BGer 2C_541/2018 |
BGer 2C_541/2018 vom 12.09.2018 |
2C_541/2018 |
Sentenza del 12 settembre 2018 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.
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Oggetto
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Divieto d'entrata,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2018
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dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI
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(F-1619/2018).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
che il 22 giugno 2018 A.________ (1980), cittadino italiano, ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del 16 maggio 2018 con cui il Tribunale amministrativo federale, in accoglimento parziale del suo gravame, riduceva da dieci a quattro anni (ossia fino al 31 gennaio 2020) il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM il 1° febbraio 2016;
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che nel gravame egli ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio;
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che siccome la citata richiesta non era motivata a dovere il ricorrente, con decreto del 26 giugno 2018, è stato invitato a fornire, entro il 20 agosto 2018, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--;
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che gli è inoltre stata concessa la facoltà di trasmettere al Tribunale federale, sempre entro il 20 agosto 2018, l'allegato "questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita" debitamente compilato nonché i necessari giustificativi;
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che con scritto del 23 agosto 2018, anticipato via fax, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto la concessione di una proroga del termine assegnato, osservando che il suo cliente era all'estero e che non aveva ancora potuto procedere al pagamento;
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che con decreto del medesimo giorno, al ricorrente è stato quindi accordato un termine non prorogabile scadente il 7 settembre 2018 per provvedere al versamento dell'anticipo di fr. 2000.-- rispettivamente per trasmettere a questa Corte il questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e i necessari giustificativi;
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che veniva inoltre richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'integralità dell'anticipo delle spese non veniva versata entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 63 cpv. 3 LTF;
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che il 7 settembre 2018 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale il questionario sopramenzionato con diversi documenti giustificativi nonché ribadito la propria domanda di esenzione dalle spese processuali;
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che giusta l'art. 62 cpv. 1 LTF la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese presunte;
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che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che una parte è indigente se non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al suo sostentamento e a quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 seg.; 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205);
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che per accertare lo stato di bisogno va presa in considerazione la situazione finanziaria globale e, quindi, sia gli elementi di reddito che quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti; 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195, cfr. pure sentenza 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7) nonché il dovere di assistenza del coniuge (decreto 6B_104/2018 del 4 settembre 2018 consid. 2 e riferimenti);
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che spetta all'istante non solo illustrare, bensì documentare il suo stato di bisogno fornendo indicazioni, con debite prove a sostegno, sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari e sui suoi bisogni attuali;
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che se questa incombenza non è assolta, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (DTF 125 IV 161 consid. 4a pag. 165);
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che sulla base degli atti e dei giustificativi forniti, l'istante non può essere ritenuto indigente siccome ha esposto la situazione di reddito e di sostanza in maniera lacunosa;
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che, infatti, benché affermi di essere impiegato, il ricorrente non ha fornito alcun conteggio salariale personale, non potendo essere considerata tale la fattura del 21 marzo 2018 intestata al suo datore di lavoro e rilasciata dal consulente fiscale di quest'ultimo per l'allestimento della dichiarazione d'imposta;
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che il foglio paga della moglie non è di per sé sufficiente per accertare la situazione finanziaria rispettivamente lo stato d'indigenza della famiglia;
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che infine, malgrado l'avvertimento nel questionario per l'assistenza giudiziaria, non è stata prodotta né l'ultima tassazione definitiva né la dichiarazione dei redditi attuale;
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che visto quanto sopra esposto, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta;
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che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);
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che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);
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che nel caso concreto nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 7 settembre 2018 non è stato versato l'anticipo spese richiesto, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito;
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che trasmettendo al Tribunale federale il questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e i relativi giustificativi l'ultimo giorno del termine suppletorio e non prorogabile assegnatogli, il ricorrente si è assunto il rischio che, in caso di rigetto della domanda di assistenza giudiziaria, non avrebbe più potuto procedere al versamento esatto in tempo utile;
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che, in effetti, decidere diversamente significherebbe permettere a una parte di ottenere la dilazione di un termine esplicitamente dichiarato non prorogabile, semplicemente presentando i documenti necessari ad evadere la propria istanza di assistenza giudiziaria l'ultimo giorno del termine;
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 64 cpv. 3 seconda frase LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF;
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che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF);
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.
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Losanna, 12 settembre 2018
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Aubry Girardin
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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