BGer 2C_379/2017 vom 04.05.2017
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2C_379/2017
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Sentenza del 4 maggio 2017
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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permesso di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2017
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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La cittadina siriana A.________ è entrata illegalmente in Svizzera nel 1987 insieme ai genitori e ai fratelli; giunta nel nostro Paese, ha depositato una domanda d'asilo. Nel seguito, ha beneficiato di un permesso di dimora.
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Preso atto della dipendenza di A.________ dall'assistenza pubblica così come del fatto che la stessa aveva a più riprese interessato le autorità penali e amministrative, con decisione del 23 dicembre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato un ulteriore rinnovo del permesso di dimora.
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Su ricorso, il diniego è stato confermato anche dal Consiglio di Stato ticinese. Il gravame inoltrato al Tribunale amministrativo contro la decisione governativa è stato invece dichiarato irricevibile, poiché tardivo e nemmeno sussistevano gli estremi per una restituzione in intero.
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Contro quest'ultima pronuncia A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale. Previo conferimento dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, chiede infatti che la stessa sia annullata e l'incarto rinviato all'istanza precedente, per nuovo giudizio.
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Diritto:
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Erwägung 1
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1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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1.2. Nel caso specifico, l'insorgente non pretende affatto di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera: né in virtù della legislazione interna, né in virtù di un trattato internazionale. Ritenuto che il gravame non si pronuncia sull'art. 83 lett. c n. 2 LTF e che un diritto al soggiorno non appare nemmeno immediatamente dato, la via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi esclusa.
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1.3. Siccome l'impugnativa non contiene nessuna denuncia della violazione di un diritto fondamentale che sia conforme all'art. 106 cpv. 2 in relazione con l'art. 117 LTF, esclusa è però pure la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (sentenza 2C_541/2014 del 4 giugno 2014 consid. 3).
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Erwägung 2
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2.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
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2.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto, così come redatto, il ricorso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF).
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2.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non vengono prelevate spese.
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4. Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 4 maggio 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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