BGer 9C_431/2017 |
BGer 9C_431/2017 vom 13.07.2017 |
9C_431/2017
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Sentenza del 13 luglio 2017 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM,
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ricorrente,
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contro
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Helsana Assicurazioni SA,
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Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2017.
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Visto: |
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ al Tribunale federale inoltrato l'8 giugno 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale gli è stato confermato il rifiuto del diritto a prestazioni dell'assicurazione malattie da parte di Helsana Assicurazione SA,
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considerando: |
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309) e dimostrare con precisione dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
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che oggetto del contendere dinanzi all'autorità cantonale era il diritto del ricorrente a prestazioni dell'assicurazione malattie dal 1° settembre 2016,
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che il Tribunale cantonale, vagliata tutta la documentazione agli atti, ha ritenuto la forza probatoria dei referti medici al dossier, segnatamente quello della dott.ssa B.________ del 5 settembre 2016, confermato il 1° dicembre 2016 dal dott. C.________, medico fiduciario dell'opponente, che hanno consentito di concludere per l'assenza di incapacità lavorativa dovuta a malattia dal 1° settembre 2016 e dunque per il rifiuto del diritto di prestazioni assicurative da parte dell'opponente,
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che il ricorrente ribadisce la sua inabilità lavorativa sulla base dei rapporti valetudinari dei propri medici curanti, già vagliati dalla Corte cantonale, limitandosi a chiedersi in concreto il motivo per il quale il giudice abbia ritenuto esaustiva la relazione della dott.ssa B.________ rispetto a quella dei suoi medici curanti,
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che egli si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253 con riferimento; 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60), ossia senza confrontarsi con le conclusioni del giudizio impugnato, in particolare senza spiegare il motivo per il quale il giudizio cantonale sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 13 luglio 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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