BGE 97 I 766
 
111. Estratto della sentenza del 15 dicembre 1971 nella causa Stato del Cantone Ticino contro Patriziato di Gorduno.
 
Regeste
Anschlussbeschwerde an das Bundesgericht in eidgenössischen Enteignungssachen.
 
Estratto dei considerandi:
4. L'espropriante non ha impugnato la decisione della Commissione nei punti riguardanti l'indennità per le part. 3 e 726, l'espropriato l'ha impugnata solo con ricorso adesivo. Poiché quest'ultimo non ha portata ed efficacia autonome, ma dipende dal ricorso principale, ne consegue che esso è irricevibile, nella misura in cui chiede una maggiore indennità per oggetti per i quali il ricorrente principale ha accettato il giudizio dell'istanza inferiore. Non giova al ricorrente adesivo invocare il principio per cui quello che conta è l'indennità complessiva e non l'importo per ogni singolo bene espropriato. Tale criterio vale nel caso di espropriazione parziale, in cui il compenso per la frazione espropriata e quello per il deprezzamento della parte residua formano un'unità giuridica e ove le singole poste rappresentano semplicemente fattori atti a permettere la determinazione della piena indennità. Se la domanda non va considerata singolarmente per ogni fattore di valutazione, essa lo deve essere, invece, per ogni oggetto di espropriazione (RU 94 I 581). In concreto, le singole particelle espropriate costituiscono ognuna, separatamente, l'oggetto espropriato, né esiste ragione, ad es. un'unità economica, che imponga di considerarle assieme.