BGer 5A_188/2016
 
BGer 5A_188/2016 vom 11.10.2016
{T 0/2}
5A_188/2016
 
Sentenza dell'11 ottobre 2016
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Gilles Benedick,
2. Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. dott. Marco Cereghetti,
3. Cantone Zurigo, 8090 Zurigo,
rappresentato dal Kantonales Steueramt,
Bändliweg 21, 8090 Zurigo,
opponenti,
Ufficio dei fallimenti di Locarno, via della Posta 9, casella postale 363, 6601 Locarno.
Oggetto
liquidazione del fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Fatti:
 
A.
A.a. L'Ufficio dei fallimenti di Locarno (qui di seguito: UF) amministra l'autofallimento di A.________, decretato il 15 aprile 2013 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città su istanza dell'interessato. Nel quadro della complessa procedura fallimentare, l'UF ha depositato graduatoria e inventario in data 12 agosto 2014 e, a seguito di modifiche, una seconda volta il 6 ottobre 2014. Con circolare 3 novembre 2014 ha poi proposto ai creditori di promuovere esso stesso diverse azioni revocatorie volte alla retrocessione di importanti donazioni fatte dal fallito ai figli (n. 1-4) nonché di rimborsi e bonifici effettuati a favore di società ritenute vicine al fallito (n. 5-12); in caso di rifiuto dell'autorizzazione, i creditori avevano tempo fino al 10 dicembre 2014 per chiedere la cessione delle pretese in questione. Rifiutata dai creditori all'UF l'autorizzazione a procedere esso stesso con le azione revocatorie, il Cantone Zurigo ed il Comune di X.________ hanno chiesto la cessione delle relative pretese. In data 16/17 marzo 2015 la moglie del fallito B.________ ha segnalato all'UF l'acquisizione tramite cessione dei crediti, iscritti in terza classe, di una delle società presunte legate al debitore; tale cessione è stata menzionata nella graduatoria, non invece un'ulteriore pretesa da lei insinuata a titolo di debito d'imposte.
A.b. Con circolare 5 novembre 2015 l'UF ha informato i creditori sulle richieste di cessione appena menzionate, su otto nuove pretese revocabili (n. 13-22) e sulla sostituzione di due pretese menzionate nella precedente circolare (n. 1 e 7) con due nuove (n. 21a/b e 22); ha aggiunto che avrebbe comunicato al Cantone Zurigo ed al Comune di X.________ l'autorizzazione a procedere per le richieste di cui avevano chiesto la cessione. Ha infine fissato un termine alla moglie del fallito per postulare la cessione delle medesime pretese ed un termine a tutti i creditori per esprimersi sulla proposta di rinuncia dell'amministrazione a far valere a nome della massa le nuove pretese, ed un termine successivo per eventualmente chiederne la cessione; entro quest'ultimo termine, il Cantone Zurigo ed il Comune di X.________ hanno chiesto la cessione delle nuove pretese.
B. Con il qui impugnato giudizio 19 febbraio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso inoltrato da A.________ in data 2 dicembre 2015, mediante il quale egli chiedeva l'accertamento della violazione del diritto da parte dell'UF nonché l'annullamento delle circolari 3 novembre 2014 e 5 novembre 2015.
C. Con allegato 4 febbraio [recte: marzo] 2016 A.________ (qui di seguito: ricorrente) formula ricorso in materia civile, subordinatamente ricorso sussidiario in materia costituzionale, concludendo all'annullamento della sentenza impugnata ed al rinvio della c ausa all'autorità cantonale per nuova decisione.
Con decreto 14 aprile 2016 è stato concesso al gravame l'effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità cantonale di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati, il gravame introdotto dal ricorrente è ammissibile quale ricorso in materia civile. È di conseguenza irricevibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale, che il ricorrente ha peraltro solamente evocato nel titolo del proprio ricorso e quale conclusione sussidiaria.
1.2. Con il ricorso in materia civile può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2. Il ricorrente lamenta, in due contesti differenti, una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione implica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Tale censura deve pertanto essere esaminata in primo luogo (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvio).
2.1. Il ricorrente critica innanzitutto l'assenza di una qualsivoglia comunicazione da parte dell'UF in merito alle modifiche delle pretese revocatorie di cui ai nuovi punti 21a/b e 22 della circolare 5 novembre 2015 prima dell'invio della medesima. In proposito, il Tribunale di appello ha rilevato che il ricorrente con i suoi patrocinatori si era incontrato con l'ufficiale e il caposervizio in data 10 luglio 2015 per una verifica delle notifiche di credito e dell'inventario, che la bozza finale di quest'ultimo documento, comprensiva delle nuove pretese revocatorie, era stata consegnata al legale del ricorrente, e che l'inventario (immutato), depositato con la graduatoria modificata il 10 settembre 2015, era stato trasmesso un'altra volta al patrocinatore in data 11 settembre 2015. Il Tribunale di appello ha concluso che la censura sollevata era infondata, se non abusiva.
Avanti al Tribunale federale, il ricorrente ammette di essere stato in possesso dei documenti topici, ma afferma che gli stessi " non contemplassero assolutamente la forma e il nuovo contenuto delle pretese revocatorie menzionate nella circolare 5 novembre 2015". Manifestamente, questa censura non corrisponde a quella sollevata avanti all'autorità cantonale di vigilanza; nuova, essa è inammissibile (art. 75 cpv. 1 LTF). Essa lo è anche in considerazione del fatto che il ricorrente omette di spiegare, con la precisione che esige la LTF, in quale senso i documenti preventivamente ricevuti divergessero dalla successiva circolare (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2).
2.2. Il ricorrente censura in seguito che l'autorità di vigilanza non si sia espressa in merito alla sua contestazione "relativa alla quantificazione del valore delle 105 partecipazioni della società C.________"; a suo avviso, tale decisione avrebbe dovuto essere presa dall'insieme dei creditori. Egli non indica, tuttavia, in quale forma e circostanza egli abbia sottoposto questa censura all'autorità cantonale di vigilanza; neppure invoca egli una norma legale a suffragio della sua convinzione che avrebbe dovuto essere consultato prima della modifica del parametro citato.
La seconda parte della censura, laddove il ricorrente lamenta che " una tale decisione " - non è chiaro quale - dovesse essere presa dall'insieme dei creditori, non concerne del tutto il suo diritto di essere sentito; priva di ogni e qualsiasi rinvio ad una base legale pretesa lesa, anche questa seconda parte della censura appare inammissibile sotto questo titolo.
2.3. La censura di violazione del diritto di essere sentito è integralmente inammissibile.
3. Sotto il titolo di accertamento dei fatti manifestamente inesatto, ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost., il ricorrente ripropone per l'essenziale la censura secondo la quale la formulazione delle pretese revocatorie di cui ai n. 21a/b e 22 della circolare 5 novembre 2015 non risulta " dagli inventari 30 luglio/11 agosto 2015 e 30 luglio/7 settembre 2015".
3.1. Come già detto in precedenza (supra consid. 2.1), tale censura non corrisponde a quella sollevata avanti all'istanza inferiore. Peraltro, la motivazione che il ricorrente adduce è del tutto insufficiente anche nell'ottica della censura di accertamento arbitrario dei fatti. In particolare, egli non spiega in cosa consistano le pretese differenze di formulazione fra la circolare 5 novembre 2015 ed i documenti rimessigli in precedenza. Non è compito del Tribunale federale ipotizzare quale documento vada letto in contrapposizione con qual altro, cercare quelle che in astratto potrebbero apparire come formulazioni differenti, ed ancor meno formulare ipotesi sul significato che il ricorrente intendeva attribuire a tali differenze, ed infine schizzare soluzioni. La mera evocazione, da parte sua, di differenze nella formulazione non soddisfa le esigenze di motivazione. Altrettanto immotivata appare anche l'osservazione ricorsuale secondo la quale la sostituzione dei punti 1 e 7 della circolare 3 novembre 2014 con i punti 21a/b e 22 di quella del 5 novembre 2015 possa influire sui diritti e sulle pretese di tutti i creditori, avvantaggiandone alcuni e svantaggiandone altri: anche qui, il ricorso non permette di comprendere quali siano le modifiche suscettibili di migliorare rispettivamente peggiorare la posizione di quali creditori.
3.2. Ne deriva che pure questa censura è inammissibile.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Tassa e spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, le parti opponenti Cantone Zurigo e Comune di X.________ essendosi opposte a torto alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame, e non essendo esse state invitate a determinarsi sul merito (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 ottobre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini