BGer 8C_786/2018 vom 23.11.2018
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8C_786/2018
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Sentenza del 23 novembre 2018
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assegno familiare cantonale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 settembre 2018 (39.2018.10).
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Visto:
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la decisione del 14 maggio 2018, confermata su reclamo il 27 giugno 2018, emessa dalla Cassa di compensazione per gli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui ai ricorrenti è stata ordinata la restituzione di fr. 1'987.- corrispondenti ad assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2017,
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il giudizio reso il 17 settembre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo,
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il ricorso del 24 ottobre 2018 (timbro postale),
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considerando:
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che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso in quale misura l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che il Tribunale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come per ordinare una restituzione sia sufficiente accertare il non diritto alle prestazioni e ciò indipendentemente dalla buona fede degli interessati o da eventuali negligenze di terzi, segnatamente della Cassa (giudizio cantonale consid. 2.6, pag. 8 in basso),
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che la Corte cantonale ha ricordato come la procedura di condono è una procedura separata, la quale verrà avviata successivamente solo al momento in cui è passata in giudicato la decisione di restituzione (giudizio cantonale, consid. 2.6, pag. 8 terzo paragrafo),
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che i ricorrenti si limitano a persistere nelle loro conclusioni, esporre la loro situazione e presentare un'asserita negligenza della Cassa, senza censurare l'irricevibilità del ricorso cantonale dichiarata dal Tribunale delle assicurazioni,
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che il ricorso d'acchito sfugge a ogni esame di merito, siccome non è sufficientemente motivato,
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che peraltro la conclusione al condono contenuta nel ricorso si dimostra essere prematura, siccome deve ancora essere esaminata dalla Cassa e far l'oggetto di una decisione al riguardo,
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che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
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che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 23 novembre 2018
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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