BGer 8C_825/2019 |
BGer 8C_825/2019 vom 23.12.2019 |
8C_825/2019 |
Sentenza del 23 dicembre 2019 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Visana Assicurazioni SA,
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Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 15,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2019 (35.2019.54).
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Visto: |
la decisione del 25 settembre 2018, confermata su opposizione il 15 marzo 2019, con cui Visana Assicurazioni SA ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 19 ottobre 2017 siccome i disturbi lamentati dall'assicurata, in assenza di fratture, scompaiono nella norma senza conseguenze nel giro di due o quattro settimane,
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il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su opposizione e rifiutata la domanda di assistenza giudiziaria,
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considerando: |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile in materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti errati (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367 seg.),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dando particolare importanza alle certificazioni mediche allestite nella fase immediatamente seguente l'infortunio, ha concluso come non sia possibile ritenere un nesso di causalità con l'infortunio subito il 12 settembre 2017, avendo l'assicurata riportato una contusione alla gabbia toracica destra e ai fianchi, senza alcun interessamento alla spalla destra o sinistra,
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che secondo gli accertamenti cantonali il dolore alla spalla sinistra erano stati dichiarati e trattati per la prima volta a distanza di alcuni mesi dall'evento,
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che la ricorrente nel proprio ricorso, oltre a limitarsi a esporre per svariate pagine lo svolgimento del processo e le disposizioni legali, persiste nella richiesta di una perizia giudiziaria, senza però confrontarsi con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
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che in maniera del tutto vaga l'assicurata lamenta problemi di comprensione linguistica, senza tuttavia dimostrare di avere già sollevato la questione dinanzi alla Corte cantonale o in precedenza e come tale fatto sia rilevante per l'esito della controversia (art. 99 LTF; DTF 134 V 195),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che la domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 23 dicembre 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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