BGer 8C_178/2019 vom 20.03.2019
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8C_178/2019
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Sentenza del 20 marzo 2019
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assegno familiare (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 febbraio 2019 (39.2018.6).
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Visto:
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la decisione del 17 dicembre 2017 della Cassa cantonale di compensazione degli assegni famigliari del Cantone Ticino con cui è stata ordinata ai ricorrenti la restituzione di fr. 5'026.- a titolo di assegni integrativi percepiti indebitamente,
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la decisione del 17 gennaio 2018, confermata su reclamo il 16 marzo 2018, con cui la Cassa ha respinto la domanda di condono,
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il giudizio emesso l'11 febbraio 2019 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
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il ricorso al Tribunale federale dell'11 marzo 2019 (timbro postale),
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considerando:
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che i ricorrenti si limitano ad affermare di non comprendere una parte del giudizio cantonale e a ribadire di non poter far fronte alla richiesta di restituzione a causa di disagi causati da grave malattia,
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che sprovvisto di alcuna censura nei confronti del giudizio impugnato, il ricorso non può essere esaminato nel merito,
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che a titolo abbondanziale bisogna ricordare come in linea di principio le prestazioni indebitamente percepite debbano essere restituite (cfr. per analogia art. 25 cpv. 1 LPGA),
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che per prassi invalsa il condono può essere concesso soltanto se gli interessati siano in buona fede e - cumulativamente - venissero a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.1),
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che non essendo già adempiuta la condizione della buona fede, come concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e sostanzialmente non contestato dai ricorrenti, i disagi causati dalla malattia non avrebbero avuto in ogni caso alcuna pertinenza per l'esito della causa,
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che i ricorrenti possono soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in restituzione,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 marzo 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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