BGer 4A_325/2017 |
BGer 4A_325/2017 vom 30.04.2018 |
4A_325/2017 |
Sentenza del 30 aprile 2018 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, May Canellas,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi,
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ricorrente,
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contro
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Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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Oggetto
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contratto collettivo di lavoro; penalità per lavoro di sabato,
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ricorso contro il lodo emanato 19 maggio 2017 dall'arbitro unico nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. La A.________ SA è un'impresa interinale che ha messo a disposizione di una ditta attiva nel ramo della pittura un proprio dipendente. In tale settore vige il contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura a cui il Consiglio federale ha conferito carattere obbligatorio (in seguito: CCL-CH). L'art. 8 CCL-CH recita che in linea di principio la settimana lavorativa è di 5 giorni (dal lunedì al venerdì), che è possibile derogarvi solo in casi eccezionali, che il lavoro di sabato rimane un'eccezione e che la Commissione professionale paritetica centrale determina le eccezioni. Secondo l'art. 6.5 CCL-CH possono essere inflitte multe convenzionali ai datori di lavoro che non rispettano gli obblighi previsti dal contratto collettivo.
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Nell'ambito di un controllo effettuato su un cantiere sabato 14 maggio 2016, gli ispettori hanno rilevato la presenza del predetto dipendente, nonostante il fatto che alla ditta acquisitrice non fosse stata conferita alcuna autorizzazione di lavoro sabatino. La Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura (in seguito CPC pittura) ha quindi emesso una multa di fr. 400.--, oltre fr. 100.-- di spese, nei confronti della A.________ SA per violazione del divieto di lavoro al sabato.
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2. La A.________ SA ha adito l'arbitro unico nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, il quale ha confermato la decisione della CPC pittura con lodo 19 maggio 2017. Premessa l'incontestata infrazione al divieto di lavoro al sabato, l'arbitro unico ha ritenuto che giusta l'art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento; LC; RS 823.11) la ditta interinale è stata giustamente sanzionata.
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3. Con ricorso in materia civile, consegnato alla posta il 14 giugno 2017, la A.________ SA postula l'annullamento del lodo impugnato e la sua riforma nel senso che la decisione della CPC pittura sia annullata.
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Con risposta 6 luglio 2017 la CPC pittura propone, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo.
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Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti.
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4. Un ricorso in materia civile diretto contro una decisione emanata in una procedura arbitrale retta dal CPC è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell'art. 393 CPC. È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tale articolo. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
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Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_355/2016 del 5 agosto 2016 consid. 2.1). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2).
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5.
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5.1. L'arbitro unico ha indicato che il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale al CCL-CH e ha ritenuto che alla ricorrente potesse essere addossata una multa convenzionale per avere infranto l'art. 8 CCL-CH, perché l'art. 20 LC recita che " se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro " e che il Consiglio federale ha, nell'art. 48a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (ordinanza sul collocamento; OC; RS 823.111), precisato che le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano la settimana di 5 giorni.
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5.2. La ricorrente afferma che il lodo sarebbe arbitrario perché fondato su una manifesta violazione del diritto. Assevera di aver ceduto, quale impresa interinale e come peraltro risulta dal tenore dell'art. 26 cpv. 1 OC, all'impresa acquisitrice il potere di impartire istruzioni al lavoratore. Sostiene poi di essere venuta a conoscenza del fatto che il lavoratore si trovasse sul cantiere di sabato solo dopo aver ricevuto i relativi rapporti di lavoro e ritiene di non essere né obbligata né autorizzata a richiedere il relativo permesso, incombenza che spetterebbe unicamente alla ditta acquisitrice.
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5.3. Nella fattispecie con la summenzionata censura, di natura appellatoria e che si esaurisce in una personale interpretazione delle norme del diritto federale e delle disposizioni del CCL applicabili, la ricorrente misconosce le esigenze di motivazione poste a un ricorso in materia civile contro un lodo arbitrale. Essa nemmeno spende una parola per spiegare per quale motivo sarebbe addirittura insostenibile pretendere da un'impresa interinale di preoccuparsi del rispetto di disposizioni sul tempo di lavoro dei suoi dipendenti previste da contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata patrocinata, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e all'arbitro unico nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura.
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Losanna, 30 aprile 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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