BGer 1C_624/2018 |
BGer 1C_624/2018 vom 29.11.2018 |
1C_624/2018 |
Sentenza del 29 novembre 2018 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Guido E. Urbach,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia
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penale a Israele; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2018.236).
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Fatti: |
A. Il 30 gennaio 2017 la Procura di Gerusalemme presso il Ministero di giustizia israeliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________ per reati di corruzione, truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Sospetta che l'indagato abbia ricevuto tangenti per un milione di euro, per favorire illegalmente attività commerciali tra due società. Ha quindi chiesto di acquisire la documentazione di un determinato conto presso una banca svizzera, sul quale sarebbero pervenuti i presunti versamenti illeciti.
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B. Con decisione di chiusura del 16 luglio 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha autorizzato la trasmissione all'autorità estera di documentazione concernente due conti bancari presso la stessa banca intestati all'indagato. Adita da quest'ultimo, con giudizio del 13 novembre 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente a quella di chiusura e di rifiutare l'assistenza, subordinatamente di concederla unicamente per la relazione bancaria oggetto della rogatoria.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
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1.2. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è nondimeno motivo per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
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1.3. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).
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1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell'art. 84 LTF.
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché, sebbene l'autorità estera abbia chiesto di trasmetterle la documentazione di una sola relazione bancaria, è stata ordinata, al suo dire sulla base di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove e in violazione del principio di proporzionalità per avere dato seguito in modo troppo esteso alla rogatoria, la trasmissione di ogni sua relazione bancaria presso una banca svizzera.
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2.2. Questi rilievi non dimostrano del tutto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, ritenuto che in questi ambiti l'istanza precedente non si è scostata dalla costante giurisprudenza, relativa in particolare all'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero, prassi con la quale il ricorrente non si confronta. L'accenno al fatto che l'istanza inferiore non si è espressa sull'inconsistente critica ricorsuale secondo cui la domanda estera esporrebbe un contenuto impossibile, poiché l'IBAN del conto di cui egli è titolare, indicato dall'Autorità richiedente, comporta solo 20 invece di 21 cifre, non muta chiaramente tale esito.
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2.3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
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Losanna, 29 novembre 2018
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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