BGer 1B_484/2019 |
BGer 1B_484/2019 vom 03.10.2019 |
1B_484/2019 |
Sentenza del 3 ottobre 2019 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali.
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Oggetto
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Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia,
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ricorso contro la decisione emanata il 19 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (60.2019.195).
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Considerando: |
che A.________ è stato condannato per i fatti indicati nel decreto di accusa 3804/2015 del 4 settembre 2015, giudizio confermato dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) prima e dal Tribunale federale poi;
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che il 15 giugno 2018 l'interessato ha presentato un'istanza di revisione al Ministero pubblico, che l'ha trasmessa per competenza alla CARP, la quale ha invitato il Procuratore pubblico (PP) a presentare osservazioni all'istanza, risposta trasmessa in seguito all'istante, che ha chiesto di inviargli una copia della sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 del Tribunale federale, citata nelle osservazioni del PP, richiesta poi ribadita in seguito;
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che in tale ambito il richiedente ha presentato un reclamo per denegata e ritardata giustizia alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con decisione del 19 agosto 2019 ha dichiarato irricevibili sia il reclamo, per carenza di competenza, sia la domanda di ricusazione;
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che A.________ impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullarlo e di assegnargli un risarcimento per lesione della personalità e torto morale;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
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che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_314/2019 del 27 giugno 2019 che lo concerne), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, nel caso in esame per assenza di competenza, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187);
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che disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente non si confronta con gli argomenti principali addotti dalla CRP, secondo cui essa non è competente per pronunciarsi su decisioni della CARP, ritenendo irricevibili per carenza di motivazione le domande di ricusazione, né egli tenta di dimostrare l'infondatezza di queste conclusioni;
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che del resto la CRP ha esaminato comunque la questione dell'accesso alla citata sentenza 2F_6/2019, inerente a una domanda di revisione/ricusazione, accertando che non si tratta di un atto del procedimento penale, visto che il PP l'ha semplicemente richiamata nelle sue osservazioni quale riferimento giurisprudenziale, reperibile sul sito del Tribunale federale;
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che il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché anche questa conclusione non sarebbe corretta (art. 42 LTF);
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ch'egli si limita infatti a riproporre in maniera inammissibile le generiche critiche inerenti all'astensione e alla ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di altre autorità ticinesi, nonché alla richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note, senza specificare alcun motivo concreto di ricusazione o astensione (sentenze 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 e 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018 che lo riguardano);
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che neppure la dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi implica una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 nei suoi confronti);
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che per di più, come noto al ricorrente, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione delle Corti non dev'essere comunicata espressamente e previamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite, condizione adempiuta nella fattispecie (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenze 6B_773/2019 del 1° luglio 2019 e 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti);
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che laddove il ricorrente postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa Corte, può essere qui rinviato alle precedenti sentenze del Tribunale federale nei suoi confronti (oltre a quelle citate vedi sentenza 1B_314/2019 del 27 giugno 2019);
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che analoga conclusione vale per quanto concerne la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione di questa Corte e l'ammontare delle spese giudiziarie (cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii; sentenza 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3 e 5 nei suoi confronti);
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che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che in tali circostanze la domanda ricorsuale di richiedere l'incarto cantonale diventa priva di oggetto;
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che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta perché l'istante neppure tenta di dimostrare la propria indigenza e perché il ricorso era privo di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF) e che, pertanto, le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 ottobre 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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