BGer 9C_576/2019 vom 05.12.2019
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9C_576/2019
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Sentenza del 5 dicembre 2019
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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patrocinata da Lex et Iustitia Coronelli Signora Lucia Coronelli,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2019 (33.2019.7).
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Visto:
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il giudizio del 19 agosto 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il gravame del 10 settembre 2019 (timbro postale),
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il decreto dell'11 settembre 2019 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, è stato assegnato un termine scadente il 26 settembre 2019 per versare un anticipo spese di Fr. 500.-,
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la domanda di assistenza giudiziaria del 17 settembre 2019 della ricorrente,
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lo scritto integrativo del 6 ottobre 2019 della ricorrente,
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il decreto del 25 ottobre 2019 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e assegnato un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni a ricezione del decreto per versare l'anticipo spese di fr. 500.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
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che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
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che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
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che la ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lei impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 5 dicembre 2019
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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