BGer 6B_709/2019 |
BGer 6B_709/2019 vom 18.06.2019 |
6B_709/2019 |
Sentenza del 18 giugno 2019 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.30).
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Considerando: |
che l'8 novembre 2018 un dipendente delle B.________SA si sarebbe introdotto nel giardino ad uso riservato della proprietà per piani di A.________ e della moglie allo scopo di leggere i contatori relativi al consumo di elettricità e gas;
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che, in relazione a questi fatti, A.________ ha presentato il 21 novembre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di ignoti per i titoli di violazione di domicilio, di abuso di autorità e di coazione;
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che il 18 gennaio 2019 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere, siccome non erano adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati;
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che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 2 maggio 2019, la CRP ha respinto in quanto ricevibile il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico;
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che la Corte cantonale ha contestualmente respinto un'istanza di ricusa presentata dal reclamante nei confronti dei membri della stessa;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso dell'11 giugno 2019 al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che il ricorrente non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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ch'egli chiede invero il versamento di un importo di fr. 5'000.-- a titolo di "risarcimento per il torto morale e lesione della personalità", senza tuttavia minimamente sostanziare la fondatezza di una simile pretesa;
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che il pregiudizio invocato dal ricorrente sembra piuttosto riconducibile alle asserite manchevolezze da lui rimproverate alle autorità nello svolgimento delle varie procedure che lo riguardano, ma non appare direttamente derivante dalla fattispecie oggetto del presente procedimento penale;
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che in particolare egli non rende minimamente verosimile di avere subito un danneggiamento della sua proprietà a seguito del comportamento del dipendente incriminato;
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che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili di risarcimento del danno comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente sarebbe abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
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che nel gravame in esame il ricorrente critica in generale l'operato del Ministero pubblico e di altre Autorità cantonali nell'ambito di numerose altre procedure da lui avviate;
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ch'egli presenta quindi argomentazioni che esulano dall'oggetto del litigio e che sono di conseguenza inammissibili;
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che laddove critica la mancata ricusazione del Presidente della CRP e postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa Corte, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale concernenti il ricorrente (cfr. sentenze 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018; 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2);
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che analoga conclusione vale per quanto concerne la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione della Corte e l'ammontare delle spese giudiziarie (cfr. sentenza 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3 e 5);
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che nella misura in cui accenna a una domanda di assistenza giudiziaria, il ricorrente non dimostra una sua eventuale indigenza;
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che, comunque, la domanda deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 giugno 2019
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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