BGer 9C_455/2019 |
BGer 9C_455/2019 vom 11.07.2019 |
9C_455/2019 |
Sentenza dell'11 luglio 2019 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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B.________, Italia.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 maggio 2019 (31.2018.21).
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Visto: |
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 giugno 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 21 maggio 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando: |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
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che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
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che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
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che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
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che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato recapitato allo sportello postale di Lugano 4 Molino Nuovo lunedì 27 maggio 2019, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere martedì 28 maggio 2019 ed è giunto a scadenza mercoledì 26 giugno 2019,
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che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 4 Molino Nuovo il 28 giugno 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 11 luglio 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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