BGer 5A_755/2018 |
BGer 5A_755/2018 vom 04.10.2018 |
5A_755/2018 |
Sentenza del 4 ottobre 2018 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, casella postale 256, 6982 Agno,
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opponente.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 agosto 2018
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.113).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con decisione 23 luglio 2018 l'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno ha respinto varie istanze presentate da A.________, indicando che non vi sarebbero i presupposti né per l'istituzione di una misura di protezione (curatela) in favore del fratello B.________ né per la convocazione di quest'ultimo. L'autorità di protezione ha infatti osservato di avere svolto " un'istruttoria dalla quale appare che B.________ non sia oggetto di segnalazioni particolari " e di averlo in ogni caso già sentito.
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Mediante sentenza 16 agosto 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome immotivato, il reclamo interposto da A.________ contro tale decisione, rilevando che egli non si è minimamente confrontato con le motivazioni del giudizio impugnato, ma si è limitato ad infangare il nome del fratello ed a criticare l'operato dell'autorità di protezione.
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2. Con ricorso 13 settembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. |
3.1. Il rimedio va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione dell'autorità di protezione.
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3.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità: il ricorrente si limita infatti a ribadire le ragioni che a suo dire giustificherebbero l'istituzione di una curatela in favore del fratello, ma nemmeno pretende che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere il suo reclamo ammissibile.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 ottobre 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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