BGer 2D_18/2019 |
BGer 2D_18/2019 vom 26.04.2019 |
2D_18/2019 |
Sentenza del 26 aprile 2019 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
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ricorrente,
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contro
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Segreteria di Stato della migrazione.
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Oggetto
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Esecuzione dell'allontanamento,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2019 dal Tribunale amministrativo federale, Corte IV (D-6245/2017).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Il 18 febbraio 2019, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro una decisione della Segreteria di Stato della migrazione in materia di esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
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Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 24 aprile 2019, A.________ impugna la sentenza del Tribunale amministrativo federale davanti al Tribunale federale. In questo contesto, chiede anche la concessione dell'effetto sospensivo e il riconoscimento del gratuito patrocinio. Non sono stati ordinati atti istruttori.
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2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372).
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2.1. Ora, l'insorgente interpone un ricorso sussidiario in materia costituzionale contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale, ciò che non è ammissibile (art. 113 LTF). D'altra parte, di principio esclusa è pure la via del ricorso ordinario (art. 83 lett. c cifra 4 LTF).
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2.2. Quand'anche ammissibile quale ricorso ordinario, il gravame non rispetterebbe in ogni caso l'art. 100 LTF, in base al quale il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata.
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2.2.1. Come emerge dalla lettera doc. C, la sentenza del Tribunale amministrativo federale è stata infatti recapitata, a quello che era il rappresentante del ricorrente, prima del 27 febbraio 2019 e tale recapito costituiva evidentemente una valida notifica anche nei confronti del secondo (sentenze 2C_964/2017 del 13 novembre 2017; 2C_906/2016 del 30 settembre 2016 e 2C_128/2013 del 7 febbraio 2013).
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2.2.2. Così stando le cose, il ricorso interposto il 24 aprile 2019 dall'attuale patrocinatrice non può però che essere dichiarato tardivo. Dato che il termine di trenta giorni di cui all'art. 100 LTF ha cominciato a decorrere prima del 27 febbraio 2019 esso è venuto infatti a scadenza già entro la fine del marzo successivo.
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3. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura prevista dall'art. 108 LTF. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto esso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte IV.
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Losanna, 26 aprile 2019
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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