BGer 5D_37/2020 |
BGer 5D_37/2020 vom 05.03.2020 |
5D_37/2020 |
Sentenza del 5 marzo 2020 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comunione dei comproprietari del Condominio
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (13.2019.88).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Il 29 ottobre 2019 A.________ ha introdotto un reclamo avverso la decisione 18 ottobre 2019 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la sua istanza di rigettare l'opposizione interposta dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso di fr. 19'000.-- oltre interessi (istanza fondata su una sentenza 22 maggio 2017 della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
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Con decreto 20 novembre 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha fissato a A.________ un ultimo termine improrogabile fino al 2 dicembre 2019 per depositare un anticipo di fr. 250.-- in garanzia delle spese processuali presumibili in relazione al suo reclamo. Mediante sentenza 5D_217/2019 del 5 dicembre 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso introdotto da A.________ il 26 novembre 2019 avverso tale decreto.
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La III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza 14 gennaio 2020, ha deciso di non entrare nel merito del reclamo per mancato versamento dell'anticipo.
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2. Con ricorso datato 26 febbraio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 14 gennaio 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di obbligare la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ a versare l'importo risultante dalla predetta sentenza 22 maggio 2017 entro dieci giorni.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF).
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4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
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4.1. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). La conclusione volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro risulta pertanto inammissibile.
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4.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono del tutto disattese. Il ricorrente infatti non si confronta con il giudizio della Corte cantonale e non si prevale della lesione di diritti costituzionali.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 marzo 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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