BGE 98 Ia 439
 
69. Estratto della sentenza 31 ottobre 1972 nella causa X e consorti contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Regeste
Art. 34 OG, Stillstand der Fristen.
 
Sachverhalt
Riassunto dei fatti:
X, nato nel 1898, apparteneva il 31 dicembre 1970, al momento della scadenza del suo mandato triennale, che sino ad allora era stato regolarmente rinnovato, da sette anni al consiglio d'amministrazione di un'azienda cantonale indipendente. Il Consiglio di Stato lo riconfermò nella sua carica presidenziale il 24 novembre 1971, ma solamente fino al 31 dicembre 1972. La limitazione si fondava su di un decreto esecutivo emanato dal Consiglio di Stato lo stesso giorno della decisione di riconferma e in virtù del quale i membri dei consigli d'amministrazione delle aziende cantonali completamente indipendenti dall'amministrazione dello Stato e con personalità giuridica propria possono, dopo il 700 anno di età, essere riconfermati nelle loro funzioni solo quando non le abbiano già ricoperte per tre periodi.
Con ricorso di diritto pubblico X ed altri membri del consiglio d'amministrazione dell'azienda hanno impugnato sia la decisione del Consiglio di Stato che il decreto esecutivo, allegando che l'una e l'altro violano i diritti costituzionali e sono arbitrari.
 
Considerando in diritto:
1. Il decreto esecutivo del 24 novembre 1971 su cui si fonda la riconferma limitata di X è stato pubblicato nel "Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino" del 30 novembre 1971. La comunicazione di tale riconferma è giunta al domicilio dell'interessato il 29 novembre 1971 ed è stata trasmessa dalla posta, essendo il destinatario assente, all'azienda da lui presieduta, ove perveniva il 30 novembre 1971. L'atto di ricorso è stato consegnato alla posta l'11 gennaio 1972. Il corso del termine di 30 giorni a contare dalla comunicazione della decisione impugnata, previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG per il deposito del ricorso di diritto pubblico, è rimasto sospeso, in virtù dell'art. 34 lett. c OG, dal 18 dicembre al 10 gennaio inclusi. Il termine summenzionato che senza la sospensione disposta dalla legge in relazione con le ferie giudiziarie intorno a Natale sarebbe scaduto durante queste ultime, risulta pertanto osservato, sia per quanto concerne l'impugnazione del decreto esecutivo, sia per quella della rielezione limitata.
Giova al proposito effettuare una precisazione concernente il principio pubblicato in RU 97 I 851, ove si è rilevato che le ferie giudiziarie di cui all'art. 34 OG non hanno alcun influsso sulla scadenza dei termini fissati dalla legge o dal giudice, quando il giorno della scadenza sia stato esplicitamente fissato ad una data posteriore. Tale principio appare corretto ove il termine sia assegnato dal giudice, il quale ha una certa latitudine al rispetto e suole tener conto, quando impone un termine a data fissa senza contemporaneo riferimento ad un numero di giorni preciso, dell'esistenza delle ferie giudiziarie. In quanto siano comprovati motivi sufficienti, può inoltre essere chiesta dalle parti, prima della scadenza, la proroga del termine (art. 33 cpv. 2 OG). Diverso è il caso per i termini fissati dalla legge, che sono sempre espressi, almeno per quanto concerne l'organizzazione giudiziaria federale, in un certo numero di giorni. Per tali termini - che sono improrogabili (art. 33 cpv. 1 OG) - la fissazione di una data precisa, riferita ad un giorno determinato del calendario, non è usuale poiché, da un lato, è ancora incerta la data della notifica dell'atto che fa decorrere il termine, e, dall'altro, è necessario che la parte a cui la legge impone il termine possa beneficiare non solamente dell'intero numero di giorni di cui esso consta, bensì pure dell'integrale periodo di sospensione ordinato dalla legge.