllando condizioni di lavoro e salari;
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- [...]
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Governo e Gran Consiglio si oppongono all'iniziativa cercando solo di farci paura e di promettere cose che non potranno mantenere. (testo originale: e raccontandoci bugie)
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[...]
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Non esitano poi ad inventarsi costi esorbitanti: secondo loro I'iniziativa costerebbe 10 milioni di franchi. Sostengono che, con I'iniziativa, ci vorrebbero 75 nuovi ispettori. Contestiamo questo dato ! (testo originale: Una bugia grande come una casa!) Infatti se dividiamo per 5'000 le 230'000 persone occupate in Ticino otterremo 46 e non 75! II costo dell'iniziativa non è quindi di 10 milioni, ma di 6 milioni di franchi, pari allo 0,18% del totale delle spese del Cantone. [...]".
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4.3. Riguardo alla possibilità di modificare dichiarazioni lesive dell'onore, la disciplina dell'art. 42d cpv. 2 RALEDP, come rilevato dal Consiglio di Stato nelle osservazioni, riprende la regolamentazione prevista dall'art 11 cpv. 2 LDP. Nel disegno della LDP si prevedeva, quale innovazione, che il Consiglio federale allegasse ai testi in votazione un breve commento oggettivo che tenesse conto anche delle opinioni di importanti minoranze, senza tuttavia dare (all'epoca) ai promotori di iniziative popolari la possibilità di collaborare al commento della loro proposta, ritenendo che ciò appartenesse alla sfera dei compiti del Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 del progetto; messaggio del 9 aprile 1975, FF 1975 I 1313, 1329 seg. e 1361). Nel messaggio del 1° settembre 1993 a sostegno di una modificazione parziale della LDP, chiarificando tale norma, si precisa che si intende codificare la prassi instauratasi a contare dal 1984, secondo cui nelle spiegazioni riguardanti le votazioni i comitati promozionali di iniziative popolari hanno a disposizione una pagina A-4 per argomentare la proposta: si sottolinea inoltre che il disegno di legge rinuncia a modificare la facoltà del Consiglio federale di rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore o contrarie alla verità oppure troppo lunghe (cfr. nelle diverse lingue FF 1993 III 309, 312 n. 10a, n. 22 pag. 336, 392, BBL 1993 III 445, 473 e FF 1993 III 405, 437).
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Erwägung 5 |
5.1. Nella contestata decisione il Consiglio di Stato osserva che secondo il ricorrente le frasi soppresse e modificate non sarebbero né diffamatorie né lesive dell'onore, ma al contrario, ritenuto che per il Governo e la maggioranza del Parlamento l'iniziativa sarebbe insostenibile sotto il profilo finanziario, sarebbe giustificato affermare che si sarebbe di fronte a una menzogna e a un'affermazione falsa. L'Esecutivo cantonale ricorda che la giurisprudenza ha indicato le regole che l'autorità deve rispettare nell'informazione al pubblico, impedendo all'autorità di fornire informazioni errate o incomplete (DTF 138 I 61 consid. 8.6 pag. 92 seg.). Rileva che dopo un'attenta analisi esso è giunto al convincimento che le espressioni oggetto dell'adeguamento (" sono costretti a mentire", "offrono le stesse garanzie fasulle", "raccontandoci bugie" e, infine, "una bugia grande come una casa") sono lesive dell'onore e diffamatorie nella misura in cui attribuiscono direttamente all'autorità l'intenzione di alterare i fatti. Ha ritenuto che gli imposti cambiamenti non ne modificano il senso, ma mirano piuttosto a riportare il dibattito pubblico, in vista della votazione, entro toni che tutelano meglio un'informazione oggettiva e corretta agli aventi diritto di voto da parte degli interessati.
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5.2. Il ricorrente si limita in sostanza a sostenere che le frasi modificate non sarebbero né diffamatorie né lesive dell'onore. Adduce che il Governo e il Parlamento mentirebbero, poiché affermerebbero una cosa non vera. L'iniziativa chiede l'elaborazione di una legge cantonale riguardante l'istituzione e i compiti dell'ispettorato cantonale del lavoro e si fonda tra l'altro sulla premessa che l'ispettorato dev'essere dotato di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale (punto n. 2). Il ricorrente rileva che sulla base dell'ultimo censimento della popolazione attiva si constaterebbe che gli occupati in Ticino sarebbero circa 220'000, per cui dividendoli per 5'000 sarebbero necessari soltanto 44 ispettori e non 75 come sostenuto dal Governo. Ciò comporterebbe una diminuzione dei costi d'attuazione dell'iniziativa del 40 %: i relativi costi non ammonterebbero pertanto a dieci, ma soltanto a sei milioni.
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5.3. Il ricorrente richiama poi il fatto che il 25 luglio 2016 un promotore dell'iniziativa ha chiesto al Ministero pubblico di procedere all'apertura di un incarto penale: il 27 luglio 2016 il Procuratore generale ha comunicato al denunciante che i reati contro l'onore (art. 173 segg. CP) sono perseguibili unicamente su querela della persona diffamata e non su denuncia del presunto autore. Ha quindi emanato un non luogo a procedere, aggiungendo nondimeno che le affermazioni contenute nel testo litigioso elaborato dagli iniziativisti non sarebbero lesive dell'onore, trattandosi di critiche politiche che non colpirebbero l'onorabilità personale dei destinatari.
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5.4. Nelle osservazioni il Governo sostiene che lo scritto del Procuratore generale non costituirebbe una decisione formale di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 310 CPP in quanto si limita all'esame della proponibilità e non sarebbe comunque rilevante, poiché le affermazioni litigiose dovrebbero essere esaminate anche sotto il profilo dei diritti politici.
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5.5. Quest'ultimo assunto, come ancora si vedrà, non è privo di fondamento, ritenuto che in questa sede non si tratta tanto di esaminare compiutamente, quale prima e unica istanza giudiziaria, se le affermazioni litigiose siano effettivamente lesive dell'onore ai sensi degli art. 173 segg. CP, ma bensì di stabilire se la loro modificazione possa influire in maniera inammissibile nella formazione e nell'espressione della volontà politica degli aventi diritto di voto, influenzando se del caso l'esito della votazione.
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5.6. Giova nondimeno rilevare che secondo la giurisprudenza, in materia di delitti contro l'onore giusta gli art. 173 segg. CP nella discussione politica una simile lesione dev'essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattito politico accettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualità politiche che reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano una lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell'uomo politico e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.4 pag. 316 seg.; 128 IV 53 consid. 1a pag. 58 e rinvii e 1d; sentenza 6B_835/2014 dell'8 dicembre 2014 consid. 4.2, in: RtiD II-2015 n. 38 pag. 145; FRANZ RIKLIN, Basler Kommentar, Strafrecht II; 3aed. 2013, n. 33 prima dell'art. 173). La vittima di un reato contro l'onore di massima non può tuttavia essere un'autorità o una collettività pubblica (DTF 124 IV 262 consid. 2a pag. 266; 96 IV pag. 149; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3aed. 2010, n. 31 ad art. 173); i membri di un'autorità possono per contro essere toccati individualmente nel loro onore (sulla critica diretta contro l'attività professionale o l'onore personale di un funzionario vedi la sentenza 6B_257/2016 del 5 agosto 2016 consid. 1.2.1 e 1.4.3).
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Erwägung 6 |
Secondo la giurisprudenza, l'esito di una votazione è falsato qualora le autorità influenzino in maniera inammissibile i cittadini. Un condizionamento di questo genere può essere esercitato segnatamente per il tramite delle informazioni ufficiali indirizzate ai cittadini. La libertà di voto ammette l'utilizzo di spiegazioni o messaggi ufficiali relativi a una votazione, nei quali l'autorità spiega l'oggetto dello scrutinio e raccomanda di accettarlo o di respingerlo. La stessa non è tenuta a un obbligo di neutralità, motivo per cui può formulare una raccomandazione di voto: essa deve tuttavia rispettare un dovere di obiettività. L'autorità viola il suo obbligo d'informazione oggettiva quando informa in maniera erronea sullo scopo e la portata della proposta legislativa. Le spiegazioni di voto rispettano l'esigenza di obiettività quando sono equilibrate e rispondono a motivi importanti, forniscono un'immagine completa del progetto illustrandone i vantaggi e gli svantaggi e permettano all'avente diritto di voto di formarsi un'opinione: al di là di determinate esagerazioni, le informazioni non devono essere contrarie alla verità, né tendenziose né semplicemente inesatte o incomplete. L'autorità non è tenuta a discutere ogni dettaglio del progetto, né a evocare ogni obiezione che potrebbe essere sollevata in merito: le è tuttavia vietato di passare sotto silenzio elementi importanti per la decisione dei cittadini o di riprodurre in maniera inesatta gli argomenti dei promotori o degli avversari dell'iniziativa (DTF 139 I 2 consid. 6.2 pag. 13; 138 I 61 consid. 6.2 pag. 82; sentenza 1C_130/2015, citata, consid.3.1).
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Importante è la situazione complessiva dell'informazione che precede una votazione popolare, dovendosi esaminare se i votanti, sulla base delle informazioni diffuse dai differenti mass media e dagli attori del dibattito politico, sono effettivamente in grado di formarsi un'opinione sufficiente e obiettiva sull'oggetto posto in votazione. In quest'ambito occorre tener conto dell'insieme delle informazioni divulgate, non essendo decisivo ch'esse provengano in parte dalle spiegazioni inserite nell'opuscolo informativo (DTF 138 I 61 consid. 7.4 pag. 87).
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Erwägung 7 |
7.1. Nelle osservazioni il Consiglio di Stato, ricordato che il ricorrente ha rifiutato una proposta soluzione di compromesso e non ha presentato un'altra formulazione, insiste sul fatto che le criticate modifiche non snaturano il testo proposto dal comitato. Esse non impedirebbero ai promotori di esporre le loro tesi sul numero di ispettori necessari e sui costi che ne derivano. Accennando al fatto che secondo il ricorrente le espressioni controverse rientrerebbero nel linguaggio oggi in uso nella politica ticinese, il Governo ricorda che lo scopo dell'opuscolo è di informare i cittadini e ch'esso non rappresenta per contro uno strumento di natura "politica" delle parti interessate.
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L'Esecutivo cantonale rileva che le contestate formulazioni costituirebbero più un attacco ai sostenitori del controprogetto, che non una critica verso un'opinione divergente. Ricorda che l'opuscolo deve informare in modo oggettivo, accurato, attraente e comprensibile e deve fornire spiegazioni sugli oggetti in votazione. Accertato che tra i sostenitori dell'iniziativa e quelli del controprogetto sussistono divergenze riguardanti la determinazione del numero degli ispettori necessari per attuarla, ritiene che la procedura ricorsuale in esame non sia la sede appropriata per verificare quali siano i dati corretti e le modalità per calcolare il loro numero esatto. Aggiunge che nell'opuscolo le argomentazioni del Governo e del Parlamento indicano che l'impiego di 96 unità (di cui 75 ispettori) per un onere complessivo di 10 milioni di franchi a carico del Cantone è frutto di "stime prudenziali". Sostiene che l'uso dei termini "mentire" e "bugia" indicherebbe che le tesi delle autorità cantonali si fonderebbero su affermazioni false e formulate intenzionalmente in modo falso. Osserva che il testo originale proposto dal Comitato di iniziativa presenta i propri convincimenti e calcoli come se fossero corretti, fondati su un elemento acquisito e costituenti un dato oggettivo, mentre quelli addotti nel controprogetto sarebbero sbagliati, lasciando intendere che le autorità vorrebbero trarre in inganno i cittadini.
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In replica il ricorrente ribadisce, in maniera generica, che le espressioni litigiose né sarebbero lesive dell'onore né diffamatorie.
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7.2. Nelle argomentazioni del Governo e del Parlamento inserite nell'opuscolo informativo, alle quali è praticamente stato riservato lo stesso spazio di quelle del Comitato d'iniziativa, riguardo all'eccessivo aggravio per il Cantone si rileva che il potenziamento necessario per adempiere ai punti 2 (un ispettore ogni 5'000 lavoratori) e 3 (statistica annuale dei contratti di lavoro e dei salari) dell'iniziativa determina un aggravio considerevole dell'Amministrazione in termini di risorse umane e finanziare. Le stime prudenziali effettuate prevedono l'impiego di 96 nuove unità (di cui 75 ispettori), per un onere annuale complessivo a carico del Cantone di quasi 10 milioni di franchi. Queste cifre sono state calcolate sulla base di quanto richiesto dal primo firmatario dell'iniziativa, vale a dire di un'estensione del suo campo di applicazione anche a tutti i settori già coperti da un contratto collettivo di lavoro. Per svolgere questo compito sarebbe quindi necessario prevedere un aumento degli effettivi superiore al rapporto di un ispettore ogni 5'000 lavoratori.
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7.3. Come già rilevato, in relazione agli opuscoli informativi le autorità sono obbligate a rispettare requisiti di obiettività. Questa esigenza è realizzata quando gli opuscoli contengono dichiarazioni che sono ponderate bene ed esprimono un quadro completo del progetto posto in votazione, illustrante i suoi vantaggi e svantaggi, e consenta al cittadino di valutare se questi, nonostante una certa esagerazione, non siano inveritieri e non oggettivi, ma soltanto inesatti e incompleti. Il principio di obiettività vieta invece che negli opuscoli vengano sottaciuti elementi importanti per la decisione degli aventi diritto di voto o gli argomenti del Comitato di iniziativa o che li riportino in maniera errata (DTF 130 I 290 consid. 3.2 pag. 294).
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Il ricorrente sembra misconoscere che, come rettamente rilevato dal Governo nelle osservazioni al gravame, scopo precipuo dell'opuscolo informativo non è tanto la propaganda politica, ma l'informazione obiettiva, equilibrata e possibilmente esauriente dei cittadini sui vantaggi e sugli svantaggi di un progetto legislativo. Certo, ai comitati di iniziativa dev'essere concesso di esporre i loro argomenti anche con una certa esagerazione, che non sfoci tuttavia in asserzioni false e non oggettive (DTF 139 I 2 consid. 6.2 pag. 13 seg.; 130 I 290 consid. 3.2 pag. 294; sentenza 1C_174/2010, citata, consid. 2.2). Nel contesto dell'opuscolo ufficiale, anche le loro argomentazioni devono attenersi entro determinati limiti a una certa obiettività: l'espressione di giudizi negativi nei confronti degli argomenti degli avversari deve fondarsi su motivi solidi e non su semplici opinioni contrarie (cfr. DTF 140 I 338 consid. 7.3 pag. 348).
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Qualora il Tribunale federale constati vizi prima di una votazione, esso annulla lo scrutinio soltanto quando il genere e l'entità delle censurate irregolarità siano rilevanti e potrebbero influenzarne l'esito (DTF 141 I 221 consid. 3.3 pag. 225; 138 I 61 consid. 4.7.2 pag. 78). In questi casi non spetta al cittadino dimostrare che il vizio potrebbe avere ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie (DTF 135 I 292 consid. 4.4; 132 I 104 consid. 3.3).
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7.4. Nel caso di specie l'importanza delle criticate modifiche nel quadro complessivo precedente la votazione non pare grave e decisiva al punto tale da far seriamente considerare ch'esse potrebbero influire in maniera decisiva sull'esito della votazione. Nell'adottare le criticate modifiche il Consiglio di Stato ha del resto rispettato il principio di proporzionalità, offrendo al Comitato di iniziativa la possibilità di formulare un testo alternativo.
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Dagli atti di causa e dall'opuscolo informativo risulta che non si è in presenza di fatti contraddittori, ma, come avviene sovente nell'ambito di votazioni popolari, di interpretazioni diverse degli stessi fatti e di dati statistici. In sostanza, i promotori dell'iniziativa e il Governo e il Parlamento fondano le rispettive opinioni e convinzioni su due diversi modi di calcolare il numero dei lavoratori economicamente attivi in Ticino, ossia il numero dei posti di lavoro o quello delle persone occupate. I primi, nel testo dell'opuscolo sostengono che dev'esserci almeno un ispettore ogni 5'000 occupati (secondo il testo dell'iniziativa: un "ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale"), mentre il Governo sostiene che il numero di 75 ispettori sarebbe stato calcolato sulla base di quanto richiesto dal primo firmatario dell'iniziativa, vale a dire con un'estensione del campo di applicazione anche a tutti i settori già coperti da un contratto collettivo di lavoro, ciò che implicherebbe un aumento degli effettivi superiore al rapporto di un ispettore ogni 5'000 lavoratori.
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La tematica, in particolare anche dopo il risalto dato dai mass media alla citata decisione del Procuratore generale, è nota ai cittadini, che in tal modo hanno avuto compiutamente conoscenza delle avvenute modificazioni, nonché dei pareri contrapposti dei promotori dell'iniziativa e delle autorità. Decisivo è pure il fatto che nel caso in esame nulla è stato dissimulato e che non si è in presenza di alcuna soppressione di elementi importanti e di fatti significativi che potrebbero far apparire le modificate informazioni come non oggettive e incomplete (DTF 138 I 61 consid. 8.6 pag. 94). Le censurate modifiche non si prestano a influenzare in maniera illecita la libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto.
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7.5. Per i cittadini è infatti notorio che le parti in causa forniscano letture e interpretazioni diverse di determinati modi di intendere, ciò che fa parte del gioco democratico, ricordato anche che in un sistema di democrazia diretta ci si può attendere ch'essi si informino per lo meno minimamente sull'oggetto posto in votazione (DTF 121 I 1 consid. 5b/bb pag. 13; sentenze 1C_ 60/2016 del 16 febbraio 2016 consid. 7.4 e 1C_130/2015, citata, consid. 3.5.5). Ora, le contrapposte indicazioni sul numero necessario di ispettori si fondano su uno spazio interpretativo deducibile dal tenore dell'iniziativa.
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7.6. Giova pure ricordare come fatto notorio e riconosciuto, che le previsioni sono sempre soggette a notevoli insicurezze e possono variare a seconda della materia. La circostanza che, in un secondo tempo, previsioni si rivelino inesatte o addirittura sbagliate non costituisce di per sé un inganno degli aventi diritto di voto, né una violazione della libertà di voto (DTF 138 I 61 consid. 8.4 pag. 91; sentenze 1C_60/2016, citata, consid. 7.5 e 1C_385/2012 del 17 dicembre 2012 consid. 2.5, in: ZBl 114/2013 pag. 524).
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7.7. Nelle particolari circostanze del caso, si può ritenere che, nonostante le criticate modifiche, i cittadini sono stati sufficientemente informati sulla tematica sollevata dal ricorrente. In effetti le modificazioni litigiose non snaturano né alterano o deformano il senso delle argomentazioni del Comitato d'iniziativa. Il Governo non ha alterato i fatti, ma ha proceduto a una diversa interpretazione, della quale ha indicato i motivi nell'opuscolo informativo (DTF 140 I 338 consid. 5.3 pag. 343). Le argomentazioni del Comitato d'iniziativa non sono state distorte, né si è in presenza di cambiamenti ingannevoli, manipolatori, lacunari, tendenziosi o fuorvianti: trattasi di opinioni e interpretazioni discordanti. Le modifiche litigiose non comportano un'informazione incompleta, falsa o non oggettiva degli argomenti addotti dal Comitato di iniziativa, né ne riproducono in maniera sbagliata il testo originale (DTF 135 I 292 consid. 4.2 pag. 298).
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7.8. La pretesa del ricorrente che soltanto il calcolo del numero degli ispettori effettuato dal Comitato d'iniziativa sia corretto, per cui quello divergente addotto dal Parlamento e dal Governo dovrebbe essere inevitabilmente e necessariamente errato o addirittura falso, non implica che, fondandosi sulla citata diversa estensione del campo di applicazione dell'iniziativa, non si possa giungere a una cifra differente. Del resto, come rettamente rilevato nelle argomentazioni del Governo e del Parlamento, si tratta solo di "stime prudenziali", quindi di valutazioni approssimative.
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Le espressioni litigiose utilizzate dal Comitato d'iniziativa, fondate sulla pretesa univocità del calcolo in discussione, permettevano pertanto al Governo di intervenire allo scopo di tutelare l'obiettività delle informazioni contenute nell'opuscolo, rettificando una propaganda tendenziosa, rilevato che in tale ambito gli compete un ampio margine di apprezzamento (cfr. DTF 130 I 290 consid. 5.2 pag. 304; sentenza 1C_472/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 4.3 e 4.4, in: ZBl 112/2011 pag. 375; GEROLD STEINMANN, in: St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3aed. 2014, n. 24 e 25 ad art. 34).
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In tal senso, il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che l'utilizzazione del termine "fallace", impiegato dall'autorità per qualificare gli argomenti di un comitato referendario, non ha in linea di principio alcun posto in un messaggio ufficiale nella misura in cui tende a far accrescere un'intenzione deliberata e premeditata di ingannare o di fuorviare il corpo elettorale da parte di cittadini esercitanti i loro diritti democratici. Ciò che in quella causa valeva a maggior ragione perché l'espressione litigiosa non concerneva affermazioni degli oppositori, ma supposti apprezzamenti di questi ultimi. Il Tribunale federale ne ha concluso ch'era sufficiente che le autorità indicassero le ragioni per le quali ritenevano erronei tali argomenti, lasciando ai cittadini il compito di farsi un'idea sul valore delle rispettive opinioni (DTF 132 I 104 consid. 4.2.2; nello stesso senso sentenza 1P.607-609/1992 del 6 gennaio 1993 consid. 4a/bb relativa anch'essa all'utilizzo del termine "fallace", poiché nessuna delle parti era in grado di provare in maniera incontestabile il diverso apprezzamento, motivo per cui la perentoria informazione governativa era contestabile; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ginevra del 13 ottobre 1998, in: RDAF 1999 I 195, 198, che ha dichiarato illegali i termini "tromperie" et "mensonge"; sull'argomento vedi inoltre BÉNÉDICTE TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, 2008, pag. 233 segg., in particolare pag. 236 seg. e 247; MICHEL BESSON, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, 2003, pag. 186 segg., 241 segg., 258 in particolare pag. 259).
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Certo, la tematica della differente quantificazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'iniziativa in esame ha un peso notevole, ma non necessariamente decisivo per la formazione della volontà dei cittadini, considerato anche lo scopo perseguito dalla stessa (cfr. sentenza 1P.582/2005 del 20 aprile 2006 consid. 5, in: ZBl 108/2007 pag. 275). In effetti l'opuscolo informativo contiene in sostanza una convinzione del Comitato d'iniziativa relativa a una questione d'apprezzamento, modificata dal Governo: spetta in definitiva ai votanti formarsi essi medesimi una propria opinione (DTF 106 Ia 197 consid. 4a pag. 199 seg.; sentenza 1P.377/2001 del 4 settembre 2001 consid. 3).
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Erwägung 8 |
8.1. La circostanza che il ricorrente non condivida le previsioni governative sul numero degli ispettori necessari per l'attuazione dell'iniziativa, cifra che a seconda del metodo di calcolo scelto può variare o portare a una valutazione differente, contrariamente all'apodittico assunto ricorsuale, non dimostra di per sé un inganno da parte del Consiglio di Stato e ancor meno una violazione della libertà di voto, neppure nell'ipotesi in cui in un secondo tempo dovessero rivelarsi inesatte o sbagliate (cfr. DTF 138 I 61 consid. 8.4 pag. 91; sentenza 1C_385/2012, citata, consid. 2.5 e 1P.280/1999 del 7 dicembre 1999 consid. 4 e 5; sulle condizioni alle quali in un commento esplicativo è ravvisabile un vizio rilevante, tale da comportare l'annullamento della votazione cfr. DTF 105 Ia 151 consid. 5b).
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8.2. Infine, l'influenza esercitata sulla formazione della volontà dei votanti dalle criticate modifiche contenute nell'opuscolo informativo, riprese e commentate dai mass media, non costituirebbero comunque irregolarità talmente gravi da comportare, come richiesto dal ricorrente, la ristampa dello stesso e un suo nuovo invio agli aventi diritto di voto e neppure una ripetizione della votazione, considerato anche il costo di ristampa, risultante dagli atti, di circa fr. 250'000.--. Sulla scorta dell'insieme delle circostanze del caso in esame, l'asserito vizio non appare atto a influenzare e ad alterare in maniera rilevante l'esito della votazione (DTF 117 Ia 41).
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9. Ne segue che in quanto ammissibile il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Losanna, 20 settembre 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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