BGer 2D_24/2019
 
BGer 2D_24/2019 vom 10.02.2020
 
2D_24/2019
 
Sentenza del 10 febbraio 2020
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Hänni,
Cancelliere Ermotti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Vanna Cereghetti,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
opponente,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Divisione delle costruzioni,
via Franco Zorzi 13,
6500 Bellinzona,
Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, via Franco Zorzi 13,
6500 Bellinzona.
Oggetto
Appalti pubblici,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.505).
 
Fatti:
 
A.
A.a. Il 19 giugno 2018, con pubblicazione sul foglio ufficiale del Canton Ticino n. 49/2018, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino (di seguito: la Divisione delle costruzioni o il committente) ha indetto un concorso, retto dalla legge ticinese sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb/TI; RL/TI 730.100) e impostato secondo la procedura libera, concernente l'aggiudicazione del servizio di sgombero neve per mezzo di veicoli fresa su alcune strade del comprensorio cantonale per il periodo 2018-2022. Il bando segnalava che i lavori erano suddivisi in quattro lotti. Per quanto riguarda in particolare il lotto "CN alta Valle Leventina", alla base del presente litigio, il bando indicava che per lo svolgimento del servizio era necessario un solo veicolo fresa. Erano inoltre precisati i seguenti criteri d'idoneità, validi per tutti i lotti (sentenza impugnata, pag. 2 seg.) :
Dati caratteristici dell'opera :
"[...] Oltre ai criteri tecnici si richiede:
- il veicolo fresa neve, o il veicolo dotato di aggregato fresa neve offerto, deve essere di proprietà dell'assuntore al momento dell'inoltro dell'offerta.
- il veicolo fresa neve, o il veicolo dotato di aggregato fresa neve messo a disposizione dall'imprenditore, deve essere prioritariamente riservato per il servizio in oggetto [...]".
Personale :
"- La commessa in oggetto deve essere eseguita solo con personale - Si considera personale conducente della ditta, i conducenti attivi con un grado d'impiego minimo del 50 %.
- Tutti gli autisti impiegati per la seguente commessa devono essere in possesso della categoria di licenza di condurre idonea all'utilizzo dei veicoli messi a disposizione.
- L'imprenditore deve garantire almeno un autista di riserva per lotto. Esempio: per i lotti dove sono richiesti due veicoli fresa neve, l'assuntore dovrà disporre di almeno tre autisti.
[...]".
A.b. Il 12 luglio 2018, il committente, dando seguito alle domande di chiarimento che gli erano pervenute, ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte seguenti (sentenza impugnata, pag. 4 seg.) :
"Nelle 'Disposizioni particolari' CPN 102 alla pos. 142.100 è indicato che l'imprenditore deve garantire almeno un autista di riserva. Contrariamente allo sgombero neve con la calla, che può protrarsi ininterrottamente per più giorni e notti, il committente reputa che la prestazione ausiliaria con la fresa possa essere svolta, almeno di regola, anche facendo dei turni di pausa. L'autista di riserva delle frese non è quindi inteso per l'alternanza delle sciolte di lavoro, bensì solo per subentrare in caso di malattia o altra assenza del titolare. Nei lotti in cui è richiesto un solo veicolo fresa neve, i concorrenti dovranno quindi disporre di almeno due autisti (un autista principale + un autista di riserva). [...] Per scelta del committente, il grado d'impiego del personale conducente della ditta dovrà comunque essere almeno del 50 % [...] sia per evitare possibili conflitti con altre attività, sia per questioni di oneri sociali".
"Nelle 'Disposizioni particolari' CPN 102 alla pos. 142.100 si richiede che il veicolo fresa neve o il veicolo dotato di aggregato fresa neve messo a disposizione dall'offerente sia riservato prioritariamente al servizio in oggetto.
a) Ciò significa che i veicoli fresa neve o il veicolo dotato di aggregato fresa neve che vengono proposti devono, in ogni caso, essere a disposizione per il servizio di sgombero neve entro 24 ore dalla chiamata della direzione lavori, anche se sono impiegati da altri committenti.
b) Dalla chiamata della direzione lavori, l'assuntore è tenuto ad intervenire nel limite massimo di 24 ore. Ciò significa che l'assuntore ha 24 ore per poter organizzare i veicoli fresa neve o i veicoli dotati di aggregato fresa neve e il personale, nonché per recarsi sul luogo dell'intervento.
c) i veicoli fresa neve o i veicoli dotati di aggregato fresa neve messi a disposizione per il presente incarico possono in effetti essere utilizzati anche per altri committenti, fatte salve le condizioni delle 'Disposizioni particolari' CPN 102, pos. 142.100 e 621.100".
 
B.
B.a. Per il lotto "CN alta Valle Leventina" sono state inoltrate al committente, entro il termine impartito, tre offerte. Vagliata la situazione, il 16 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha assegnato la commessa per il lotto in questione alla A.________ Sagl, prima classificata con 455.9 punti.
B.b. Contro tale decisione di aggiudicazione, la ditta B.________, seconda classificata con 228.8 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (di seguito: il Tribunale amministrativo), postulando l'annullamento della decisione impugnata, l'aggiudicazione della commessa a suo favore e, in via subordinata, il rinvio degli atti al committente per nuova decisione.
B.c. Il 6 maggio 2019, dopo aver proceduto ad alcuni atti istruttori, il Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione di aggiudicazione del 16 ottobre 2018. I Giudici cantonali hanno ritenuto, in sostanza, che l'aggiudicataria (A.________ Sagl) avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non disponeva delle risorse umane necessarie al corretto svolgimento della commessa, in quanto due dei tre autisti da lei dichiarati per il lotto "CN alta Valle Leventina" qui in discussione (C.C.________ e D.C.________) erano già stati dichiarati per altri lavori di sgombero neve (sulle strade cantonali del lotto E24 "Terrazze media Leventina 1"). Il Tribunale amministrativo ha poi ritenuto che, per questo stesso motivo (mancanza delle risorse umane necessarie al corretto svolgimento della commessa), anche la B.________ avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara.
C. Il 6 giugno 2019, la A.________ Sagl ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 6 maggio 2019 e la conferma della decisione di aggiudicazione del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2018.
Il Tribunale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, tramite la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, ha presentato delle osservazioni e ha rinunciato a formulare una richiesta di giudizio. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non si è pronunciato.
Con decreto del 15 luglio 2019 è stato parzialmente concesso l'effetto sospensivo al ricorso, nel senso che il committente e la ricorrente sono stati autorizzati a concludere un contratto valido solo fino all'emanazione del giudizio del Tribunale federale.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1 pag. 282).
1.1. In ambito di commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se il valore dell'appalto raggiunge quelli previsti dall'art. 83 lett. f cifra 1 LTF e, cumulativamente, se la fattispecie pone una questione di diritto d'importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f cifra 2 LTF (DTF 134 II 192 consid. 1.2 pag. 194 seg.). Se queste condizioni di ammissibilità non sono adempiute, occorre verificare se sia aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
1.1.1. L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 141 II 113 consid. 1.4 pag. 118). Incombe alla parte ricorrente allegarla e dimostrarla, a meno che essa non appaia evidente (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 119). Per ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f cifra 2 LTF non è sufficiente che il Tribunale federale non abbia mai avuto modo di pronunciarsi sulla domanda che gli viene sottoposta, ma occorre inoltre che il problema giuridico sollevato sia suscettibile di ripresentarsi nei medesimi termini in altri casi analoghi, per cui la sua soluzione può fungere da riferimento per la prassi. La questione aperta o controversa, che dev'essere inerente all'ambito degli acquisti pubblici, deve poi avere portata tale da richiedere un chiarimento da parte della più alta istanza federale (cfr. DTF 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 118; sentenza 2C_841/2016 del 25 agosto 2017 consid. 1.1.3).
1.1.2. Nella fattispecie, la ricorrente ammette che la causa non verte su nessuna questione giuridica d'importanza fondamentale, la quale non appare inoltre evidente (cfr. sentenza 2D_25/2018 del 2 luglio 2019 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 145 II 249). A prescindere dal raggiungimento o meno dei valori soglia richiesti dall'art. 83 lett. f cifra 1 LTF, è dunque a ragion veduta che l'interessata ha formato un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
1.2. La sentenza impugnata ha annullato la decisione del 16 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Stato aveva assegnato alla ricorrente la commessa per il lotto "CN alta Valle Leventina". L'interessata può dunque prevalersi di un interesse legittimo a ricorrere (art. 115 LTF; sentenze 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 1.4 e 2C_670/2014 del 19 novembre 2014 consid. 1.4).
1.3. Per il resto, interposto tempestivamente (art. 117
1.4. Dato l'esito del presente litigio, non sono state chieste osservazioni alla B.________.
 
Erwägung 2
2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è inoltre esaminato d'ufficio; occorre che il ricorrente specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo circostanziato (art. 106 cpv. 2
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione di un diritto costituzionale (art. 118 cpv. 2
Nella fattispecie, la ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti relativo "al riassunto dei mezzi e del personale preposto all'esecuzione delle commesse ottenute dalla A.________ Sagl durante gli anni 2018-2020" (ricorso, pag. 11). Tale critica sarà esaminata più avanti (infra consid. 4). Per il resto, siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale (art. 118 cpv. 1 LTF).
3. In una censura di ordine formale, che va esaminata in primo luogo (DTF 141 V 557 consid. 3 pag. 563), la ricorrente invoca una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), lamentando una motivazione carente da parte dell'autorità precedente in merito all'effettiva disponibilità del personale da lei proposto per svolgere il servizio di sgombero neve oggetto del presente litigio. A mente dell'insorgente, alcune delle censure da lei sollevate a tal proposito in sede cantonale non sarebbero state adeguatamente esaminate dal Tribunale amministrativo. L'interessata ravvisa in questo fatto anche un "diniego di giustizia" (ricorso, pag. 13); la sua critica in questo senso si confonde tuttavia con quella relativa alla carenza di motivazione e non sarà dunque vagliata separatamente.
3.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende vari aspetti; tra questi, il diritto a una decisione motivata (DTF 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid. 5.2 pag. 70). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 pag. 565; sentenza 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1).
3.2. Nel caso di specie, la ricorrente, nella sua risposta del 29 novembre 2018 al ricorso interposto dalla B.________ davanti al Tribunale amministrativo, aveva esposto le ragioni per le quali riteneva di disporre del personale necessario al corretto svolgimento della commessa (risposta del 29 novembre 2018, pag. 5 seg.; conclusioni del 22 marzo 2019, pag. 6), rilevando in particolare che il calcolo effettuato dalla B.________ sul numero di dipendenti da lei già impiegati in altri appalti era errato e che "otto dipendenti della A.________ Sagl sono sufficienti per eseguire le diverse commesse che le sono state aggiudicate, compresa [...] la commessa oggetto del presente ricorso" (risposta del 29 novembre 2018, pag. 6).
3.3. L'autorità precedente, fondandosi in particolare su alcuni documenti agli atti (ovvero i fascicoli relativi alle commesse di servizio invernali assegnate alla A.________ Sagl per il periodo novembre 2018 - maggio 2022, le licenze di condurre degli autisti indicati in offerta per l'esecuzione della commessa e le rispettive dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari inviate all'Istituto delle assicurazioni sociali), e dopo aver esposto le argomentazioni sollevate dalla A.________ Sagl in sede di risposta (sentenza impugnata, pag. 6), ha rilevato che (almeno) due dei tre autisti dichiarati dall'interessata per il lotto "CN alta Valle Leventina" erano già stati dichiarati per altri lavori di sgombero neve e ha considerato che, per tale ragione, la sua offerta andava scartata in quanto essa non disponeva delle risorse umane necessarie al corretto svolgimento della commessa. Tale motivazione permette di capire gli elementi sui quali si è fondato il Tribunale amministrativo e i motivi per i quali i Giudici cantonali hanno considerato che l'interessata andava estromessa dalla gara e non è quindi lesiva del diritto di essere sentita della ricorrente. La censura relativa alla violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e al "diniego di giustizia" sollevata dall'insorgente non può dunque che essere scartata. Altra è la questione di sapere se le conclusioni (fattuali e giuridiche) alle quali è giunta l'autorità precedente vadano tutelate, aspetto che sarà esaminato più avanti.
4. L'insorgente (ricorso, pag. 11 seg.) lamenta un accertamento arbitrario dei fatti in merito al personale da lei impiegato per il servizio di sgombero neve sulle strade cantonali del "lotto E24" (infra consid. 4.2), sulle strade cantonali del lotto "CN Valle Bedretto" (infra consid. 4.3) e sulle strade nazionali del "settore 4.1" (infra consid. 4.4).
4.1. L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto d'arbitrio qualora l'autorità abbia manifestamente travisato il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia trascurato di considerare, senza una ragione oggettiva, un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 pag. 503).
4.2. La ricorrente sostiene di aver partecipato all'appalto relativo al "lotto E24" proponendo quattro dipendenti, di cui uno a tempo pieno e tre con un contratto a ore senza impiego minimo garantito oppure con una percentuale di impiego inferiore al 50 %. L'interessata afferma inoltre che il Consiglio di Stato, nell'attribuirle il lotto in questione, le avrebbe espressamente concesso di disporre di un prestito di manodopera superiore al 25 %, in deroga alle pertinenti norme legali. A mente dell'insorgente, date tali circostanze, l'autorità precedente sarebbe incorsa in arbitrio ritenendo che le persone proposte per svolgere tale incarico erano sei.
La censura è inoperante, in quanto perde di vista che alla base della sentenza cantonale non vi è né il numero di autisti proposti (in generale) per ogni commessa, né l'eventualità che la ricorrente potesse disporre di un prestito di manodopera, ma la constatazione precisa che gli autisti C.C.________ e D.C.________, dichiarati per il lotto "CN alta Valle Leventina" oggetto della presente procedura, "erano comunque già occupati nel lotto E24" (sentenza impugnata, pag. 13) attribuito all'insorgente con decisione del Consiglio di Stato del 30 settembre 2015 (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF). Su questo punto, che unico ha rilevanza nel ragionamento operato successivamente dal Tribunale amministrativo sulla base degli accertamenti fattuali da lui esperiti, il ricorso è silente. In particolare, l'insorgente non sostiene, né tantomeno dimostra, che i due autisti in questione non sarebbero stati impiegati nel lotto E24 e che sarebbe quindi arbitrario, come ha fatto l'autorità precedente, ritenere il contrario. Su questo punto, la critica della ricorrente non può dunque che essere respinta.
4.3. Il Tribunale amministrativo ha poi considerato che l'offerta della A.________ Sagl andava esclusa "a prescindere dalle persone non meglio identificate della A.________ Sagl messe a disposizione del Consorzio E.________ (lotto CN Valle Bedretto) " (sentenza impugnata, pag. 13). Le critiche relative al personale dichiarato per il lotto in questione non hanno dunque influenza alcuna sul presente giudizio e non meritano pertanto disamina.
4.4. Analogo discorso vale per il personale destinato a lavorare sulle strade nazionali del "settore 4.1". L'autorità precedente, pur constatando di transenna una doppia dichiarazione di personale anche per tale commessa, ha in realtà poi fondato il proprio giudizio unicamente sul fatto che due autisti (C.C.________ e D.C.________) erano stati messi a disposizione, oltre che per il lotto "CN alta Valle Leventina" qui in discussione, per lavorare sulle strade cantonali del lotto E24 (supra consid. 4.2). In siffatte circostanze, le critiche sollevate dalla ricorrente in merito al personale impiegato sulle strade nazionali del "settore 4.1" non sono determinanti per l'esito della causa e non devono essere vagliate più avanti.
4.5. Alla luce di quanto precede, la censura di accertamento arbitrario dei fatti sollevata dall'insorgente appare infondata e va pertanto respinta. Questa Corte fonderà dunque il proprio giudizio sui fatti constatati dall'autorità precedente.
5. La ricorrente sostiene che la sua estromissione dalla commessa litigiosa sarebbe arbitraria. L'interessata afferma che il criterio relativo alla "mancanza delle risorse umane necessarie al corretto svolgimento della commessa" non era previsto dal capitolato d'appalto, di modo che il Tribunale amministrativo non avrebbe potuto - senza incorrere in arbitrio - fondarsi su tale criterio per escluderla dalla gara (ricorso, pag. 14). A mente dell'insorgente, inoltre, il bando di concorso del lotto "CN alta Valle Leventina" non vieterebbe il ricorso a personale impiegato (anche) in altre commesse simili, ma prevederebbe anzi esplicitamente questa eventualità.
5.1. Una decisione è arbitraria (art. 9 Cost.) quando è in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure quando urta in modo scioccante il sentimento di giustizia ed equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Il semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità precedente, potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile non costituisce arbitrio (DTF 144 I 318 consid. 5.4 pag. 326 seg.).
5.2. Come risulta dalla sentenza impugnata, il bando di concorso indicava che la commessa doveva essere eseguita solo con personale proprio della ditta, che gli autisti proposti dovevano essere in possesso della categoria di licenza di condurre idonea all'utilizzo dei veicoli messi a disposizione e che l'imprenditore doveva garantire almeno un autista di riserva per lotto (ovvero, nel lotto in questione, un totale di due autisti). Inoltre, secondo quanto comunicato dal committente, l'aggiudicatario avrebbe fruito di un termine di ventiquattro ore dalla chiamata della direzione lavori per organizzare i veicoli e il personale, nonché per recarsi sul luogo dell'intervento.
Date tali premesse, mal si comprende come la ricorrente possa sostenere che il capitolato d'appalto non prevedeva tra i criteri d'idoneità l'obbligo di disporre del personale necessario al corretto svolgimento della commessa. Indicando il numero minimo di autisti che l'aggiudicatario doveva garantire, le condizioni che essi dovevano adempiere (licenza di condurre adeguata) e il termine entro il quale dovevano intervenire, il committente ha infatti chiaramente previsto e dettagliato tale obbligo, il quale del resto risulta anche solo dalla natura della commessa stessa, in quanto non si vede come essa avrebbe potuto essere eseguita senza il personale adeguato. È dunque senza incorrere in arbitrio che il Tribunale amministrativo ha considerato che la mancanza del personale necessario al corretto svolgimento della commessa era un elemento atto a escludere l'interessata dalla gara d'appalto.
5.3. Quanto all'argomentazione secondo la quale il bando di concorso del lotto "CN alta Valle Leventina" oggetto della presente procedura avrebbe permesso esplicitamente il ricorso a personale impiegato (anche) in altre commesse simili, di modo che sarebbe arbitrario fondarsi su una "doppia dichiarazione" di personale da parte della ricorrente per escluderla dalla gara, essa non può essere condivisa. A tal proposito, il Tribunale amministrativo ha infatti constatato - senza arbitrio, malgrado le critiche sollevate dall'insorgente su questo punto (cfr. supra consid. 4.2) - che gli autisti C.C.________ e D.C.________ "erano comunque già occupati nel lotto E24" e che le prescrizioni di gara della commessa relativa a quest'ultimo lotto vietavano agli autisti impiegati nella stessa di avere impegni concomitanti. Dal momento che i due autisti in questione erano impiegati nel lotto E24 - attribuito alla ricorrente con decisione del Consiglio di Stato del 30 settembre 2015 (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF) - e che era loro vietato assumere altri impegni dello stesso genere, non si vede in cosa sarebbe insostenibile ritenere che essi non erano disponibili per il lavoro sul lotto "CN alta Valle Leventina" qui in esame, né in che modo l'autorità precedente sia incorsa in arbitrio considerando che la ricorrente andava quindi esclusa dalla gara in quanto difettava del personale necessario al corretto svolgimento della commessa.
5.4. In siffatte circostanze, la censura relativa alla violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non può che essere scartata.
6. Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili al Consiglio di Stato (art. 68 cpv. 3 LTF), né all'opponente, alla quale non sono state chieste osservazioni.
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente e dell'opponente, al Consiglio di Stato (tramite la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio), al Tribunale amministrativo e all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Cantone Ticino.
Losanna, 10 febbraio 2020
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Ermotti