BGer 5A_827/2018
 
BGer 5A_827/2018 vom 12.10.2018
 
5A_827/2018
 
Sentenza del 12 ottobre 2018
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno.
Oggetto
curatela,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2018
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.119).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione cautelare 17 luglio 2018 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha revocato la curatela di sostegno ex art. 393 CC pronunciata il 7 aprile 2017 in favore di A.________ e ha istituito invece una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, ha nominato quale curatore l'avv. B.________ e ha limitato di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessata. L'autorità di protezione ha in particolare evidenziato la palese incapacità di A.________ di gestire i propri interessi personali, amministrativi e finanziari, nonché di comprendere i propri bisogni e le proprie difficoltà.
Con sentenza 30 agosto 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione, osservando come ella non si sia confrontata con il giudizio impugnato e come il contenuto del reclamo (palesemente sconnesso e incomprensibile) confermi semmai la necessità delle misure adottate in via cautelare.
2. Con ricorso 3 ottobre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Ella lamenta la violazione del "segreto postale" ed afferma che il centro delle sue relazioni personali non sarebbe più il Canton Ticino, ma il Canton Svitto.
Non sono state chieste determinazioni.
3. In virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché il rimedio sia scritto (anche) in tedesco (come era diritto della ricorrente, v. art. 42 cpv. 1 LTF).
4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). La decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); nei motivi del gravame la parte ricorrente deve quindi indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Tali requisiti non sono adempiuti nella presente fattispecie: il rimedio non contiene alcuna proposta di giudizio ed inoltre non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, atteso che la ricorrente non lamenta la lesione di diritti costituzionali ed omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità.
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per informazione, all'avv. B.________.
Losanna, 12 ottobre 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini