BGE 101 Ia 401 |
66. Estratto della sentenza del 4 giugno 1975 nella causa Mauro Tani contro Ministero pubblico della Confederazione |
Regeste |
Auslieferung; Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957; Bundesbeschluss über dessen Genehmigung vom 27. September 1966, Art. 2 zu Art. 7 und 8 (des Übereinkommens). |
Sachverhalt |
Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno spiccò, in data 11 ottobre 1974, un "ordine di cattura" contro Mauro Tani, siccome prevenuto colpevole di ricettazione ai sensi dell'art. 648 del Codice penale italiano (CPI) per aver acquistato da persona non conosciuta, al fine di procacciarsi un indebito profitto, almeno quattro quadri dei pittori Manaresi, Rondini e Benvenuti, compendio di un furto commesso a Livorno agli inizi del mese di luglio 1971.
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Con nota 11 novembre 1974, fondandosi sulla Convenzione europea di estradizione (la Convenzione) conclusa a Parigi il 13 dicembre 1957, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto l'estradizione di Tani producendo il mandato di cattura e la trascrizione dell'art. 648 CPI sulla ricettazione.
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Mauro Tani si è opposto all'estradizione e il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha trasmesso l'incarto al Tribunale federale.
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Il Tribunale federale ha accolto l'opposizione di Tani.
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Considerato in diritto: |
Per contro la LEstr., realizzandosi tale condizione, prevede il rifiuto dell'estradizione (art. 12 LEstr.).
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a) È vero che, secondo la Convenzione, la parte richiesta fruisce di una grande libertà d'apprezzamento, nel senso che, verificandosi le condizioni dell'art. 7, non ha l'obbligo né di accordare né di rifiutare l'estradizione. La Svizzera ha però dichiarato di rifiutare, verificandosi le condizioni dell'art. 7, l'estradizione per infrazioni commesse sul suo territorio, a meno che, in applicazione dell'art. 2 § 2 della Convenzione, l'estradizione debba essere comunque concessa per altri fatti non sottoposti alla giurisdizione svizzera.
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Il Tribunale federale è pertanto tenuto a rifiutare l'estradizione se la stessa è chiesta a dipendenza di fatti commessi, almeno in parte, su territorio svizzero, salvo che l'estradizione debba essere comunque accordata a dipendenza di altre infrazioni commesse sul territorio dello Stato richiedente; solo in questo caso eccezionale il giudice dell'estradizione dispone di un certo apprezzamento per accordarla o rifiutarla.
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Tale soluzione è conforme alla tradizione del diritto svizzero in materia: già secondo l'autore dell'avamprogetto della LEstr., il dovere primordiale di punire un'infrazione compete allo Stato sul territorio del quale l'infrazione stessa venne commessa, e lo Stato non può esentarsene facendo capo all'estradizione (cfr. ALPHONSE RIVIER, Motifs à l'appui d'un avant-projet de loi fédérale sur l'extradition, présentés au Département fédéral de justice et police, du 12 octobre 1889, pag. 21; v. anche HANS SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, pag. 65; MANFRED BURGSTALLER, Das europäische Auslieferungsübereinkommen und seine Anwendung in Österreich, Vienna 1970, pagg. 32 e 33). Pure la giurisprudenza costante di questo Tribunale federale nega che l'estradizione a uno Stato estero possa essere accordata a dipendenza di infrazioni commesse in territorio elvetico in quanto, ritenuta la competenza dei tribunali svizzeri, non sussiste nessuna ragione perché questi ne siano spossessati a favore di tribunali stranieri (cfr. DTF 43 I 66 segg. e sentenze citate), precisando che la validità del principio non viene sminuita nei casi in cui l'infrazione è commessa parzialmente sul territorio dello Stato richiedente e parzialmente sul territorio svizzero (DTF 78 I 39 segg. consid. 4b).
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b) Secondo l'art. 7 CP un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
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Nel caso in esame Tani ha dichiarato di aver acquistato il quadro firmato Maranesi nel 1971/72, unitamente ad una trentina di altri di poco valore a un mercato di robivecchi a Milano, di averlo portato a Livorno per trasportarlo in seguito a Neuchâtel nel proprio appartamento; per quanto concerne gli altri quadri, Tani dichiara di averli ricevuti in pegno a Livorno e di averli trasportati poi in Svizzera, dove vennero sequestrati dopo il suo arresto.
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Nel caso in esame appare che Tani, pur essendo entrato in possesso in Italia delle tele rubate, ha dissimulato le stesse in Svizzera dove, poco prima del suo arresto, ha nuovamente tentato di sottrarre gli oggetti alle ricerche della polizia facendoli trasportare presso la cognata. Il tentativo è però fallito, in quanto il sequestro delle tele è intervenuto nel suo appartamento il giorno del suo arresto.
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Consta pertanto che Tani ha commesso in Svizzera almeno uno degli atti costitutivi del reato di ricettazione, per cui la sua estradizione all'Italia deve essere rifiutata in applicazione dell'art. 7 della Convenzione, integrato dalla citata riserva formulata dal Consiglio federale.
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4. In data 15 marzo 1974 il Procuratore generale del Cantone di Neuchâtel ha richiesto l'apertura di un'inchiesta penale a carico di Mauro Tani, prevenuto di ricettazione. In data 25 maggio dello stesso anno il giudice istruttore neocastellano ha disposto l'arresto di Mauro Tani con l'imputazione di ricettazione di quadri rubati in Italia. Il giudice istruttore, dopo aver interrogato Tani circa la provenienza dei quadri, ha proseguito la sua inchiesta anche su altre piste. Ne risulta che a carico di Tani è stato aperto un procedimento penale in Svizzera a dipendenza dei fatti per i quali venne chiesta l'estradizione. Secondo l'art. 8 della Convenzione, in simile evenienza l'estradizione può essere rifiutata. Come per l'art. 7, la Svizzera ha però limitato la portata di tale norma, nel senso che essa nega in tal caso l'estradizione, salvo che questa debba comunque esser accordata per altro titolo. L'estradizione deve quindi esser rifiutata anche in applicazione dell'art. 8 della Convenzione, integrato dalla menzionata riserva.
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