BGE 112 Ia 377 |
60. Estratto della sentenza 4 settembre 1986 della I Corte di diritto pubblico nella causa von Wyss, Moser e Coronetti c. Pellanda, Municipio di Minusio e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) |
Regeste |
Art. 88 OG; Legitimation des Nachbarn zur staatsrechtlichen Beschwerde. |
2. Ungeachtet der fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann der Nachbar die Verletzung solcher kantonaler Verfahrensrechte rügen, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt oder auf eine solche hinausläuft (E. 2). |
Art. 20 des Tessiner Verwaltungsverfahrensgesetzes, Art. 4 BV. Akteneinsicht, Geltungsbereich und Grenzen. |
Art. 20 Verwaltungsverfahrensgesetz und Art. 4 BV gewährleisten den Privaten kein Recht, offizielle Aktenstücke zur Einsicht herauszuverlangen. Sie können unter Umständen die Herstellung und Übergabe von Kopien verlangen, falls dies den Behörden kein unverhältnismässiger Aufwand und keine hohen Kosten verursacht (E. 2a-b). |
Sachverhalt |
Con decisione del 30 ottobre 1984, il Municipio di Minusio ha rilasciato all'ing. Gianluigi Pellanda la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione a tre piani sul mappale n. 2628 RFD, ubicato in località "Cadogno"; nel contempo esso ha respinto le opposizioni al progetto formulate dal dott. Hans Peter von Wyss in Zurigo, proprietario della particella n. 2145 RFD, separata da quella del resistente da via delle Vigne, e dalle signore Laurence Moser e Francine Coronetti in Bienne, comproprietarie del fondo attiguo part. n. 2781 RFD.
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In data 15 novembre 1984, gli opponenti sono insorti contro la decisione del Municipio dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo in modo particolare che il progetto in esame contrastava con l'art. 34 del regolamento edilizio di Minusio (REC) poiché l'altezza minima dei locali era di m 2.40, anziché di m 2.60. Questa impugnativa è stata respinta con risoluzione n. 2555 del 14 maggio 1985: in punto alla censura appena evocata, il Consiglio di Stato ha negato ai ricorrenti la facoltà di contestare l'altezza insufficiente dei locali, gli stessi non essendo domiciliati nel Comune e non potendo quindi lamentare la violazione di una norma come l'art. 34 REC, volta a tutelare interessi igienici e pubblici in generale.
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La predetta risoluzione del Governo è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo con sentenza del 29 novembre 1985, intimata alle parti il 10 dicembre successivo. La Corte cantonale ha lasciato aperta la questione di sapere se al dott. von Wyss potesse spettare il diritto di ricorrere (art. 49 cpv. 3 della legge edilizia), dal momento che esso andava senz'altro riconosciuto alle opponenti Moser e Coronetti anche con riferimento alla censura di violazione dell'art. 34 REC.
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Hans Peter von Wyss, Laurence Moser e Francine Coronetti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo con ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4 Cost. ed hanno chiesto al Tribunale federale di annullarla, protestando spese e ripetibili. Gianluigi Pellanda, il Municipio di Minusio ed il Consiglio di Stato hanno proposto la reiezione del gravame; il Tribunale amministrativo ha fatto riferimento alla propria sentenza, riconfermandosi nelle relative conclusioni ed allegazioni.
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Considerando in diritto: |
a) (Presupposti per riconoscere a terzi il diritto di ricorrere contro una licenza edilizia.)
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b) Il dott. Hans Peter von Wyss non è proprietario di fondo immediatamente di un fondo immediatamente adiacente a quello dell'ing. Pellanda poiché le particelle n. 2628 e 2145 sono separate da una pubblica via: ancorché ciò non basti per negargli a priori il diritto di ricorrere (DTF 107 Ia 74 consid. 2b), la questione della sua legittimazione può rimanere aperta nel concreto caso poiché un altro presupposto da cui essa dipende non è comunque adempiuto.
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L'art. 34 REC, a cui i ricorrenti esplicitamente si richiamano, stabilisce l'altezza minima dei locali d'abitazione (m 2.60) ed è volto a tutelare interessi di natura pubblica, dettati da esigenze di polizia sanitaria. Per contro, esso non tende nemmeno parzialmente a proteggere i vicini poiché la fissazione di un'altezza minima giova soltanto agli occupanti dei locali, garantendo loro migliori condizioni abitative. Tutt'al più, questa disposizione può comportare per i proprietari confinanti effetti indiretti negativi poiché una maggior altezza dei locali potrebbe determinare una maggiore altezza degli edifici: ciò non basta tuttavia per attribuire all'art. 34 REC la qualifica di norma mista (cfr. SCOLARI, Commentario della legge edilizia, n. 13 all'art. 43), eretta anche nell'interesse dei vicini, ed i ricorrenti non sono quindi legittimati a dolersi con ricorso di diritto pubblico d'una sua violazione.
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2. I ricorrenti, tuttavia, si prevalgono anche d'una violazione del diritto di essere sentiti ed in particolare di quello di consultare gli atti. In sostanza essi si lagnano per non aver potuto esigere dal Comune di Minusio le fotocopie degli atti più importanti della domanda di costruzione, al fine di poterli consultare tranquillamente, e rimproverano al Tribunale cantonale di aver respinto questa loro richiesta richiamandosi all'art. 20 LPAmm, all'art. 4 Cost. e alla prassi del Tribunale federale. Ora i ricorrenti, pur non essendo legittimati nel merito, hanno nondimeno veste per dolersi d'una violazione dei diritti di parte assicurati loro dalla procedura cantonale, che si risolve in un diniego di giustizia formale, ed il ricorso di diritto pubblico su tal punto è quindi proponibile (DTF 110 Ia 75, DTF 107 Ia 75 consid. 2d, 185 consid. 3; Rep. 1980 pag. 26 consid. 2c).
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a) Come già rilevato dal Tribunale federale, l'art. 20 LPAmm consacra esplicitamente il principio - già desumibile dall'art. 4 Cost. - del diritto della parte in procedimenti amministrativi all'esame degli atti, con le eccezioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti (DTF 100 Ia 10 consid. 3d). Questo diritto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa altresì alla considdetta natura formale del diritto di essere sentiti (DTF 110 Ia 77, 85 consid. 4a, 109 Ia 226/27 consid. 2d, DTF 100 Ia 10 consid. 3d, 102 segg. consid. 5; Rep. 1980 pag. 3 consid. 2a, pag. 5 consid. 2d).
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b) In linea di principio, il diritto di consultare gli atti secondo gli art. 20 LPAmm e 4 Cost. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 146): questo diritto - come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare - non garantisce tuttavia quello di farsi rimettere atti ufficiali, al fine di consultarli al proprio domicilio, e l'interessato può eventualmente esigere la confezione e la consegna di copie solo in casi eccezionali e a condizione ancora che ciò non comporti per l'autorità un dispendio rilevante e spese eccessive (DTF 108 Ia 7 /8 consid. 2b/c; HAEFLIGER, op.cit., ibidem; GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 383). Ora, da questa giurisprudenza - malgrado l'opinione avversa sostenuta nel ricorso - non v'è motivo di scostarsi, proprio per non esporre sistematicamente le autorità ad oneri finanziari e di lavoro supplementari. A parte ciò, i ricorrenti non adducono alcun argomento che avrebbe potuto giustificare nel loro caso una simile eccezione, né pretendono che gli atti della domanda di costruzione potessero essere facilmente fotocopiati sul posto per una spesa modica o comunque contenuta: la censura di violazione del diritto di essere sentiti è quindi infondata e dev'essere disattesa.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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