48. Estratto della sentenza 5 settembre 1989 della I Corte di diritto pubblico nelle cause Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale e Dipartimento federale dell'interno c. Centro turistico Grossalp S.A., Bosco Gurin, e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorsi di diritto amministrativo)
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Regeste
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Forstpolizei; Rodungsbewilligung.
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Sachverhalt
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La Centro turistico Grossalp S.A. gestisce tre sciovie site in territorio del Comune di Bosco Gurin. Il 3 settembre 1970 la società aveva ottenuto dal Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni l'autorizzazione di dissodare un'area boschiva di 2950 m2 per la creazione di una sciovia; l'8 agosto 1988 essa ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza volta a ottenere il permesso di dissodare 2800 m2 di terreno silvestre, in tutto 24 larici, in un luogo dove la pista è stretta e ripida. Due sono i motivi principali che hanno indotto la Grossalp a postulare il secondo dissodamento: da un lato la sicurezza degli sciatori e degli addetti alla manutenzione delle piste, dall'altro la prospettiva di ottenere l'omologazione della pista "Ritzberg" da parte della Federazione internazionale di sci (FIS).
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Considerata la lieve entità del sacrificio di area boschiva, l'importanza e i vantaggi - per tutta la zona - che possono derivare dal miglioramento delle infrastrutture del centro e il fatto che al momento della richiesta già era stato effettuato il taglio abusivo di 18 larici, senza prendere in considerazione il permesso accordato nel 1970, l'11 gennaio 1989 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accolto la richiesta della Grossalp. Nel contempo la società è stata obbligata a versare un contributo per opere di rimboschimento, nonché a elaborare un piano di protezione per la zona circostante. La risoluzione governativa è stata impugnata con ricorsi di diritto amministrativo dalla Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale e dal Dipartimento federale dell'interno.
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Ammettendo l'esistenza di una "stessa opera" il Tribunale federale ha annullato il giudizio querelato per incompetenza decisionale dell'esecutivo ticinese e ha accolto il ricorso del Dipartimento federale dell'interno, a cui ha rinviato gli atti per l'esame di prima istanza. Il ricorso della Lega è stato dichiarato invece privo d'oggetto, avendo essa nel corso della procedura rinunciato a sottoporre all'esame del Tribunale federale le questioni di natura formale.
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Dai considerandi:
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b) Il dissodamento litigioso è stato chiesto per migliorare il tracciato di una pista, quello effettuato nel 1970 per la costruzione di una sciovia. Nel caso all'esame esiste uno stretto nesso funzionale tra pista e sciovia, dato che, proprio nel luogo del dissodamento, la pista rappresenta - eccezion fatta per coloro che praticano lo "sci fuori pista" - l'unica possibilità di discesa; le concrete circostanze consentono dunque di ammettere l'esistenza di una "stessa opera".
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