BGer 4A_535/2016 |
BGer 4A_535/2016 vom 14.06.2017 |
4A_535/2016
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Sentenza del 14 giugno 2017 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, May Canellas,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Marco Bertoli,
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ricorrente,
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contro
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B.________Sagl,
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patrocinata dall'avv. Ornella Nicoli,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di franchising; misure cautelari,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. |
A.a. Nella primavera 2015 la A.________SA ha concluso, quale franchisor, con la B.________Sagl, quale franchisee, un contratto di franchising avente quale oggetto l'apertura di un punto vendita a Lugano di prodotti caratteristici della rete di affiliazione C.________. Questo accordo prevede all'art. 8, per il caso in cui i suoi effetti terminino, l'obbligo dell'affiliato di " rimuovere immediatamente gli elementi rappresentativi della rete C.________ al fine di rendere alla clientela la cessazione del rapporto di franchising ". Fra le parti sono sorte divergenze e nell'autunno del medesimo anno entrambe hanno disdetto il contratto.
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A.b. Con decisione cautelare intermedia del 12 aprile 2016 il Pretore del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento della domanda della A.________SA, ordinato alla B.________Sagl di sospendere la vendita dei prodotti C.________, di restituire il software e il manuale operativo C.________, nonché di togliere dal negozio tutti i segni distintivi e rappresentativi della rete C.________ specificati nel giudizio.
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B. Il 22 aprile 2016 la B.________Sagl è insorta contro la predetta decisione al Tribunale di appello del Cantone Ticino. Il Giudice delegato della II Camera civile del Tribunale di appello ha svolto il 25 maggio 2016 un sopralluogo alla presenza delle parti, durante il quale l'originale del predetto manuale è stato consegnato alla A.________SA. L'8 giugno 2016 la B.________Sagl gli ha trasmesso il verbale dell'incontro avvenuto il giorno precedente presso il proprio negozio in cui un informatico della C.________, dopo aver constatato nel software C.________ che dal 20 novembre 2015 non vi sono state più vendite, ha provveduto alla rimozione dell'applicazione dal computer del punto vendita. Con sentenza del 12 agosto 2016 la Corte cantonale ha accolto l'appello nel senso dei considerandi e ha annullato la decisione pretorile nella misura in cui questa non risulta essere stata superata dai fatti, ciò che si è verificato sia per quanto riguarda l'ordine di restituzione che quello di sospensione della vendita dei prodotti C.________. Ha poi aggiunto che nemmeno il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile di cui all'art. 265 CPC, inteso dal Pretore come una perdita di clientela, era realizzato, atteso che nel negozio in questione non vi sono più segni caratteristici della rete C.________ e prodotti di tale marca.
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C. Con ricorso in materia civile del 15 settembre 2016 la A.________SA postula, previa concessione di misure cautelari, in via principale, la reiezione dell'appello e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. La ricorrente lamenta che la Corte cantonale non ha confermato il divieto di vendere prodotti C.________ e che la sentenza impugnata non menziona il ritrovamento di veline C.________ in occasione del sopralluogo. Afferma che l'annullamento della decisione pretorile era arbitrario perché, fino a poco tempo prima del sopralluogo, la convenuta avrebbe ancora venduto dei prodotti C.________ e perché, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, chi entrava nel negozio aveva l'impressione di trovarsi in una boutique affiliata a C.________. Sostiene infine che anche il requisito di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato.
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Con risposta 21 novembre 2016 la B.________Sagl propone la reiezione del ricorso.
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La Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di misure cautelari con decreto del 13 dicembre 2016.
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Diritto: |
1. La sentenza impugnata concerne una cosiddetta decisione cautelare intermedia, resa dopo aver sentito le parti, ma prima dell'emanazione della decisione cautelare finale. Come tale essa è suscettiva di un ricorso in materia civile (DTF 139 III 86 consid. 1.1.2) con cui il ricorrente può però unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF), rilevato che, alla luce di quanto esposto nella parte finale del gravame con riferimento al danno di reputazione e d'immagine, il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF può apparire dato. Visto l'esito del gravame quest'ultima questione non merita tuttavia maggiore disamina.
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2. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).
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Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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Erwägung 3 |
3.1. La Corte cantonale ha ritenuto la decisione pretorile superata dai fatti sia per quanto attiene alla restituzione - oramai effettuata - del manuale operativo e del software C.________ sia per quanto concerne l'ordine di sospendere la vendita dei prodotti C.________, atteso che in occasione del sopralluogo non ne sono stati rilevati, circostanza non contestata dalla qui ricorrente. L'autorità inferiore ha pure reputato ininfluenti ai fini del giudizio le fotografie 20 aprile 2016 prodotte dall'attrice, perché ha considerato determinante la situazione risultante dal sopralluogo del 25 maggio 2016.
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3.2. La ricorrente, citando solo una parte del considerando topico della sentenza impugnata, afferma che la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente omesso di riprendere nel dispositivo l'ordine pretorile di sospendere la vendita di prodotti C.________, pur avendolo confermato nei motivi. L'annullamento della decisione di primo grado sarebbe pure arbitrario perché sarebbero state ritrovate delle veline C.________ per imballare la merce acquistata dai clienti e il 20 aprile 2016 il negozio avrebbe ancora venduto prodotti C.________.
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3.3. Nella fattispecie la ricorrente non contesta l'accertamento dei Giudici d'appello secondo cui nemmeno essa aveva preteso che in occasione del sopralluogo vi fossero ancora dei prodotti C.________ nel negozio dell'opponente. L'argomentazione ricorsuale secondo cui sarebbero però state rinvenute delle veline C.________ pare quindi essere in contraddizione con tale incontestata constatazione e si rivela in ogni caso inammissibile, essendo priva di un qualsiasi preciso riferimento agli atti dell'incartamento. A prescindere da quanto precede giova poi rilevare che la ricorrente non mostra come l'asserita presenza di veline farebbe apparire arbitraria la decisione impugnata. Essa non spiega nemmeno perché la Corte cantonale avrebbe dovuto basarsi sulla situazione che emergerebbe dalle fotografie del 20 aprile 2016 e non su quella risultante dal sopralluogo avvenuto oltre un mese più tardi. In ragione dell'assenza di prodotti C.________ non appare insostenibile ritenere, come fatto dall'autorità inferiore, che la vendita degli stessi non debba essere sospesa.
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Erwägung 4 |
4.1. Per quanto attiene all'obbligo, contenuto nell'art. 8 del contratto fra le parti, di rimuovere gli elementi rappresentativi della rete C.________ allo scopo di esternare alla clientela la fine del rapporto di franchising, la Corte cantonale ha esaminato l'arredamento del negozio rilevando che alcuni specificati mobili " possono fare pensare a quelli del concept book " della C.________, ma che valutando nel suo insieme il locale, risulta che il cliente che vi entra non può confonderlo con una boutique affiliata alla rete C.________, tanto più se si considera che non sono stati trovati prodotti di tale marca.
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4.2. La ricorrente sostiene invece che tale conclusione sarebbe arbitraria, perché non sarebbero state considerate alcune prove, quali il posizionamento della merce e la sua tipologia, la situazione del negozio prima del sopralluogo e il ritrovamento delle veline. Lamenta pure che la Corte cantonale si sarebbe unicamente basata sul concept book, senza visitare altri negozi della rete e che il giudice delegato, per stabilire l'assenza di merce C.________, avrebbe visionato tutte le etichette, andando in tal modo oltre la verosimiglianza che regge i procedimenti cautelari.
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4.3. In concreto la critica ricorsuale è basata su argomenti già confutati nel precedente considerando (veline, situazione prima del sopralluogo) a cui si può rinviare. Per il resto la ricorrente, che nemmeno afferma di aver chiesto di visitare altri negozi della rete C.________ al fine di effettuare il paragone, si limita a proporre una propria interpretazione delle risultanze istruttorie che non rende insostenibile quella effettuata dalla Corte cantonale. Giova infine aggiungere che il grado della prova limitato alla verosimiglianza non impedisce al giudice di compiere accertamenti approfonditi della fattispecie.
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5.
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5.1. Vista la rimozione dei segni caratteristici della rete C.________ e l'assenza di prodotti di tale marca, la Corte cantonale ha infine ritenuto che non era nemmeno dato il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile richiesto per l'emanazione di misure cautelari, inteso come una perdita di clientela per l'attrice. In ragione della breve durata del contratto, ha soggiunto l'autorità inferiore, non si può ragionevolmente ritenere che si sia creata presso il negozio in discussione una clientela del marchio C.________ che ora si troverebbe confusa. Del resto nulla avrebbe impedito la creazione di altri punti di vendita in Ticino.
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5.2. La ricorrente afferma che anche tale conclusione sarebbe arbitraria, perché l'opponente avrebbe messo in atto un " comportamento di sostituzione progressivo che ha creato forte confusione nella clientela ", avrebbe continuato a vendere prodotti C.________ per un periodo più lungo di quello considerato nella sentenza impugnata e venderebbe tuttora prodotti simili a quelli di C.________.
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5.3. Ancora una volta la ricorrente si limita a semplicemente contrapporre la propria opinione a quella della Corte cantonale, basandosi pure su una serie di fatti non accertati nella sentenza impugnata senza che siano dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsene. La censura si rivela pertanto inammissibile.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono messe a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 giugno 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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