BGer 9C_89/2019
 
BGer 9C_89/2019 vom 12.02.2019
 
9C_89/2019
 
Sentenza del 12 febbraio 2019
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato da B.________,
patrocinata dal Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2018 (30.2018.30 33.2018.11).
 
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 12 dicembre 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale e a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel gravame, gli è pervenuto il 13 dicembre 2018, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere giovedì 14 dicembre 2018 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedì 28 gennaio 2019,
che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 2 Paradiso il 29 gennaio 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi