BGer 2C_292/2016 |
BGer 2C_292/2016 vom 27.09.2016 |
{T 0/2}
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2C_292/2016
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2C_293/2016
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Decreto del 27 settembre 2016
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II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Zünd, quale Giudice unico.
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Denegata giustizia (tassazione 2012),
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2016 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Con reclamo del 17 agosto 2015, A.________ ha lamentato la "mancata emissione, nonostante ripetute richieste e solleciti, della notifica di tassazione per I'anno 2012 (art. 29 cpv. 1 Cost.) ". La Divisione delle contribuzioni ha trasmesso il reclamo alla Camera di diritto tributario ritenendo che il ricorso per denegata giustizia dovesse essere direttamente indirizzato all'autorità di ricorso. Il 23 febbraio 2016 la Camera di diritto tributario del Cantone Ticino ha respinto il gravame.
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B. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 aprile 2016, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendone la riforma. In risposta al decreto del 10 agosto 2016 del Tribunale federale, con lettera del 2 settembre 2016 la Divisione delle contribuzioni ha comunicato a quest'ultimo che, in data 22 agosto 2016, l'Ufficio competente aveva proceduto alla tassazione in questione. Il 20 settembre 2016 l'insorgente ha a sua volta comunicato al Tribunale federale di ritenere che l'emanazione della tassazione non rende il ricorso privo di oggetto, ma determina la soccombenza della controparte. Egli ha pertanto chiesto che il ricorso venga accolto, protestando spese e ripetibili sia per la sede federale che per quella cantonale.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
II Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti. In questo contesto, può tener conto anche di fatti posteriori al giudizio impugnato (sentenza 2C_811/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.1). La querelata decisione, che tratta dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale 2012, giustifica la congiunzione dei due incarti aperti con l'inoltro del ricorso (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).
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Erwägung 2 |
2.1. Legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico è solo chi ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF). Salvo eccezioni, in concreto non date, l'interesse deve sussistere anche quando il Tribunale federale si pronuncia sulla lite (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.). Se l'interesse fa difetto già al momento in cui è esperito il ricorso, il gravame è inammissibile; se viene invece a mancare nel corso del procedimento, esso diventa privo d'oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC; DTF 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208).
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2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, quest'ultima conclusione dev'essere tratta anche nel suo caso. In riforma del giudizio impugnato, che nega il diniego di giustizia, egli chiede in effetti che il diniego sia ammesso e che, di conseguenza, venga ordinato all'Ufficio di tassazione competente di emettere senza indugio la notifica di tassazione 2012 (conclusione n. 1). Visto che durante la procedura davanti al Tribunale federale detta notifica è stata emanata, l'interesse per esaminare la questione della lesione dell'art. 29 Cost. da parte delle autorità cantonali, per poi ordinare di emettere la tassazione 2012, è però venuto meno (decisioni rispettivamente sentenze 1C_21/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1; 8C_698/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 1; 8C_848/2011 del 15 febbraio 2012; 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 1; 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 consid. 3.2; 2P.292/2003 del 19 dicembre 2003 consid. 2.2).
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2.3. Se inoltre è vero che l'insorgente domanda anche una nuova pronuncia su spese e ripetibili decise in sede cantonale (conclusione n. 2), pure questo fatto non permette di giungere ad altra soluzione in merito all'interesse alla causa. Per giurisprudenza, il Tribunale federale può in effetti intervenire su spese e ripetibili decise dall'istanza precedente solo quando cambia il giudizio impugnato anche nel merito (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF), ciò che non avviene nel caso di uno stralcio, pronunciato perché la causa è diventata priva di oggetto (DTF 91 II 146 consid. 3 pag. 150; sentenze 5A_608/2010 del 6 aprile 2011 consid. 5; 5A_657/2010 del 17 marzo 2011 consid. 3.5, decisione 2G_3/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.4 con ulteriori rinvii).
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2.4. Nel contempo, nemmeno sussistono le condizioni per ordinare un rinvio alla Camera di diritto tributario, affinché si pronunci essa stessa al riguardo (decisione 2G_3/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.5).
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Erwägung 3 |
3.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il Giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC; sentenza 9C_720/2011 del 22 agosto 2012). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale egli non si pronuncia in dettaglio su tutte le censure ricorsuali; in effetti, la decisione sulle spese non equivale ad un giudizio di merito e non deve quindi definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 2C_843/2013 del 4 giugno 2014 consid. 3.1).
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3.2. Nella fattispecie, l'istanza precedente ha negato la violazione dell'art. 29 Cost. partendo tra l'altro dal principio che la pratica non rivestisse particolare urgenza, visto che il ricorrente aveva ottenuto due proroghe per inoltrare la dichiarazione d'imposta. Come osservato dall'insorgente, ciò non può tuttavia essere determinante, siccome i solleciti inviati al fisco sono successivi all'inoltro della dichiarazione e da essi si desume che l'emissione di una decisione per il 2012 era da lui più che auspicata. A sostegno del diniego di una lesione dell'art. 29 Cost. la Corte cantonale ha poi aggiunto che, pur senza addentrarsi nel contenuto della dichiarazione, la necessità di qualche accertamento ed eventualmente di un supplemento di collaborazione del contribuente, non sembrava potersi escludere. Anche in questo caso, le sue affermazioni appaiono tuttavia discutibili dato che - come rilevato dal ricorrente facendo valere un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - non sono il risultato di una vera e propria istruzione quanto piuttosto di rilievi di carattere generale rispettivamente del riferimento a fatti che sarebbero "di dominio pubblico", senza che venga fornita riguardo ad essi nessuna ulteriore precisazione. D'altra parte occorre rilevare che - dopo aver annunciato una prossima decisione già il 19 settembre 2015, davanti all'istanza precedente - il fisco è rimasto nel seguito, e per lungo tempo, ancora inattivo, senza dare spiegazione al suo ulteriore ritardo. Anche confrontato con l'assegnazione di un termine per formulare una risposta al ricorso davanti al Tribunale federale ha del resto inspiegabilmente continuato a tacere, "al fine di evitare superflue ripetizioni".
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3.3. Ritenuto, da un lato, che le critiche riguardo all'accertamento dei fatti non appaiono prive di fondamento e considerato, d'altro lato, che riguardo alle cause dell'ulteriore ritardo accumulato dopo il 19 settembre 2015 il fisco non ha fornito nessuna giustificazione, occorre concludere che il ricorso sarebbe stato presumibilmente da accogliere. In queste condizioni, lo Stato del Cantone Ticino corrisponderà pertanto al ricorrente un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Eccezionalmente, non vengono per contro prelevate spese (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF).
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Per questi motivi, il Giudice unico decreta: |
1. Le cause 2C_292/2016 e 2C_293/2016 sono congiunte.
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2. Il ricorso è diventato privo d'oggetto e le cause 2C_292/2016 e 2C_293/2016 sono stralciate dai ruoli.
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3. Non vengono prelevate spese.
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4. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
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5. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Losanna, 27 settembre 2016
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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