BGer 4A_403/2019 |
BGer 4A_403/2019 vom 15.10.2019 |
4A_403/2019 |
Sentenza del 15 ottobre 2019 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Raffaella Martinelli Peter,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di lavoro; ore straordinarie,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2017.186).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. A.________, che è stato assunto il 1° dicembre 2008 dalla B.________ SA, ha disdetto il contratto di lavoro il 22 agosto 2013 con effetto al 30 novembre 2013. Egli percepiva inizialmente un salario lordo mensile di fr. 4'300.--, che è stato aumentato nel corso degli anni a fr. 5'700.--.
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A.________ ha chiesto, con petizione 11 settembre 2014, al Pretore del distretto di Lugano di condannare la sua ex datrice di lavoro a versargli fr. 22'414.90, affermando di aver svolto nel corso degli anni 516,77 ore di lavoro straordinario. Il Pretore ha respinto la petizione con pronunzia 8 giugno 2015. Tale decisione è stata annullata in accoglimento di un primo appello inoltrato dal lavoratore e gli atti sono stati rinviati al giudice di primo grado affinché completasse l'istruttoria. Con giudizio del 24 ottobre 2017, dopo aver sentito i testi notificati dall'attore, il Pretore ha nuovamente respinto la petizione.
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2. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 26 giugno 2019, respinto un nuovo appello di A.________. La Corte cantonale ha indicato che non costituisce lavoro straordinario il tempo di lavoro che supera quello pattuito, se prestato dal lavoratore volontariamente in virtù di un orario di lavoro flessibile che gli permette di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro. Essa ha ritenuto che l'attore non aveva dimostrato che la datrice di lavoro fosse a conoscenza dello svolgimento di - asserite - ore supplementari superiori a quelle annunciate ufficialmente, atteso che la sola presenza in ufficio del dipendente non bastava, in assenza di un'esplicita autorizzazione o di una comprovata necessità aziendale, per qualificare come straordinario il lavoro. Inoltre le 516,77 ore di cui si prevale il lavoratore sono ripartite su 5 anni. La Corte cantonale ha terminato indicando che i testi sentiti hanno pure deposto che la convenuta aveva sempre riconosciuto le ore straordinarie svolte, se vi era una valida motivazione, o ha trovato una soluzione con i dipendenti.
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3. Con ricorso 29 agosto 2019 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare quest'ultima sentenza di appello e di condannare la B.________ SA a pagargli fr. 21'889,91, oltre interessi, e fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili. Dopo aver narrato la propria versione dei fatti afferma che dal documento k si intravede la volontà della datrice di lavoro di non volere pagare interamente il lavoro straordinario. Ripete più volte sia delle deposizioni testimoniali da cui emerge che " in alcuni periodi il lavoro in più era richiesto e dovuto ", che " per alcune persone in ditta era usuale svolgere ore straordinarie " e che vi era una pressione a fare del lavoro supplementare, sia " 3 osservazioni " sulle modalità - ritenute non attuabili - di compensare le 516,77 ore di straordinari. Reitera più volte pure che a un dipendente sono state riconosciute alla fine del rapporto di lavoro 120 ore supplementari. Il tutto per in sostanza giungere alla conclusione di aver provato la necessità di effettuare ore straordinarie.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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4. |
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
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Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può unicamente rettificare o completare tale accertamento dei fatti, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii).
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4.2. In concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione. Infatti il ricorrente non si confronta con la considerazione principale della sentenza impugnata secondo cui, in un sistema di orario flessibile, non ogni ora di saldo attivo va considerata come lavoro straordinario e si limita a fornire una sua personale e ripetitiva lettura delle risultanze istruttorie del tutto inidonea a dimostrare un apprezzamento arbitrario delle prove agli atti.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 ottobre 2019
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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