41. Estratto della sentenza 24 gennaio 1979 della Camera di diritto amministrativo nella causa Laudi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
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Regeste
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Gewässerschutz; Verunreinigung durch den Gebrauch eines Motorfahrzeuges; vorzeitige Ersatzvornahme von Massnahmen zur Abwehr und Behebung der Verunreinigung.
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Sachverhalt
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Il 26 gennaio 1977, su segnalazione della Polizia cantonale di Vira Gambarogno, i tecnici della Sezione cantonale protezione acque e aria furono chiamati ad intervenire per un caso d'inquinamento con idrocarburi verificatosi sulla strada cantonale, in territorio di Magadino, all'altezza dell'Albergo Svizzero. Gli accertamenti eseguiti dalle competenti autorità permisero poi di appurare che la fuoriuscita di olio combustibile e di olio idraulico era avvenuta in seguito al parziale incendio di un'autogrù appartenente alla ditta Giorgio Laudi di Locarno. Il detto incendio era stato provocato dal surriscaldamento dovuto all'inserimento del freno ausiliario durante la corsa.
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Con risoluzione 22 dicembre 1977, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino attribuì a Giorgio Laudi la responsabilità amministrativa dell'incidente, e lo dichiarò tenuto a rimborsare allo Stato gli importi da esso anticipati per le misure di prevenzione e risanamento.
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Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, Giorgio Laudi ha impugnato la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo al Tribunale federale di annullarla e protestando spese e ripetibili.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Dai considerandi:
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a) Giusta l'art. 36 cpv. 6 LCIA, dalla responsabilità prevista nella legge stessa, sono esclusi i fatti che ricadono appunto nell'ambito della cennata legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, di quella del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, di quella del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta o di quella del 23 dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni. Tuttavia, codesta clausola esclusiva si riferisce manifestamente ai soli casi di responsabilità trattati dai capoversi 1 a 5 dello stesso disposto, senza toccare invece il problema della copertura delle spese sostenute per l'adozione delle misure di sicurezza di cui è discorso all'art. 8 LCIA. Anche se alla luce delle situazioni ivi descritte possono invero porsi sottili problemi di delimitazione, la presente vertenza non concerne affatto il risarcimento di un danno cagionato dall'inquinamento delle acque ai sensi dell'art. 36 LCIA, ma riguarda invece e soltanto l'accollamento delle spese relative all'attuazione surrogatoria anticipata.
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b) D'altronde, si volesse su tal punto seguire il ricorrente, sorgerebbe allora la delicata questione di sapere se l'obbligo d'assumere codeste spese costituisce veramente un fatto che ancora ricade nell'ambito della legge federale sulla circolazione stradale, giusta l'art. 36 cpv. 6 LCIA. Orbene, in questo contesto, la Compagnia "La Basilese", quale assicuratrice responsabilità civile (RC) del ricorrente, pur avendo sostenuto l'esclusiva applicabilità delle norme sulla circolazione stradale, ha nondimeno declinato ogni responsabilità, asserendo inoltre che l'assicurazione RC suole rispondere dei danni cagionati a terzi, ma non delle spese sostenute per la prevenzione di eventuali danni. A parer suo, le spese di questa natura dovrebbero quindi esser poste a carico dello Stato (v. lettera 4 novembre 1977, menzionata dal ricorrente nel gravame). Questa interpretazione non regge alla critica.
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L'art. 36 cpv. 6 della legge federale contro l'inquinamento delle acque non consente infatti d'escludere dalla responsabilità ivi prevista qualsiasi evento dannoso verificatosi durante la circolazione stradale poiché la detta norma si riferisce ai soli casi che, dal profilo della RC, sono chiaramente disciplinati dalla LCS; in altre parole, le disposizioni di cui all'art. 36 cpv. 1 a 5 diventano inapplicabili là dove interviene la responsabilità causale prevista dalla LCS; per converso, se codesta responsabilità causale non entra in linea di conto, ad esempio perché la legge stessa - come sostenuto in casu dalla società assicuratrice - non conosce responsabilità per i costi delle misure preventive, si esclude d'acchito ogni possibile concorso di norme, e tornerebbe comunque applicabile la LCIA, nella misura in cui contiene una regolamentazione specifica.
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Chi cagiona un pericolo o un perturbamento per la protezione delle acque utilizzando un veicolo a motore deve quindi sopportare le spese sostenute per l'adozione dei necessari provvedimenti, in virtù dell'art. 8 LCIA ed alla stessa stregua d'ogni altro perturbatore. Questa soluzione s'avvera d'altronde logica ed è confortata dal fatto che simili interventi preventivi non ricadono, secondo il sistema della legge, sotto il disposto dell'art. 36 LCIA, mentre il capoverso 6 di codesto articolo non si riferisce comunque all'art. 8 della legge stessa.
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c) Da quanto testé esposto, si desume poi l'infondatezza dell'ulteriore censura ricorsuale, con cui il ricorrente pretende che la fattispecie concreta sostanzierebbe un semplice caso di responsabilità per colpa di natura civilistica. In casi come quello in esame, l'art. 8 LCIA costituisce infatti la base legale adeguata che permette non solo di attuare anticipatamente i provvedimenti necessari in luogo di chi v'era tenuto, ma anche di porre poi le relative spese a carico di colui che ha perturbato la protezione delle acque, secondo il principio della causalità (cfr. LOREZ-WIEGAND, Haftung aus Gewässerverunreinigung, tesi Zurigo 1976, pag. 51; inoltre, DTF 101 Ib 413 consid. 4).
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