BGer 5A_914/2017
 
BGer 5A_914/2017 vom 22.11.2017
5A_914/2017
 
Sentenza del 22 novembre 2017
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti,
ricorrente,
contro
Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
anticipo spese (scioglimento comproprietà),
ricorso contro la decisione emanata il 2 novembre 2017
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2017.90).
 
Considerando:
che con appello 4 ottobre 2017 A.________, comproprietario del fondo n. 1159 RFD di X.________ in ragione di ΒΌ, ha contestato la decisione emessa il 31 agosto 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano pronunciante lo scioglimento della comproprietà costituita sul predetto mappale mediante licitazione pubblica con base d'asta minima pari a fr. 28'620'000.--;
che con decisione 2 novembre 2017 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato l'appellante a versare un anticipo di fr. 10'000.-- entro il 20 novembre 2017 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che con ricorso 16 novembre 2017 A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di fissare l'anticipo " nell'importo massimo di Fr. 2'000.-- ";
che la decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2);
che non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4);
che a questo proposito il ricorrente si limita ad affermare di essere al beneficio di una rendita di invalidità di fr. 1'984.-- mensili, ma non pretende di non essere in grado di versare l'anticipo né tantomeno lo dimostra;
che in tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini