BGer 9C_337/2019 vom 21.06.2019
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9C_337/2019
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Sentenza del 21 giugno 2019
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del
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Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2019 (32.2019.15).
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Visto:
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il ricorso del 22 maggio 2019 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2019, con cui il ricorso di A.________ è stato dichiarato irricevibile ed è stato trasmesso all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) per l'adozione di una decisione secondo l'art. 78 LPGA,
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considerando:
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso, perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che il ricorso si limita a esporre la situazione personale del ricorrente, senza però spiegare per quali ragioni il giudizio cantonale potrebbe violare il diritto o contenere accertamenti manifestamente inesatti,
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non è entrato in materia per l'assenza di una decisione dell'UAI in merito alle pretese di risarcimento presentate dal ricorrente,
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che in altre parole la Corte cantonale non si è disimpegnata, ma ha semplicemente invitato l'UAI a statuire, decisione la quale poi potrà essere di nuovo impugnata dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
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che in sostanza l'agire del ricorrente, non contestando nel merito la soppressione della rendita decisa dall'UAI, è prematuro,
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che il ricorso deve essere pertanto dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 21 giugno 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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Il Cancelliere: Bernasconi
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