BGer 1C_669/2019
 
BGer 1C_669/2019 vom 31.01.2020
 
1C_669/2019
 
Sentenza del 31 gennaio 2020
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Fonjallaz, Jametti,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2019 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.383).
 
Fatti:
A. A.________, nato nel 1957, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore. Autista di autocarri di professione e titolare di una ditta di trasporti, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 21 febbraio 2018, egli circolava in territorio di Amsteg (autostrada A2 in direzione sud) a una velocità punibile di 118 km/h dedotto il margine di tolleranza, laddove vige un limite di 80 km/h.
B. Il 3 aprile 2018, il pubblico ministero del Canton Uri, ritenuta un'infrazione grave alle norme della circolazione, ha proposto la condanna di A.________ a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (di 20 aliquote giornaliere di fr. 330.-- cadauna, corrispondenti a fr. 6'600.--), oltre al pagamento di una multa di fr. 1650.--. Nonostante la gravità degli addebiti e della sanzione inflitta, l'interessato ha rinunciato a impugnare questa decisione, passata quindi in giudicato. Il 19 aprile 2018 egli ha pagato la multa e le spese giudiziarie.
C. Preso atto dell'esito del procedimento penale, il 25 settembre 2018 la Sezione della Circolazione del Cantone Ticino ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, invitandolo a presentare osservazioni. Il 15 giugno 2018 l'autorità gli ha revocato la licenza per la durata di tre mesi. Dopo che il pubblico ministero del Canton Uri aveva respinto un'istanza di restituzione del termine per sollevare opposizione contro il decreto di accusa, la Sezione della circolazione ha emanato una nuova decisione di revoca della durata di tre mesi, decisione confermata il 19 giugno 2019 dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 12 novembre 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo in via supercautelare.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380).
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorrente sostiene che poco prima di giungere nel luogo dove è stato effettuato il controllo radar, ha eseguito il sorpasso di un tir che sarebbe circolato a una velocità di poco inferiore ai 100 km/h. Spostandosi sulla corsia di sorpasso, la visuale destra della carreggiata gli sarebbe stata preclusa per almeno 200 m, impedendogli, a causa della mole dell'autocarro telonato, di scorgere in quel tratto qualsiasi segnale indicante una riduzione del limite di velocità. Aggiunge che, non essendo stato patrocinato e non comprendendo la lingua tedesca, non avrebbe capito interamente la portata effettiva del decreto di accusa, credendo in buona fede che il pagamento della multa e delle spese giudiziarie fosse indispensabile per poter procedere al dibattimento. Né avrebbe saputo che alla procedura penale avrebbe fatto seguito quella amministrativa.
2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101; 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), critica in maniera generica questa conclusione, che è peraltro corretta (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299 seg.; 128 II 139 consid. 2c pag. 143; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3).
2.3. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). La Corte cantonale ha osservato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr; sentenza 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 2).
 
Erwägung 3
3.1. La Corte cantonale ha rilevato che se il ricorrente riteneva che la sanzione penale si fondasse su un presupposto fattuale inesatto, anziché accettare la pena pecuniaria e pagare la multa di fr. 1650.--, egli avrebbe dovuto sollevare opposizione, come indicato in calce al decreto di accusa, adducendo che l'autocarro che stava sorpassando gli avrebbe impedito di scorgere la segnaletica indicante la riduzione del limite di velocità.
3.2. Al riguardo il ricorrente contesta a torto la conclusione dei giudici cantonali, secondo cui la sussistenza della doppia procedura, penale e amministrativa, prevista dalla LCStr è risaputa e notoria (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2). Il principio della sicurezza giuridica impone infatti di evitare che sulla base degli stessi fatti il giudice penale e quello amministrativo adottino decisioni opposte (DTF 137 I 363 consid. 2.3.2).
3.3. Il ricorrente adduce del resto in maniera imprecisa che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto del fatto che, all'epoca, non era patrocinato da un avvocato, né ch'egli non avrebbe avuto conoscenza della peculiarità del decreto d'accusa, a maggior ragione ritenuto che non conoscerebbe la lingua tedesca. La CRP ha accertato infatti, ciò che il ricorrente non contesta, che in precedenza l'autorità urana gli aveva trasmesso l'avviso di infrazione di velocità in lingua italiana, informazione che conteneva già tutti gli accertamenti di fatto rilevanti. Né il ricorrente contesta che, come rilevato dai giudici cantonali, la possibilità di impugnare il decreto d'accusa era indicata in calce alla decisione anche in lingua italiana. In tale ambito, pure l'ulteriore tesi secondo cui, ritenuto il carattere sanzionatorio del decreto d'accusa, nulla impediva al ricorrente, adottando la necessaria diligenza, di farselo semmai tradurre, non lede il principio della buona fede (sentenza 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 3.1). Al riguardo egli richiama a torto la sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007: in effetti, sebbene anche in quella causa l'interessato non fosse assistito da un legale e non parlava la lingua tedesca, decisiva era la circostanza che il rapporto della polizia cantonale, che si limitava a indicare le infrazioni ritenute, era privo di un accertamento dei fatti, e che soltanto nel quadro della procedura amministrativa gli era stato rimproverato di essersi assopito al volante, critica da lui censurata con elementi nuovi (consid. 3.2). Il Tribunale federale ha del resto già stabilito che la mancata conoscenza della lingua della decisione impugnata e il conseguente ritardo dovuto alla necessità di procedere alla sua traduzione non scusano l'inosservanza di un termine di ricorso (sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012 n. 48 pag. 288).
È quindi a torto che il ricorrente insiste su un'asserita lesione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e di difendersi, ritenuto che, non avvalendosi fin da subito se del caso dell'assistenza di un legale nel quadro del procedimento penale, egli ha omesso di farli valere o vi ha rinunciato non impugnando il decreto d'accusa. Deve pertanto assumere le conseguenze di questa sua strategia difensiva.
3.4. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, l'assunto del ricorrente, secondo cui egli avrebbe supposto che il pagamento della multa e delle spese giudiziarie costituisse un presupposto necessario per procedere al dibattimento penale, accennando genericamente alle richieste dei tribunali relative al versamento di anticipi per le spese giudiziarie presunte, appare inverosimile. Ciò vale a maggior ragione ritenuto che nella citata istanza di restituzione del termine, redatta da un altro patrocinatore, il ricorrente affermava d'essere convinto che con il menzionato pagamento la questione sarebbe stata definitivamente risolta.
La Corte cantonale ha ritenuto inoltre che il ricorrente, quale formatore di apprendisti conducenti di autocarri, sebbene non sia mai stato personalmente oggetto di sanzioni in materia di circolazione stradale, avrebbe dovuto essere al corrente delle relative conseguenze, o per lo meno presumerle. Questa conclusione non è per nulla insostenibile e quindi arbitraria (DTF 144 IV 136 consid. 5.8 pag. 143).
 
Erwägung 4
4.1. Il ricorrente parrebbe disattendere d'altra parte che la Corte cantonale ha comunque proceduto a una valutazione autonoma dei fatti, ritenendo nondimeno infondate le censure di merito.
4.2. Ha stabilito infatti che l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione è pacifico, visto il non contestato superamento di 38 km/h della velocità massima consentita, come pure l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta. Sotto il profilo soggettivo, ha accertato che se la lunghezza del sorpasso si sarebbe estesa su un tratto di circa 200 m, il ricorrente non ha comunque spiegato perché non avrebbe avuto la possibilità di scorgere nemmeno uno dei tre distinti segnali collocati sui tralicci sopra la corsia di marcia, segnatamente a 1'100, 800 e 300 m prima del radar. Al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che il tir telonato che stava sorpassando gli avrebbe ostacolato la visuale per varie decine di metri, nascondendogliela per almeno 80 m, motivo per cui non avrebbe scorto due cartelli indicanti il limite di velocità posti a 500 m l'uno dall'altro. Egli neppure tenta di spiegare, né ciò è comprensibile, perché non avrebbe visto il terzo cartello, e neppure dimostra l'arbitrarietà di tale accertamento (DTF 145 V 188 consid. 2.). Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). La presente fattispecie è inoltre diversa da quella posta a fondamento della sentenza 6A.11/2000 del 7 settembre 2000 richiamata dal ricorrente: in quella causa, il segnale indicante la limitazione a 50 km/h era infatti nascosto da rami d'alberi e non era quindi visibile per il conducente, motivo per cui la sua collocazione, coperta da un ostacolo, violava l'art. 103 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (RS 741.21).
4.3. Riguardo all'accenno del ricorrente al fatto che di professione egli è autista di autocarri, si può rilevare infine che, sebbene egli non lo indichi, il Consiglio nazionale, in data 4 giugno 2019, e il Consiglio degli Stati, il 5 dicembre 2019, hanno adottato entrambi la mozione n. 17.3520 "No a sanzioni doppie per gli autisti", depositata il 15 giugno 2017 da Edith Graf-Litscher. La mozione chiede di adeguare la LCStr in modo tale da consentire all'autorità competente di differenziare meglio tra ambito privato e professionale nel sanzionare un conducente professionale, che rischia di perdere il posto di lavoro a causa del ritiro della licenza; ciò equivarrebbe in effetti a una duplice sanzione, per lo meno nei casi in cui la colpa risulta lieve. A parte il fatto che l'eventuale modifica della LCStr non è ancora entrata in vigore, quest'ultimo presupposto non è comunque adempiuto nella fattispecie.
5. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 31 gennaio 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri