BGer 8C_382/2019 |
BGer 8C_382/2019 vom 06.06.2019 |
8C_382/2019 |
Sentenza del 6 giugno 2019 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 aprile 2019 (42.2018.48-49).
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Visto: |
il giudizio del 29 aprile 2019 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha respinto i ricorsi di A.________, nata nel 1968 e a carico di prestazioni assistenziali dal 2011, relativi al diniego dell'assunzione di alcune spese,
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il ricorso del 31 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
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considerando: |
che, come già noto alla ricorrente (sentenza 8C_139/2019 del 5 marzo 2019), il diritto dell'assistenza sociale è retto dal diritto cantonale,
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che la violazione del diritto cantonale può essere rivista solo nella ristretta ottica dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
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che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato in maniera dettagliata, ricordando peraltro i motivi specifici per derogare ai massimi legali (giudizio cantonale, consid. 2.6), le ragioni per cui tali spese non potessero essere accollate alla pubblica assistenza,
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che il ricorso si riduce a elencare in tre frasi le contestazioni dell'interessata, senza confrontarsi in alcun modo con il giudizio impugnato,
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che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile ed è deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde in via eccezionale e per l'ultima volta dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 6 giugno 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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