BGE 83 II 339 |
46. Sentenza della II Corte civile 6 giugno 1957 nella causa Ditta Anselmo Lardi e figlio contro Vassella. |
Regeste |
Berufung. |
Fall eines kantonalen Urteils, das einem Kläger die Aktivlegitimation abspricht infolge versehentlich unrichtigen Lesens eines Handelsregistereintrages. |
Sachverhalt |
In data 16 settembre 1954, Sincero Lardi, figlio di Anselmo, si rivolse all'ufficio del registro fondiario di Poschiavo, chiedendo che sulla casa di Vassella fosse iscritta un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori. Respinta dall'ufficiale del registro fondiario, la domanda veniva successivamente accolta dalla Presidenza del circolo di Poschiavo, che ordinava un'iscrizione provvisoria valida fino al 31 dicembre 1954 (art. 961 CC). La petizione di causa intesa a far riconoscere il credito fu presentata dalla ditta Lardi Anselmo e figlio il 29 dicembre 1954. Il Tribunale del distretto Bernina la respinse il 14 settembre 1956, considerando tra l'altro che l'iscrizione provvisoria ordinata dalla Presidenza del Circolo di Poschiavo non aveva più alcun valore giuridico perchè non era stata rinnovata in tempo debito, e cioè prima del 31 dicembre 1954.
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Adito dalla parte attrice, il Tribunale cantonale dei Grigioni confermò, l'11/12 dicembre 1956, il giudizio della Corte distrettuale. Esso non lo fece tuttavia per le ragioni esposte dai giudici di prime cure, ma per il motivo che la ditta Lardi Anselmo e figlio non aveva veste per agire. In merito, il Tribunale cantonale ha segnatamente esposto quanto segue: È accertato che la parte attrice è iscritta nel registro di commercio, dal 26 gennaio 1952, come società in nome collettivo sotto la designazione "Lardi Anselmo e figlio". È parimente pacifico che l'ipoteca legale di cui si tratta è stata annotata nel registro fondiario al solo nome del socio Sincero Lardi. Poichè non è stata promossa - in queste circostanze - da Sincero Lardi, dal titolare cioè dell'ipoteca legale, bensì dalla società in nome collettivo Lardi Anselmo e figlio, l'azione giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di veste attiva. Per giustificare il suo diritto di agire, la parte attrice pretende invero che Sincero Lardi avrebbe assunto la ditta per conto suo e che il titolare dell'ipoteca legale e la ditta sarebbero dunque una sola persona. Considerazioni di sicurezza giuridica esigono tuttavia che la questione dell'identità tra il titolare dell'ipoteca legale e la ditta attrice sia decisa in base alle risultanze del registro di commercio e non in base a eventuali accordi interni dei soci in nome collettivo.
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B.- La parte attrice ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata alla autorità cantonale per nuovo giudizio. Essa fa in sostanza valere che, contrariamente all'opinione del Tribunale cantonale dei Grigioni, titolare della ditta è in realtà Sincero Lardi.
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Considerando in diritto: |
Così stando le cose, devesi avantutto esaminare se la sentenza impugnata sia fondata su accertamenti dovuti a una svista manifesta nel senso degli art. 55 cp. 1 lett. d e 63 cp. 2 OG. La questione della veste attiva rientra infatti tra quelle che sono soggette, nell'ambito di un ricorso per riforma, al sindacato del Tribunale federale. Ora, il diritto federale sarebbe senza dubbio violato qualora la Corte cantonale avesse negato all'attrice la veste attiva fondandosi su accertamenti manifestamente dovuti a una svista. In questo caso, l'errore commesso dovrebbe essere rettificato d'ufficio (art. 63 cp. 2 OG).
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Secondo la giurisprudenza recente del Tribunale federale, una svista manifesta dev'essere ammessa quando sia adempiuta la seguente doppia condizione: occorre in primo luogo che l'accertamento di cui si tratta sia senza dubbio imputabile alla circostanza che l'autorità cantonale non ha preso in considerazione, per una svista, un determinato atto o non ne ha comunque letto il testo in modo corretto e occorre, in secondo luogo, che il Tribunale federale sia senz'altro in grado di rettificare l'accertamento di cui si tratta sulla scorta dell'atto medesimo (RU 81 II 86).
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In concreto, il Tribunale cantonale dei Grigioni ha negato l'identità tra Sincero Lardi e la ditta Lardi Anselmo e figlio, con esplicito riferimento all'iscrizione di questa ditta nel registro di commercio quale è stata effettuata il 26 gennaio 1952. Ora, da quest'iscrizione risulta esattamente il contrario di quanto è stato ritenuto pacifico nella sentenza impugnata. Il testo dell'iscrizione (Foglio ufficiale svizzero di commercio, numero 30 dell'annata 1952) è infatti il seguente: "26 gennaio. Segheria, falegnameria, costruzioni. Anselmo Lardi e figlio, successore Lardi Sincero, in Poschiavo. Titolare della ditta è Sincero Lardi, da e in Poschiavo. Questa ditta ha assunto attivo e passivo della cessata società 'Anselmo Lardi & figlio', in Poschiavo. Segheria, falegnameria, impresa costruzioni". Detta iscrizione corrisponde a quella pubblicata nell'Annuario svizzero del registro di commercio del 1956 ed è pure riprodotta integralmente nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni (numero 6 dell'8 febbraio 1952).
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Tenuto conto del testo univoco di questa iscrizione quale è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nell'Annuario svizzero del registro di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale, l'opinione del Tribunale di seconda istanza che la ditta attrice sarebbe una società in nome collettivo non può effettivamente spiegarsi che ammettendo una svista manifesta nell'accertamento dei fatti a norma delle disposizioni e della giurisprudenza citate.
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È innanzitutto evidente che la Gorte di seconda istanza non avrebbe proceduto all'accertamento di cui si tratta se avesse letto l'iscrizione correttamente, se l'avesse cioè - in concreto - letta integralmente. Negli atti di causa - e ancora nel ricorso per riforma - la ditta attrice è bensì indicata come ditta "Lardi Anselmo e figlio", senza l'aggiunta "successore Sincero Lardi". Determinante per giudicare se vi sia una svista manifesta è tuttavia la circostanza che il Tribunale cantonale medesimo ha considerato essenziale l'iscrizione della ditta nel registro di commercio quale società in nome collettivo e ha poi dedotto il suo convincimento da detta iscrizione.
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La circostanza che nessuna delle pubblicazioni contenenti l'iscrizione in discussione faccia parte dell'incarto cantonale non giustifica una soluzione diversa della questione.
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Il Tribunale cantonale medesimo si riferisce infatti esplicitamente all'iscrizione nel registro di commercio, indicandone pure la data. Con ciò nessun dubbio è possibile sull'identità del documento che l'autorità cantonale ha considerato essenziale per il risultato cui è giunta. È nessun dubbio è possibile sul fatto che detta autorità ha consultato -- direttamente o indirettamente - il registro di commercio, assumendolo tra gli atti di causa. Ammettere un'altra ipotesi per il solo motivo che il testo esatto dell'iscrizione non risulta nè dalla sentenza impugnata nè dagli atti effettivamente versati nell'incarto cantonale equivarrebbe a interpretare in modo inammissibile tanto l'art. 63 cp. 2 OG (che par la soltanto di "accertamenti dovuti manifestamente ad una svista") quanto la giurisprudenza medesima del Tribunale federale. Questa conclusione s'impone, tanto più che ai registri di natura analoga a quella del registro di commercio può essere riconosciuta notorietà giudiziaria, nei casi almeno in cui un'autorità vi si riferisca - come qui è il caso - con assoluta chiarezza e nessun dubbio sia dunque possibile sull'identità del registro consultato.
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2. Circa gli effetti di questa svista manifesta, ci si deve riferire, in primo luogo, a quanto il Tribunale cantonale medesimo ha esposto nel giudizio impugnato. "Die Sachlegitimation - ha segnatamente detto la Corte cantonale - könnte somit nur dann bejaht werden, wenn feststünde, dass diese Firma mit dem Träger des umstrittenen Bauhandwerkerpfandrechtes identisch ist". Da questo ragionamento appare che l'azione non sarebbe comunque stata respinta per mancanza di veste attiva se l'identità tra Sincero Lardi e la ditta "Lardi Anselmo e figlio" fosse stata ritenuta provata. Poichè tale identità è ora indiscutibile, la sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Dal momento che l'azione è stata respinta unicamente per mancanza di veste attiva della ditta attrice, il Tribunale cantonale potrà, per il rimanente, pronunciarsi sull'azione tanto in ordine quanto nel merito, conformemente alle disposizioni del codice grigionese di procedura civile.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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