BGer 9C_707/2016 |
BGer 9C_707/2016 vom 01.12.2016 |
{T 0/2}
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9C_707/2016
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Sentenza del 1° dicembre 2016 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 settembre 2016.
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Visto: |
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 20 ottobre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 22 settembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione del 24 settembre 2015 dell'Ufficio AI di concedere il diritto a ¾ di rendita d'invalidità dal 1° luglio 2013 e la contestuale domanda di "assistenza giudiziaria" e "spese del presente ricorso",
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considerando:
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92),
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che, secondo l'art. 82 lett. a e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF) e può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
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che tale non risulta essere il caso concreto, il ricorrente non spiega il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
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che l'accertamento di natura valetudinaria qui controverso della capacità lavorativa del ricorrente (il compito del medico si rammenta essere quello di porre un giudizio sullo stato di salute e di indicare in quale misura e in quale attività il ricorrente è incapace al lavoro, come pure quello di fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili; cfr. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261) costituisce una questione di fatto che può essere verificata dal Tribunale federale solo in maniera estremamente limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2. pag. 398),
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che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta affermare in modo apodittico, come nel caso concreto, che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto della discordanza tra i pareri medici fatti propri dall'Ufficio AI e quelli dei medici curanti, bensì occorre spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 19; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
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che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte,
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che, in merito alla riduzione dal reddito da invalido stabilito sulla base di dati statistici, il Tribunale cantonale ha confermato l'importo massimo del 25% (cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/cc pag. 80), del tutto a favore del ricorrente, di modo che non vi è più spazio per alcuna critica, né tanto meno per un'incomprensibile richiesta di aggiunta di tale percentuale,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, vista la manifesta insufficienza di motivazione del gravame, non è necessario dare seguito alla domanda di "assistenza giudiziaria" e "spese del presente ricorso" del ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr. ugualmente a tal proposito sentenze 9C_239/2016 del 25 maggio 2016 e 9C_946/2015 del 24 dicembre 2015 con riferimenti),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 1° dicembre 2016
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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