BGer 4A_449/2016 |
BGer 4A_449/2016 vom 23.09.2016 |
{T 0/2}
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4A_449/2016
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Sentenza del 23 settembre 2016 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________SA,
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patrocinata dall'avv. Giovanni Kobler,
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opponente.
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Oggetto
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appalto; mercede,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2016
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: |
che B.________ ha sottoscritto con la C.________SA un contratto generale d'appalto per l'edificazione di una casa unifamiliare ad un prezzo forfettario di fr. 563'440.--;
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che la C.________SA ha invano adito il Pretore del distretto di Lugano per ottenere la condanna di B.________ al pagamento di fr. 48'782.15, ridotti in sede di conclusioni a fr. 32'242.85, per lavori supplementari;
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che in parziale accoglimento dell'appello dell'appaltatrice, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone ha invece condannato la committente a versare all'attrice fr. 28'125.50, oltre interessi, e ha rigettato in tale misura l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
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che i coniugi A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 11 agosto 2016;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che A.________, non avendo partecipato alla procedura innanzi all'autorità inferiore, non dispone della legittimazione ricorsuale (art. 115 lett. a LTF);
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che anche esaminato quale gravame presentato da B.________, esso si rivela inammissibile;
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che infatti con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
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che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita a una violazione di diritti costituzionali, la ricorrente limitandosi a lamentare i difetti della casa, l'assenza di comunicazione e l'incompetenza dell'appaltatrice, nonché ad attribuire i lavori supplementari a errori commessi da quest'ultima;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 settembre 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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