BGer 2C_920/2017 |
BGer 2C_920/2017 vom 02.11.2017 |
2C_920/2017
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Sentenza del 2 novembre 2017 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin, Stadelmann,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone
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Ticino, Divisione della Giustizia, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Ricusa,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 settembre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2017.202).
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Fatti: |
A. Con sentenza del 22 settembre 2017 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile la domanda di ricusa sottopostale da A.________ e B.________ nei confronti del Vicepresidente C.________ nell'ambito di un procedimento che opponeva gli istanti alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e che concerneva l'annullamento di tasse d'ispezione e di fornitura di fotocopie poste a loro carico dall'Ufficio dei registri di Locarno e ammontanti a fr. 40.-- nonché la richiesta di condannare il citato ufficio a versare loro la somma di fr. 134'999.-- a titolo di risarcimento per asseriti danni e lesioni da loro subiti.
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In primo luogo la Camera di diritto tributario ha esposto la normativa ticinese in materia di ricusazione applicabile al caso di specie (art. 182 LT [RL/TI 10.2.1.1]) - rilevando che era di contenuto identico alla legislazione federale (art. 109 cpv.1 LIFD [RS 642.11] e art. 10 cpv. 1 PA [RS 172.021]) - e la giurisprudenza del Tribunale federale in materia nonché ha ricordato come doveva essere composta un'autorità giudiziaria collegiale quando trattava una domanda di ricusa presentata contro uno dei suoi membri. Esaminando poi la demanda di ricusazione la Corte cantonale è giunta alla conclusione che i motivi invocati dagli interessati ossia "escludere il Vicepresidente C.________ poiché è già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia" rispettivamente per "preservare il procedimento ricorsuale cantonale da ulteriori abusi d'autorità e concussioni" portavano all'inammissibilità della stessa. Da un lato non erano stati addotti alcuni dei motivi di ricusa previsti dalla legge. Dall'altro il fatto che il Vicepresidente della Camera di diritto tributario potesse avere, nella sua veste di presidente della Corte dei reclami penali del medesimo tribunale, partecipato all'adozione di decisioni non gradite dagli insorgenti non costituiva un motivo di ricusa.
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B. Il 20 ottobre 2017 A.________ ha impugnato con un unico atto le decisioni o comunicazione di differenti autorità ticinesi, in particolare del Presidente della Corte dei reclami penali (CRP 60.2017.143; 60.2017.144; 60.2017.142; 60.2017.158), del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti (14.2017.162), del Presidente del Tribunale di appello (comunicazione del 16 ottobre 2017) nonché quella emanata il 22 settembre 2017 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (80.2017.202).
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
1.
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1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
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1.2. Con un unico atto di ricorso il ricorrente contesta procedure e decisioni palesemente differenti, che per di più ricadono nella sfera di competenza di diverse Corti del Tribunale federale. In effetti giusta l'art. 30 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), la II Corte di diritto pubblico è competente per trattare i ricorsi in materia di diritto pubblico, ossia nella fattispecie quello diretto contro la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (causa 2C_920/2017), mentre la I Corte di diritto pubblico e la Corte di diritto penale trattano quelli in materia penale (art. 29 cpv. 3 e art. 33 RTF, cause 1B_456/2017 - 6B_1234/2017 - 6B_1235/2017 - 6B_1236/2017) e la II Corte di diritto civile quelli in materia civile (art. 32 RTF, cause 5D_209/2017 e 5D_210/2017). Si deve quindi, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, disgiungere e trattare separatamente le diverse e specifiche procedure, che coinvolgono inoltre anche parti differenti.
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1.3. Come appena accennato, oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte è unicamente la sentenza del 22 settembre 2017 con cui la Camera di diritto tributario ha dichiarato inammissibile la domanda di ricusazione del suo Vicepresidente. Nella misura in cui l'atto di ricorso si diffonde su questioni relative alla ricusazione di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie e su critiche ai procedimenti davanti ad esse avviati, dette censure esulano dall'oggetto della vertenza e non vanno pertanto considerate (vedasi anche consid. 1.2).
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2.
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2.1. Diretto contro una decisione incidentale dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 40 cpv. 3 della legge cantonale sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 [LTORF; RL/TI 4.1.3.1.2], art. 230 cpv. 3 LT) notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo, concernente una causa in materia di diritto pubblico è, di massima, ammissibile (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 e 2 art. 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica e non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF).
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2.2. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rinvio; 140 I 320 consid. 3.2 pag. 322). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali o del diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina simili censure solo se sono sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF). L'istanza in esame disattende in gran parte queste esigenze di motivazione.
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2.3. Richiamandosi agli art. 136 a 138 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), che ritiene violati, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata avrebbe dovuto essergli notificata per raccomandata allorché gli è stata inviata per posta A Plus. Senonché il ricorrente fraintende la portata dei citati disposti che si applicano solo a determinate procedure, elencate all'art. 1 del medesimo Codice, segnatamente le vertenze civili (lett. a), i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione (lett. b), le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti (lett. c) e l'arbitrato (lett. d) e dimentica che l'oggetto del litigio concerne una causa di diritto pubblico. La critica, manifestamente priva di pertinenza, va pertanto respinta.
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2.4. Riguardo al giudizio d'inammissibilità pronunciato dalla Camera di diritto tributario per quanto concerne la domanda di ricusazione, il ricorrente in realtà non lo rimette in discussione. Egli si limita infatti a contestare, con un'argomentazione confusa, prolissa e di difficile comprensione, lo svolgimento della procedura in sede cantonale e ad affermare che il Vicepresidente avrebbe dovuto astenersi spontaneamente in modo volontario rispettivamente che non avrebbe dovuto partecipare al giudizio sulla propria domanda di ricusazione. Egli tuttavia non spiega in che la motivazione della sentenza cantonale su quest'ultimo punto - secondo la quale quando, come nel caso di specie, la domanda di ricusazione va dichiarata inammissibile, allora la relativa decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata (cfr. sentenza cantonale impugnata consid. 2.2 e 2.3 pag. 4 seg.) - sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. A titolo abbondanziale si può aggiungere che l'opinione dei giudici cantonali rispecchia la prassi del Tribunale federale (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2 pag. 464; 122 II 471 consid. 2b pag. 476; 114 Ia 278 segg.; 105 Ib 301 consid. 1b pag. 303).
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2.5. Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF.
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3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della Giustizia, e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 novembre 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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