BGer 6B_649/2017 |
BGer 6B_649/2017 vom 31.08.2017 |
6B_649/2017
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Sentenza del 31 agosto 2017 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jametti,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Costantino Castelli,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Indennizzo per spese legali,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 2 maggio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Il 27 settembre 2009 alcuni agenti di polizia hanno fermato presso una stazione di rifornimento di X.________, tra altre persone, A.________, che stava cercando di spostare un servizio igienico provvisorio posato nel contesto di una manifestazione sportiva. L'interessata sarebbe inoltre stata riconosciuta come probabile autrice di una rapina avvenuta il giorno precedente a Y.________. Nel corso dell'operazione si sarebbe rifiutata di farsi identificare ed avrebbe commesso diverse vie di fatto nei confronti di tre agenti della polizia cantonale. Contro di lei sono quindi stati aperti tre procedimenti penali per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
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B. In relazione ai fatti incriminati, l'imputata è stata interrogata il 27 settembre 2009 dalla polizia cantonale e il 4 luglio 2013 dal Segretario giudiziario, agente su delega del Procuratore pubblico, dinanzi al quale è intervenuto pure il suo difensore. Il 5 novembre 2014 e il 3 dicembre 2014 si sono svolti, sempre dinanzi al Segretario giudiziario del Ministero pubblico, gli interrogatori dei tre agenti della polizia cantonale, a cui ha partecipato il patrocinatore dell'imputata. Quest'ultima, ancora assistita dal proprio legale, è infine stata interrogata il 9 settembre 2016 dalla Segretaria giudiziaria del Ministero pubblico.
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C. Il 19 ottobre 2016 il Procuratore pubblico ha notificato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione penale, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono per l'intervenuta prescrizione dell'azione penale. Ha quindi invitato l'imputata a presentare eventuali pretese d'indennità ai sensi dell'art. 429 segg. CPP. Il 26 ottobre 2016 il patrocinatore dell'imputata ha chiesto al Ministero pubblico di riconoscere un'indennità di complessivi fr. 1'359.35 per le spese legali sostenute nei tre procedimenti.
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D. Con decisione del 17 gennaio 2017 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono dei procedimenti penali per l'intervenuta prescrizione dell'azione penale. Ha contestualmente negato all'imputata un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP.
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E. Contro il diniego dell'indennità, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che ha respinto il reclamo con sentenza del 2 maggio 2017. La Corte cantonale ha ritenuto che i procedimenti penali erano poco complessi e si erano esauriti in pochi atti d'inchiesta, che l'avvocato non aveva interagito né con il Ministero pubblico né con la cliente e che la stessa è stata in grado di difendersi da sola, rifiutando di rispondere alle domande d'interrogatorio. La CRP ha quindi respinto la richiesta di rifusione delle spese legali.
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F. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di riformarla nel senso di riconoscerle un indennizzo di fr. 1'359.35 per le spese di patrocinio secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e di fr. 1'000.-- per la procedura di reclamo dinanzi alla CRP. In via subordinata, chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione sull'indennità. Postula inoltre il riconoscimento di ripetibili anche per la procedura di reclamo in sede cantonale. La ricorrente fa essenzialmente valere la violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
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G. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso e di confermare la sentenza impugnata.
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Diritto: |
1. Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.
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Erwägung 2 |
2.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per non averle riconosciuto un'indennità per le spese di patrocinio. Sostiene che il caso sarebbe stato delicato ed avrebbe presentato difficoltà oggettive sia sotto il profilo dell'accertamento dei fatti (per l'esistenza di versioni discordanti) sia dal punto di vista giuridico (trattandosi in particolare di valutare la proporzionalità dell'intervento della polizia e la legittimità della reazione dell'imputata in occasione del fermo). Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe inoltre dovuto considerare, oltre alla complessità della fattispecie, il fatto che l'imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), punibile con una pena detentiva fino a tre anni, era comunque di una certa gravità. Sottolinea inoltre che l'onorario esposto dall'avvocato è limitato all'esame degli atti e alla partecipazione agli interrogatori degli agenti di polizia, avendo per contro rinunciato a chiedere la rifusione del dispendio per i colloqui con la cliente e per la partecipazione agli interrogatori della stessa quale imputata.
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2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'indennizzo copre in particolare l'onorario dell'avvocato a condizione che il suo intervento rientri nell'esercizio ragionevole dei diritti procedurali dell'imputato (cfr. DTF 142 IV 45 consid. 2.1). La norma presuppone che sia il ricorso ai servizi di un patrocinatore sia il dispendio da questi sostenuto siano adeguati (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.4).
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L'assegnazione di un'indennità per le spese della difesa ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è limitata ai casi di difesa obbligatoria previsti dall'art. 130 CPP, ma può estendersi alle fattispecie in cui il ricorso ad un avvocato appaia come semplicemente ragionevole. In effetti, il diritto penale materiale e quello processuale sono complessi e rappresentano una fonte di difficoltà per le persone non abituate a svolgere simili procedure. Chi si difende da solo è suscettibile di trovarsi in una posizione meno favorevole e ciò non dipende necessariamente dalla gravità del reato in oggetto. Né si può partire dal principio che in materia di contravvenzioni l'imputato debba generalmente farsi carico di persona delle spese per la sua difesa. In altri termini, nell'ambito della valutazione relativa alla ragionevolezza o meno del ricorso ai servizi di un avvocato, deve essere tenuto conto della gravità dell'infrazione, della complessità della causa in fatto e in diritto, della durata della procedura e delle sue conseguenze sulla vita personale e professionale dell'imputato (cfr. DTF 142 IV 45 consid. 2.1 e rinvii). Comunque, nell'ambito di crimini o delitti, soltanto in casi eccezionali il fatto di fare capo a un avvocato può essere considerato come un esercizio non adeguato dei diritti di parte (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5).
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Determinare se il ricorso a un avvocato costituisca un esercizio adeguato dei diritti procedurali dell'imputato e se possa di conseguenza essergli riconosciuta un'indennità per le spese della difesa secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è una questione che concerne l'applicazione del diritto federale e che il Tribunale federale esamina di principio liberamente. Si impone tuttavia un certo riserbo quando si tratta di statuire sulla valutazione eseguita dalla Corte cantonale, in particolare riguardo alla determinazione del dispendio adeguato all'attività del patrocinatore nel singolo caso (cfr. DTF 142 IV 45 consid. 2.1 e rinvii).
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2.3. In concreto, la ricorrente è stata perseguita per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP). Poiché si tratta di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), l'assistenza di un avvocato è di principio giustificata. Secondo l'esposta giurisprudenza, soltanto in casi eccezionali il fatto di fare capo a un avvocato nell'ambito di un simile reato può infatti essere considerato un esercizio non adeguato del diritto della difesa, come per esempio quando il procedimento è abbandonato già dopo un primo interrogatorio (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5 pag. 204). Non è tuttavia questo il caso nella fattispecie, giacché il procedimento penale si è protratto per un periodo considerevole, in cui la ricorrente è stata interrogata tre volte, il 27 settembre 2009, il 4 luglio 2013 e il 9 settembre 2016. Certo, gli atti procedurali non sono stati numerosi, ma l'imputazione era di una certa gravità ed ha comportato l'interrogatorio in qualità di testimoni di tre agenti della polizia cantonale intervenuti nel fermo della ricorrente. A questi interrogatori ha partecipato il suo patrocinatore, che ha posto a due di loro domande sullo svolgimento dei fatti. Non poteva essere ragionevolmente preteso dall'imputata che partecipasse da sola, senza l'assistenza di un avvocato, a simili atti istruttori e procedesse personalmente al controinterrogatorio degli agenti di polizia. Ciò in particolare ove si consideri che le loro dichiarazioni potevano essere determinanti per l'accertamento dei fatti e l'esito del procedimento penale. Nelle esposte circostanze, il ricorso all'assistenza di un patrocinatore appariva ragionevole, sicché la Corte cantonale ha violato l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP negando alla ricorrente il diritto a un'indennità. Spetterà quindi alla CRP pronunciarsi sull'ammontare della stessa e statuire nuovamente sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili della procedura di reclamo.
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Erwägung 3 |
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla CRP, affinché statuisca nuovamente sul gravame.
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3.2. Non si giustifica di prelevare spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF), che è tenuto a versare alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 31 agosto 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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