BGer 1C_325/2017 |
BGer 1C_325/2017 vom 15.06.2017 |
1C_325/2017
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Sentenza del 15 giugno 2017 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Richiesta di anticipo spese,
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ricorso contro la decisione emanata il 22 maggio 2017 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Con decisione del 3 maggio 2017 n. 2027 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso per denegata giustizia sottopostogli da A.________ e B.________, concernente tra l'altro il rispetto delle altezze e delle distanze di siepi.
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B. Gli interessati sono allora insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Con decisione del 22 maggio 2017 (incarto n. 52.2017.276) il Giudice delegato ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- entro il 7 giugno 2017.
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C. Avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concesso l'effetto sospensivo al gravame, d'invitare la Corte cantonale a emanare una nuova decisione, postulando fr. 20'000.-- per ripetibili e un indennizzo ai sensi della LAV e uno di fr. 120'000.-- per torto morale.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).
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1.2. Unico oggetto della decisione impugnata e quindi del presente litigio è la richiesta di anticipo del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo. Le digressioni ricorsuali sulla ricusazione di membri di diverse autorità amministrative e giudiziarie ticinesi e le generiche critiche alle modalità di gestione dei loro scritti e ricorsi esulano dall'oggetto della vertenza e non possono pertanto essere esaminate.
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1.3. Come noto ai ricorrenti (sentenza 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 che li riguardava), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocumenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 con numerosi riferimenti).
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1.4. Ora, accennando al fatto ch'essi avrebbero chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e, a quanto parrebbe, aver chiesto una proroga del termine di pagamento, nonché criticando in maniera del tutto generica l'invio della richiesta d'anticipo per lettera raccomandata, e non quale atto giudiziario, senza peraltro contestare d'averla ricevuta tempestivamente, i ricorrenti producono la ricevuta del versamento richiesto, effettuato in data 10 giugno 2017. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Spetterà se del caso al Tribunale cantonale amministrativo pronunciarsi sulla tempestività di questo versamento, sulla criticata disgiunzione dei gravami presentati dai ricorrenti, che attengono a fattispecie diverse (vedi causa 1C_326/2017 decisa in data odierna), e sulle censure di merito.
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2. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese inutili sono pagate da chi le causa e seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai ricorrenti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 giugno 2017
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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